LEGGE REGIONALE 14 agosto 1999 , N. 16

Istituzione dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente – ARPA

(BURL n. 33, 2º suppl. ord. del 19 Agosto 1999 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1999-08-14;16

Art. 27.
Norma finanziaria.
1. Per le funzioni svolte dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente, è autorizzata per l’esercizio finanziario 1999 la spesa di l. 6.000.000.000.
2. A decorrere dall’esercizio finanziario 2000 alle spese per lo svolgimento dell’attività dell’ARPA si provvederà, sulla base del decreto di cui all’art. 22, comma 6, con legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari.
3. All’onere di l. 6.000.000.000 di cui al comma 1, si provvede per l. 500.000.000 mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 2.3.8.1.4561 "Quota del fondo sanitario destinata alla stipula da parte della Regione di convenzioni, consulenze, nonché all’effettuazione di ricerche studi e convegni su problematiche sanitarie" e per l. 5.500.000.000 mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 2.3.1.1.4504 "Trasferimenti alle aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico e diritto privato, ospedali classificati, istituti multizonali di riabilitazione della quota del fondo sanitario regionale destinata al finanziamento dei livelli uniformi di assistenza" dello stato di previsione delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 1999.
4. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 1999, sono apportate le seguenti variazioni:
all’ambito 4, settore 3, obiettivo 1, sono istituiti i seguenti capitoli:
- 4.3.1.1.4687 "Spese per le funzioni dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente – ARPA" con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di l. 6.000.000.000.
- per memoria 4.3.1.2.4688 "Spese per attrezzature, beni immobili ed altri investimenti per l’attività dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente – ARPA".
5. È autorizzata, ai sensi dell’articolo 50 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni, la reiscrizione delle somme a de stinazione finalizzata non impegnate sul capitolo 4.3.1.1.4687 al termine dei singoli esercizi finanziari.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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