LEGGE REGIONALE
12 aprile 1999
, N. 10
Piano territoriale d’area Malpensa. Norme speciali per l’aerostazione intercontinentale Malpensa 2000
(BURL n. 15, 1º suppl. ord. del 16 Aprile 1999 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1999-04-12;10
Art. 5.
Aggiornamento del Piano territoriale d’area Malpensa.
1. Non costituiscono varianti al Piano territoriale d’area Malpensa le modifiche apportate in sede di attuazione del piano relativamente:
a) alla localizzazione puntuale di opere, impianti, strutture previste dal piano, purché contenute negli ambiti a tal fine individuati dal piano stesso;
2. Previa istruttoria della commissione tecnica regionale per Malpensa, possono essere apportate al Piano territoriale d’area le seguenti modifiche:
a) introduzione di nuove previsioni di programmi di intervento aventi rilievo regionale in relazione agli obiettivi strategici di sviluppo indicati dal Piano territoriale d’area e dal programma regionale di sviluppo;
b) adeguamento delle previsioni originarie del Piano territoriale d’area alle esigenze e situazioni sopravvenute, quali l’accertata inattuabilità o inopportunità dei programmi di intervento in precedenza indicati, il reperimento di nuove risorse finanziarie e l’attivazione di programmi infrastrutturali o di finanziamento dello Stato o della Unione Europea;
3. La Giunta regionale delibera in ordine alle modifiche proposte, richiamando le deliberazioni consiliari di favorevole espressione delle province e dei comuni interessati da nuove previsioni; qualora tali previsioni abbiano, ai sensi dell’art. 2, efficacia prevalente sugli strumenti urbanistici comunali, le deliberazioni devono recare l’attestazione dell’avvenuto espletamento, da parte dei comuni, di forme adeguate di pubblicità in merito ai contenuti di variazione urbanistica e devono dare conto delle osservazioni eventualmente pervenute e delle relative controdeduzioni.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia