LEGGE REGIONALE
14 agosto 1999
, N. 16
Istituzione dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente – ARPA
(BURL n. 33, 2º suppl. ord. del 19 Agosto 1999 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1999-08-14;16
Art. 3.
Attività dell’ARPA.
1. L’ARPA esercita le seguenti attività tecnico-scientifiche connesse all’esercizio delle funzioni di interesse regionale indicate nell’art. 1 del d.l. 496/1993 convertito dalla l. 61/1994:
a) supporto tecnico-scientifico ai livelli istituzionali competenti nelle materie identificate dalla presente legge;
2. L’ARPA può fornire prestazioni a favore di soggetti privati, con esclusione di qualsiasi attività di consulenza e progettazione, secondo le modalità stabilite dal regolamento organizzativo, purché tali attività non risultino incompatibili con l’esigenza di imparzialità nell’esercizio delle attività tecniche di controllo ad essa affidate e non pregiudichino il perseguimento prioritario delle finalità pubbliche; le prestazioni a tali soggetti privati sono remunerate secondo apposito tariffario di cui all’articolo 12, comma 1, lettera d).(2)
NOTE:
2. Il comma è stato sostituito dall'art. 3, comma 10, lett. a) della l.r. 6 marzo 2002, n. 4 e successivamente dall'art. 3, comma 7 della l.r. 20 dicembre 2002, n. 32. Il comma è stato ulteriormente modificato dall'art. 23, comma 1, lett. b) della l.r. 26 maggio 2017, n. 15. Vedi anche art. 23, comma 2 della l.r. 25 maggio 2017, n. 15.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia