LEGGE REGIONALE
14 agosto 1999
, N. 16
Istituzione dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente – ARPA
(BURL n. 33, 2º suppl. ord. del 19 Agosto 1999 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1999-08-14;16
Art. 11.
2. Il Presidente è l’amministratore unico dell’ARPA e dura in carica cinque anni; l’incarico di Presidente è subordinato, qualora lo stesso provenga dai ruoli della Regione o di enti da essa dipendenti, al collocamento in aspettativa o fuori ruolo o all’applicazione di istituto analogo da parte dell’amministrazione di provenienza.(9)
NOTE:
7. La lettera è stata abrogata dall'art. 23, comma 1, lett. c), numero 1) della l.r. 26 maggio 2017, n. 15. Vedi anche art. 23, comma 2 della l.r. 25 maggio 2017, n. 15.
8. La lettera è stata aggiunta dall'art. 1, comma 1, lett. a) della l.r. 4 dicembre 2017, n. 28. Vedi anche art. 3 della l.r. 4 dicembre 2017, n. 28
9. Il comma è stato sostituito dall'art. 3, comma 7, lett. b) della l.r. 20 dicembre 2002, n. 32 e successivamente modificato dall'art. 2, comma 1, lett. b) della l.r. 6 agosto 2010, n. 14 e dall'art. 23, comma 1, lett. c), numero 2) della l.r. 26 maggio 2017, n. 15. Vedi anche art. 23, comma 2 della l.r. 25 maggio 2017, n. 15.
10. Il comma è stato sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. c) della l.r. 6 agosto 2010, n. 14 e successivamente dall'art. 23, comma 1, lett. c), numero 3) della l.r. 26 maggio 2017, n. 15. Vedi anche art. 23, comma 2 della l.r. 25 maggio 2017, n. 15.
12. Il comma è stato sostituito dall'art. 23, comma 1, lett. c), numero 4) della l.r. 26 maggio 2017, n. 15. Vedi anche art. 23, comma 2 della l.r. 25 maggio 2017, n. 15.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia