LEGGE REGIONALE
14 agosto 1999
, N. 16
Istituzione dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente – ARPA
(BURL n. 33, 2º suppl. ord. del 19 Agosto 1999 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1999-08-14;16
Art. 6.
Attività di informazione ambientale.
1. Le attività di informazione ambientale consistono:
a) nella raccolta sistematica, anche informatizzata, e nella integrale pubblicazione di tutti i dati sulla situazione ambientale regionale, anche disaggregata per ambiti territoriali specifici;
b) nella realizzazione del sistema informativo e di monitoraggio ambientale in raccordo con i servizi tecnici nazionali e il sistema informativo regionale;
c) nell’acquisizione, elaborazione e diffusione di informazioni e previsioni sullo stato delle variabili meteoclimatiche e sul loro impatto sull’ambiente e sulle attività agricole, industriali e civili, in coordinamento con gli altri enti ed organismi competenti in materia, al fine di evitare duplicazioni;
d) nel raccordo ed interscambio informativo con il sistema informativo delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA), il Sistema informativo nazionale per l’ambiente (SINA) ed altri sistemi informativi territoriali;
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia