LEGGE REGIONALE 14 agosto 1999 , N. 16

Istituzione dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente – ARPA

(BURL n. 33, 2º suppl. ord. del 19 Agosto 1999 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1999-08-14;16

Art. 3.
Attività dell’ARPA.
1. L’ARPA esercita le seguenti attività tecnico-scientifiche connesse all’esercizio delle funzioni di interesse regionale indicate nell’art. 1 del d.l. 496/1993 convertito dalla l. 61/1994:
a) supporto tecnico-scientifico ai livelli istituzionali competenti nelle materie identificate dalla presente legge;
b) controllo ambientale e segnalazione alle autorità competenti delle violazioni in materia ambientale;
c) informazione ambientale;
d) promozione della ricerca e diffusione delle innovazioni;
e) promozione dell’educazione e della formazione ambientale;
f) altre attività connesse alla tutela dell’ambiente.
2. L’ARPA può fornire prestazioni a favore di soggetti privati, con esclusione di qualsiasi attività di consulenza e progettazione, secondo le modalità stabilite dal regolamento organizzativo, purché tali attività non risultino incompatibili con l’esigenza di imparzialità nell’esercizio delle attività tecniche di controllo ad essa affidate e non pregiudichino il perseguimento prioritario delle finalità pubbliche; le prestazioni a tali soggetti privati sono remunerate secondo apposito tariffario di cui all’articolo 12, comma 1, lettera d).(2)
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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