LEGGE REGIONALE
12 aprile 1999
, N. 10
Piano territoriale d’area Malpensa. Norme speciali per l’aerostazione intercontinentale Malpensa 2000
(BURL n. 15, 1º suppl. ord. del 16 Aprile 1999 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1999-04-12;10
Art. 4.
Istituzione della commissione tecnica regionale Malpensa.
1. È istituita la commissione tecnica regionale Malpensa, alla quale spettano le competenze istruttorie relative all’attuazione ed all’aggiornamento del Piano d’area Malpensa.
2. La commissione tecnica regionale è presieduta dall’assessore regionale competente per il Piano d’area Malpensa o da un suo delegato ed è composta da:
a) un dirigente di ciascuna delle direzioni generali regionali competenti in materia di territorio, urbanistica, ambiente, trasporti ed opere pubbliche, nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, in qualità di membro permanente, nonché un dirigente di ciascuna delle altre direzioni generali eventualmente interessate, di volta in volta nominati in qualità di membri integrativi;
b) un tecnico o un esperto esterno in materie tecniche e legislative per ogni provincia interessata, nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale su designazione formalizzata dai competenti organi provinciali;
c) un tecnico o un esperto esterno in materie tecniche e legislative indicato d’intesa dai sindaci dei comuni di cui all’art. 1, comma 3;
d) quattro esperti esterni in materie tecniche e legislative incaricati con decreto del presidente della giunta regionale in deroga alle procedure di cui alla legge regionale 6 aprile 1995, n. 14 (Norme per le nomine e designazioni di competenza della regione), sulla base di proposte formulate dalle istituzioni e dagli organismi professionali ed associativi interessati, nonché dalla consulta di cui all’art. 2, commi 7 e 8.
3. Sono invitati a partecipare alle riunioni della commissione i rappresentanti delle amministrazioni locali interessate per fornire elementi illustrativi in merito all’oggetto di trattazione, nonché quelli delle amministrazioni, enti ed organismi chiamati ad esprimersi sugli argomenti discussi. Qualora si debbano esaminare questioni che coinvolgono altri soggetti, anche privati, che ne facciano motivata richiesta, questi possono essere invitati a partecipare alle riunioni della commissione senza diritto di voto.
4. Spettano alla commissione tecnica regionale Malpensa le competenze istruttorie relative all’attuazione ed agli aggiornamenti del Piano d’area Malpensa, in relazione a:
a) lo svolgimento dell’istruttoria tecnico-amministrativa per l’approvazione dei progetti relativi agli interventi aventi carattere prioritario compresi nell’allegato A) del Piano territoriale d’area;
b) l’espressione di parere sui programmi e progetti di intervento non compresi nell’allegato A) del Piano territoriale d’area Malpensa;
c) l’espressione di parere sulle proposte di aggiornamento del Piano territoriale d’area Malpensa ai fini delle procedure previste dall’art. 5;
d) l'espressione dei pareri di cui al comma 4 dell'articolo 2 sulle varianti in conformità alle previsioni dell'allegato A) del Piano d'area Malpensa e in attuazione degli indirizzi e criteri contenuti nel piano stesso; tali pareri devono essere formulati dalla commissione tecnica regionale Malpensa entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, decorso il quale il parere si intende favorevole;(8)
5. L’istruttoria tecnica ed i pareri espressi dalla commissione ai sensi del comma 4 tengono luogo delle attività istruttorie deferite ad ogni altra struttura regionale per l’approvazione dei programmi e progetti di intervento fatte salve le procedure relative alla valutazione di impatto ambientale, le attribuzioni della commissione tecnico-amministrativa regionale di cui alla legge regionale 20 aprile 1995, n. 24 (Riorganizzazione delle competenze e funzioni della commissione tecnico amministrativa regionale in materia di opere pubbliche) e quelle degli uffici provinciali del genio civile.
6. I singoli atti sono sottoposti all’esame della commissione tecnica regionale Malpensa su relazione di un funzionario dirigente dell’assessorato competente per il Piano territoriale d’area Malpensa, designato dal competente assessore.
7. I membri della commissione tecnica regionale Malpensa possono essere revocati, per gravi e ripetute inadempienze, con decreto del presidente della Giunta regionale, su proposta motivata degli organi o degli enti che hanno formulato la designazione dei membri della commissione tecnica regionale Malpensa.
NOTE:
8. La lettera è stata sostituita dall'art. 1, comma 36, lett. b) della l.r. 27 marzo 2000, n. 18 e successivamente dall'art. 1, comma 5 della l.r. 9 maggio 2002, n. 9.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia