LEGGE REGIONALE 5 gennaio 2000 , N. 1

Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59)

(BURL n. 2, 1° suppl. ord. del 10 Gennaio 2000 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2000-01-05;1

Art. 3.
Territorio, ambiente ed infrastrutture.
1. La materia territorio, ambiente e infrastrutture comprende tutte le funzioni ed i compiti in tema di "territorio e urbanistica", "edilizia residenziale pubblica", "protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti", "risorse idriche e difesa del suolo", "lavori pubblici", "viabilità ", "trasporti" e "protezione civile".
2 bis. (33)
41 bis. (57)
41 ter. (57)
43 bis. (57)
43 ter. (57)
51 bis. (57)
51 ter. (57)
51 quater. (57)
51 quinquies. (57)
51 sexies. (57)
52 bis. (57)
52 ter. (57)
53. Nell'ambito della programmazione regionale di cui al Programma regionale di sviluppo, la Giunta regionale elabora linee programmatiche regionali sulla base del documento pluriennale "Stato dell'Ambiente" e delle sue scansioni annuali, definendo:
a) la determinazione delle priorità  dell'azione ambientale;
b) il coordinamento degli interventi ambientali;
c) la ripartizione delle risorse finanziarie assegnate tra i vari interventi.
54. Qualora l'attuazione dei programmi regionali di tutela ambientale richieda l'iniziativa integrata e coordinata con l'amministrazione dello Stato o con altri soggetti pubblici o privati, si procede con intesa, accordo di programma o convenzione.
55. L'elaborazione del documento pluriennale e delle sue scansioni annuali di cui al comma 53 spetta alla struttura regionale competente in materia di tutela ambientale.
56. Le funzioni amministrative relative alle industrie soggette agli obblighi di comunicazione ai sensi dell'art. 6 del d.p.r. 17 maggio 1988, n. 175 (Attuazione della direttiva CEE n. 82/501 relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività  industriali, ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183), sono delegate alle province a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale di adeguamento alle nuove disposizioni di cui alla legge 19 maggio 1997, n. 137 (Sanatoria dei decreti legge recanti modifiche al d.p.r. 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività  industriali).
57. Ferme restando in capo allo Stato le funzioni in materia di parchi naturali e riserve statali, marine e terrestri, come previsto dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (legge quadro sulle aree protette), sono di competenza regionale tutte le altre funzioni amministrative in materia di aree naturali protette, salvo quanto previsto dal comma 58.
58. Sono delegate alle province, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale:(59)
a) (60)
b) lle funzioni relative alla promozione e coordinamento della "giornata del verde pulito", di cui alla legge regionale 20 luglio 1991, n. 14 (Istituzione della giornata del verde pulito).
58 bis. (61)
61. Oltre alle funzioni stabilite dall’art. 4 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico), la Regione esercita le seguenti funzioni amministrative:
a) emanazione delle disposizioni atte a disciplinare l'attività urbanistica ed edilizia nelle fasce di pertinenza delle infrastrutture stradali e ferroviarie e nelle zone di rispetto dell'intorno aeroportuale;(63)
b) definizione delle procedure per l'acquisizione dei piani di risanamento comunali, ai fini della predisposizione, sentite le province, del piano regionale triennale d'intervento per la bonifica dall’inquinamento acustico;
c) definizione dei criteri e delle procedure per la redazione, da parte delle imprese, dei piani di risanamento acustico;
d) emanazione di linee-guida e direttive tecniche per l'applicazione della normativa regionale in materia di inquinamento acustico;
e) emanazione di direttive per le attività  di monitoraggio e la formazione di banche dati sul territorio regionale;
f) promozione e finanziamento di iniziative e campagne di informazione e sensibilizzazione finalizzate alla prevenzione ed al contenimento dell'inquinamento acustico, in particolare per dare ampia informazione sui dati ambientali, per l'educazione nelle scuole, per far conoscere gli effetti dell'inquinamento acustico sulle persone e sugli ecosistemi;
g) finanziamento di attività  di ricerca, di studi e di interventi a carattere sperimentale e per l'innovazione tecnologica, sui sistemi per la riduzione dell'inquinamento acustico;
h) organizzazione e finanziamento di corsi di formazione professionale, corsi di specializzazione, corsi di aggiornamento per lo sviluppo della professionalità nel campo dell’acustica ambientale e della prevenzione dell’inquinamento acustico;
h bis) definizione delle procedure relative ai piani di contenimento e abbattimento del rumore predisposti dalle società e dagli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, della legge 447/1995;(64)
h ter) controllo dell'attuazione dei piani di cui alla lettera h bis) relativi ad aeroporti, infrastrutture ferroviarie, infrastrutture stradali di interesse nazionale e infrastrutture stradali gestite dalla provincia.(65)
62. Sono trasferite alle province le funzioni relative al controllo dell'attuazione dei piani di cui alla lettera h ter) del comma 61 relativi alle infrastrutture di trasporto pubblico gestite dal comune, ai porti e agli interporti.(66)
64. La programmazione regionale, in assenso alle indicazioni comunitarie ed al loro recepimento nella normativa nazionale, attiva gli strumenti organizzativi e le attività di competenza.
65. Sono di rilevanza regionale le funzioni relative a:
a) individuazione di aree regionali o, d’intesa con le altre regioni interessate, interregionali, nelle quali le emissioni o la qualità dell’aria sono soggette a limiti o valori più restrittivi in relazione all’attuazione dei piani regionali di risanamento;
b) adozione dei piani di rilevamento, prevenzione, conservazione e risanamento atmosferico del territorio regionale, nel rispetto dei valori limite di qualità dell’aria, conformemente all’art. 4, comma 1, lett. a), del d.p.r. 24 maggio 1988, n. 203 (Attuazione direttiva CEE in materia di qualità dell'aria relativamente a specifici agenti inquinanti e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987 n. 183);
c) fissazione degli obiettivi di qualità dell'aria, previsti dall'art. 4, comma 1, lettere b), c), d), e), del d.p.r. 203/1988;
d) indirizzo e coordinamento dei sistemi di controllo e di rilevazione degli inquinanti atmosferici e organizzazione dell'inventario regionale delle emissioni, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera f), del d.p.r. 203/1988;
e) adozione dei provvedimenti di autorizzazione degli impianti, nuovi ed esistenti, compresi nell’allegato 1 al d.p.c.m. 21 luglio 1989 (Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni ai sensi dell'art. 9 della legge 8 luglio 1986, n. 349, per l'attuazione e l'interpretazione del d.p.r. 24 maggio 1988 n. 203 recante norme in materia di qualità dell’aria relativamente a specifici agenti inquinanti e di inquinamento prodotto da impianti industriali), nonché di quelli che, pur rientrando nelle categorie di cui alla lettera f), utilizzano tecnologie non previste nei relativi criteri tecnici;
f) formulazione dei criteri tecnici relativi a specifiche categorie di impianti, in relazione al tipo ed alle modalità di produzione o per tipologie di inquinanti ed il loro aggiornamento, anche in base alle indicazioni degli organi di controllo tecnico;
g) coordinamento delle attività degli organi di controllo tecnico in materia di inquinamento atmosferico.
66. I criteri tecnici di cui al comma 65, lettera f), sono definiti tenendo conto dei seguenti elementi:
a) modalità di adeguamento tecnologico ai limiti di emissione in riferimento a materie prime ed intermedie, tecnologie produttive e sistemi di abbattimento;
b) modalità di esecuzione dei controlli analitici sulle materie prime e sulle emissioni inquinanti;
c) frequenza delle operazioni di manutenzione totale e parziale degli eventuali sistemi di abbattimento installati;
d) eventuale regolamentazione dei periodi transitori di marcia degli impianti produttivi e di avaria dei sistemi di abbattimento;
e) carattere sostanziale delle modifiche di cui all’art. 15, comma 1, lett. a), del d.p.r. 203/1988;
f) frequenza delle verifiche di rispetto dei limiti e delle prescrizioni fissate a carico del soggetto autorizzato;
g) modalità e tempi per l’esercizio delle funzioni di vigilanza.
67. Sono trasferite alle province le funzioni relative a:
a) rilascio dell'abilitazione alla conduzione di impianti termici compresa l'istituzione dei relativi corsi di formazione;
b) tenuta ed aggiornamento degli inventari delle fonti di emissione.
68. Sono delegate alle province:
a) le funzioni amministrative concernenti, ai sensi degli artt. 6, 7 e 15 del d.p.r. 203/1988, l’istruttoria e l’adozione dei provvedimenti di autorizzazione degli impianti connessi ad attività a ridotto inquinamento atmosferico, nonché degli impianti, non previsti nell’allegato 1 al d.p.c.m. 21 luglio 1989, per i quali la Regione abbia approvato i criteri tecnici di carattere generale;
b) le funzioni amministrative di competenza regionale, previste dagli artt. 8, 10, 14, 24 e 25 del d.p.r. 203/1988, concernenti gli impianti di cui alla lettera a).
69. Sono delegate ai comuni le funzioni amministrative riguardanti le attività ad inquinamento atmosferico poco significativo di cui all’elenco dell’allegato 1 del d.p.r. 25 luglio 1991 (Modifiche dell’atto di indirizzo e coordinamento in materia di emissioni poco significative e di attività a ridotto inquinamento atmosferico, emanato con d.p.c.m. in data 21 luglio 1989), secondo i criteri dettati dalla Giunta regionale.
70. La disciplina delle attività di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani spetta alla Regione, che vi provvede anche mediante la predisposizione, secondo le modalità stabilite dall’art. 22 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CEE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio), di un piano di gestione, articolato in piani d"ambito territoriale ottimale. Ciascun piano di ambito deve assicurare una gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani conforme ai principi di efficienza, economicità, autosufficienza e prossimità dello smaltimento ai luoghi di produzione.
71. Competono alla Regione:
a) (68)
b) (68)
c) (68)
d) (68)
e) (68)
f) (68)
g) (68)
h) (68)
i) (68)
j) (68)
k) (68)
l) (68)
m) (68)
n) la promozione di attività educative, interventi di formazione, attività di divulgazione, sensibilizzazione e di formazione professionale rivolte agli ambienti di lavoro, alle realtà associative e di base, alle scuole, alle famiglie, anche avvalendosi della collaborazione di centri regionali per l’educazione ambientale, di enti locali, di associazioni e delle fondazioni ambientaliste, del volontariato e dei consumatori, delle istituzioni scolastiche, delle associazioni di categoria e delle associazioni imprenditoriali e sindacali del settore, tenuto conto del quadro di riferimento complessivo dell’organizzazione della gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
o) la divulgazione dei dati sia con sistemi informativi sia con la pubblicazione di elenchi, prospetti, sintesi e relazioni, in conformità ai principi di cui al d.lgs. 24 febbraio 1997, n. 39 (Attuazione della direttiva 90/313/CEE concernente la libertà di accesso in materia di ambiente);
p) l’adozione di direttive procedurali e tecniche per l’esercizio delle funzioni delegate agli enti locali;(69)
q) l’individuazione dei criteri in base ai quali gli enti competenti al rilascio dell’autorizzazione determinano l’importo e le modalità di versamento degli oneri a carico dei richiedenti per l’istruttoria tecnica, per il controllo durante l’attività e per il collaudo finale.(70)
71 bis. Al fine di assicurare un alto livello di efficienza e di competenza, la Regione può acquisire strumenti operativi e prestazioni specialistiche per l’esercizio delle funzioni indicate al comma 71, lettere g) e p), nonché per la connessa attività informativa.(71)
74 bis. (62)
75. Sono d'interesse regionale i lavori pubblici eseguiti nel territorio della Regione, fatti salvi quelli dichiarati d’interesse nazionale da norme statali.
76. Sono lavori pubblici sussidiati i lavori eseguiti da enti pubblici, nonché quelli eseguiti da soggetti privati, fatta eccezione per i lavori di edilizia residenziale pubblica, che beneficiano di finanziamento regionale, o di altri contributi pubblici, anche cumulativi, assegnati in attuazione di piani e programmi approvati dalla Regione, di importo pari o superiore al 50 per cento dell’importo progettuale.(72)
77. Per i lavori sussidiati eseguiti da soggetti privati, fatta eccezione per i lavori di edilizia residenziale pubblica:(73)
1) se d’importo superiore a trecentomila e fino a un milione di euro, la redazione del progetto e la contabilizzazione dei lavori seguono la normativa vigente in materia di lavori pubblici;
2) se d’importo superiore a un milione di euro, si applica la normativa vigente in materia di lavori pubblici.
Per tali progetti la Regione procede all'approvazione degli elaborati previo parere degli organi consultivi regionali.
78. La Regione esercita le funzioni relative a:
a) realizzazione e gestione degli interventi inseriti nei programmi operativi multiregionali dei quadri comunitari di sostegno con cofinanziamento dell'Unione europea e dello Stato italiano;
b) verifica della congruità tecnico amministrativa dei progetti di lavori pubblici alle disposizioni previste dai piani e programmi regionali, ai sensi dei commi 93, 94, 95 e 96 e con riferimento alla normativa vigente ed agli standard tecnici ed economici attinenti al settore delle opere pubbliche;(74)
c) predisposizione, d’intesa con i soggetti interessati pubblici e privati, dei piani di finanziamento al fine di promuovere la realizzazione e la manutenzione di edifici di culto;
d) interventi di ripristino, anche di edifici privati, a seguito di eventi bellici o di calamità naturali, con eventuale avvalimento degli uffici tecnici delle province;
e) progettazione, affidamento ed esecuzione di lavori pubblici di competenza regionale nonché di lavori pubblici di competenza degli enti locali, su richiesta dei medesimi compresa la disciplina delle modalità organizzative dell'espletamento dei collaudi nel rispetto del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE).(75)
79. Per i lavori di propria competenza la Regione esercita altresì le funzioni concernenti la dichiarazione d'urgenza e indifferibilità dei lavori, nonché l'espropriazione per pubblica utilità e l'occupazione temporanea delle aree, con le relative attività previste dagli articoli 7 e 8 della legge 25 giugno 1865, n. 2359 (Espropriazioni per causa di utilità pubblica).
80. Ai fini della realizzazione di opere di competenza regionale, l’assessore competente in materia di lavori pubblici può convocare una conferenza di servizi cui partecipano i rappresentanti delle strutture regionali competenti, nonché quelli degli enti interessati; sulla base delle risultanze di tale conferenza l'approvazione del progetto sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, fatte salve le procedure relative alla valutazione di impatto ambientale (VIA).
81. L'approvazione di cui al comma 80 costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico comunale e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei lavori; nel caso in cui il progetto riguardi aree vincolate sotto il profilo paesistico, ambientale o storico artistico è preventivamente acquisita l’apposita autorizzazione.
82. Sono delegate alle province le funzioni amministrative previste dalla l.r. 16 agosto 1982, n. 52 (Norme in materia di opere concernenti linee ed impianti elettrici fino a 150.000 volt), relative all'istruttoria ed al rilascio delle autorizzazioni per la realizzazione di linee e impianti elettrici fino a 150 Kv.
83. Sono delegate ai comuni le funzioni relative a:
a) ricevimento delle denunce di opere in cemento armato normale e precompresso e di strutture metalliche di cui al Capo II della Parte II del decreto del Presidente della Reubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. Testo A);(76)
a bis) esecuzione degli accertamenti ed adozione del provvedimento di sospensione dei lavori di cui all'articolo 70 del d.p.r. 380/2001; ai procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore della legge recante 'Interventi normativi per l'attuazione della programmazione regionale e di modifica e integrazione di disposizioni legislative - Collegato ordinamentale 2011', continua ad applicarsi la disciplina prevista dal Capo II della Parte II del d.p.r. 380/2001;(77)
b) approvazione dei progetti relativi all'edilizia di culto.
84. La nomina degli esperti di cui all’art. 1, comma 1, lettere e) ed f), della l.r. 28 gennaio 1980, n. 11 (Norme sul funzionamento delle commissioni per la determinazione dei valori agricoli medi e dell’indennità di espropriazione o di occupazione) spetta alla provincia.
85. E' istituito presso la direzione generale regionale preposta ai lavori pubblici il consiglio regionale dei lavori pubblici.(78)
86. Il Consiglio regionale dei lavori pubblici è composto dall’assessore regionale competente in materia di lavori pubblici che lo presiede, dal direttore generale competente in materia di lavori pubblici in qualità di vice-presidente che nomina il segretario tra i funzionari della propria direzione, nonché da: (79)(78)
a) un numero di esperti non superiore a nove per le seguenti materie: idraulica, impianti tecnologici, viabilità, ingegneria sanitaria, ingegneria edile, chimica e biologica, geologia, strutture, architettura e beni culturali e architettonici;
b) due esperti in legislazione sui lavori pubblici;
c) un esperto da scegliersi tra tre nominativi indicati dall’associazione regionale di categoria degli ingegneri;
d) un esperto da scegliersi tra tre nominativi indicati dall’associazione regionale di categoria degli architetti;
e) un esperto da scegliersi tra tre nominativi indicati dall’associazione regionale di categoria dei geometri;
f) un esperto designato dall’ANCI Lombardia;
g) un esperto designato dall’UPL;
h) i dirigenti responsabili delle unità organizzative della direzione competente in materia di lavori pubblici;
i) un dirigente responsabile di unità organizzativa competente nelle sottospecificate materie, designato dagli assessori competenti: territorio e urbanistica, trasporti, ambiente, sanità, istruzione, lavoro, assistenza, bilancio, agricoltura;
l) il dirigente dell'Avvocatura regionale o suo delegato;
m) un dirigente della direzione generale competente in materia di affari generali.
87. Gli esperti di cui alle lettere a) e b) del comma 86 sono scelti dalla Giunta regionale mediante avviso da pubblicare sul BURL.(78)
88. Per gli interventi da realizzare nella provincia di competenza partecipano alle sedute del consiglio regionale dei lavori pubblici, di volta in volta e con diritto di voto, i dirigenti degli uffici regionali periferici competenti in materia di lavori pubblici. Sono invitati a far parte del consiglio regionale dei lavori pubblici, quali componenti aggiunti, per le sole materie di competenza e senza diritto di voto:(78)
a) il sopraintendente regionale scolastico o suo delegato;
b) i sopraintendenti per i beni ambientali e architettonici in Lombardia o loro delegati;
c) il sopraintendente archeologico per la Lombardia o suo delegato.
89. Il consiglio regionale dei lavori pubblici è nominato dalla Giunta regionale su proposta dell'assessore competente in materia di lavori pubblici. Le attività di supporto sono assicurate dalla direzione generale preposta ai lavori pubblici.(78)
90. Il consiglio regionale dei lavori pubblici dura in carica quanto la legislatura regionale nel corso della quale è costituito.(78)
91. Sono applicabili ai componenti esterni le cause di esclusione ed incompatibilità di cui alla l.r. 6 aprile 1995, n. 14 (Norme per le nomine e designazioni di competenza della Regione) e successive modificazioni.(78)
92. Con deliberazione della Giunta regionale, da emanarsi entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità operative di organizzazione e funzionamento del consiglio regionale dei lavori pubblici.(78)
93. Compete al Consiglio regionale dei lavori pubblici esprimere pareri obbligatori in merito a:(80)(78)
a) strumenti programmatori predisposti dalle direzioni generali che riguardano la realizzazione di opere pubbliche;
b) progetti di lavori pubblici sussidiati di cui al comma 76, di qualsiasi natura e di importo pari o superiore a 7,5 milioni di euro e relative varianti comportanti una maggiore spesa superiore al 5 per cento dell'importo contrattuale;
c) progetti di lavori pubblici di competenza regionale di importo pari o superiore a 7,5 milioni di euro e relative varianti comportanti una maggiore spesa superiore al 5 per cento dell'importo contrattuale;
d) vertenze relative ai progetti di cui alle lettere a) e b) sorte con le imprese in corso d'opera o in sede di collaudo per maggiori compensi o per l'esonero da penalità contrattuali, per importi superiori al 10 per cento dell'importo contrattuale, nonché sulle proposte di risoluzione o rescissione di contratti, qualora non siano già in corso azioni giudiziarie o trattative per addivenire ad un accordo bonario;
e) ogni altro oggetto previsto da disposizioni di legge o regolamentari.
93 bis. Compete al Consiglio regionale dei lavori pubblici esprimere, in via esclusiva, il parere obbligatorio sulle opere di edilizia sanitaria di importo superiore ai venticinque milioni di euro, finanziati per almeno il cinquanta per cento dalla Regione e/o dallo Stato, ricomprese in accordi di programma quadro sottoscritti con il Governo nazionale.(81)(78)
94. Il parere di cui al comma 93, lettera c) è vincolante.(78)
95. Il consiglio regionale dei lavori pubblici esprime inoltre pareri facoltativi, nei casi previsti da disposizioni di legge o regolamentari, ovvero su richiesta degli uffici regionali interessati; svolge altresì funzioni di assistenza e consulenza nei confronti delle direzioni generali regionali preposte alla realizzazione di lavori pubblici, al fine di assicurare uniformità di procedure ed interventi, anche mediante fissazione di appositi standard operativi.(78)
96. Sono assoggettati al parere delle strutture tecniche regionali periferiche competenti in materia di lavori pubblici: (82)(78)
a) i progetti di lavori sussidiati d'importo inferiore a 7,5 milioni di euro, fermi restando i limiti stabiliti dal comma 77 per i lavori sussidiati eseguiti da soggetti privati, e relative varianti se comportanti una maggiore spesa superiore al 5 per cento dell’importo contrattuale;
b) i progetti di lavori pubblici di competenza regionale d'importo inferiore a 7,5 milioni di euro;
c) le proroghe contrattuali superiori a novanta giorni.
97. Il parere di cui al comma 96, lettera b) è vincolante.(78)
98. I pareri di cui ai commi 93 e 96 sono resi rispettivamente entro novanta e sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta e sono soggetti al silenzio assenso. Per i progetti relativi agli interventi previsti in accordo di programma quadro i pareri sono resi entro quarantacinque giorni e sono soggetti al silenzio assenso.(83)(78)
98 bis. Per i lavori di importo inferiore a trecentomila euro con finanziamento regionale, il responsabile del procedimento, ai sensi dell’articolo 10 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), o un tecnico incaricato, nel caso di lavori eseguiti da privati, attesta la congruità tecnico-amministrativa dei progetti e dei lavori eseguiti alle disposizioni previste dai piani e programmi regionali.(84)
98 ter. Ad eccezione dei lavori di edilizia residenziale pubblica, per i lavori eseguiti da enti pubblici o da privati, di qualsiasi importo, che beneficiano di finanziamenti regionali o di altri contributi pubblici, anche cumulativi, assegnati in attuazione di piani e programmi approvati dalla Regione, inferiore al 50 per cento dell’importo progettuale, il responsabile del procedimento, ai sensi dell’articolo 10 del d.lgs. 163/2006 o un tecnico incaricato, nel caso di lavori eseguiti da privati, attesta la congruità tecnico-amministrativa dei progetti e dei lavori eseguiti alle disposizioni previste dai piani e programmi regionali.(85)
99. Al fine di consentire la continuità dell'attività consultiva regionale, la l.r. 20 aprile 1995, n. 24 (Riorganizzazione delle competenze e funzioni delle commissione tecnico-amministrativa regionale in materia di opere pubbliche)(86)è abrogata a decorrere dalla data di insediamento del consiglio regionale dei lavori pubblici.
102. L’inizio dei lavori pubblici d'interesse regionale è subordinato, in ogni caso, alla disponibilità dell’area da parte del soggetto attuatore.
106. Per i lavori pubblici finanziati dalla Regione, il Presidente della Giunta regionale può richiedere all'ente competente notizie, chiarimenti e documentazione sull'espletamento delle procedure di affidamento e sull'esecuzione dei relativi contratti. Nel caso emergano, sulla base degli elementi acquisiti, indizi di inefficienze, ritardi, disservizi, il Presidente della Giunta regionale o l'assessore competente, se delegato, nomina uno o più ispettori individuati tra i dipendenti di categoria non inferiore alla D3 e dotati di particolare qualificazione professionale, tecnica e amministrativa con specifico riguardo ai lavori considerati, con il compito di verificare la correttezza delle procedure, di acquisire ogni utile notizia anche sulle imprese partecipanti alle procedure o aggiudicatarie o comunque partecipanti all'esecuzione degli appalti o delle concessioni, nonché di riferire al Presidente stesso, entro il termine assegnato, con apposita relazione.
107. Le disposizioni di cui al comma 106 si applicano altresì ai lavori di competenza regionale; in tal caso la richiesta è rivolta dal Presidente della Giunta regionale al direttore generale competente.
107 bis. Presso la direzione generale competente in materia di opere pubbliche opera l'Osservatorio regionale dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di seguito denominato Osservatorio regionale, quale articolazione dell'Osservatorio nazionale di cui all'articolo 7 del d.lgs. 163/2006. La Giunta regionale definisce modalità e procedure attuative relative:(88)
a) alle modalità di comunicazione, raccolta e diffusione dei dati di interesse regionale, provinciale e comunale per attuare gli obblighi previsti dal sopra citato articolo 7 e per il monitoraggio e la programmazione degli interventi di interesse regionale;
b) alla diffusione di atti di indirizzo o documenti orientativi per favorire la trasparenza e la semplificazione degli atti amministrativi in materia di appalti pubblici.
107 ter. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 5, del d.lgs. 163/2006, in caso di accertata carenza di dipendenti di ruolo in possesso di professionalità adeguate, i comuni possono stipulare convenzioni, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), per la designazione a responsabile unico del procedimento di un dirigente o funzionario avente posizione apicale dipendente di altro comune convenzionato. Con le medesime modalità i comuni che si trovano nelle condizioni previste all'articolo 10, comma 7, del d.lgs. 163/2006 possono designare funzionari di altro comune convenzionato per incarichi di supporto al responsabile unico del procedimento.(89)
108. La Regione, in materia di risorse idriche e difesa del suolo, esercita le funzioni ad essa attribuite dalle leggi dello Stato che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale, in attuazione in particolare della legge 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo), della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche), della l.r. 20 ottobre 1998, n. 21 (Organizzazione del servizio idrico integrato e individuazione degli ATO in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36‘Disposizioni in materia di risorse idriche’) e della l.r. 10 dicembre 1998, n. 34 (Disposizioni in materia di tasse sulle concessioni regionali, di tasse automobilistiche regionali, di imposta regionale sui beni del demanio e del patrimonio indisponibile delle Stato, di canoni di concessione per derivazione di acque pubbliche, nonché il riordino delle sanzioni amministrative tributarie non penali in materia di tributi regionali). Ferme restando le attribuzioni riservate all’autorità di bacino, in collaborazione con le stesse, sono di competenza regionale le seguenti funzioni:
a) pianificazione e programmazione, garantendo adeguate modalità di partecipazione degli enti locali;
b) (68)
c) (68)
d) emanazione di direttive e individuazione delle zone sismiche, formazione e aggiornamento degli elenchi delle medesime;
e) progettazione, realizzazione e gestione delle opere idrauliche e di difesa del suolo, con esclusione di quelle indicate al comma 110. La Regione realizza le opere idrauliche e la manutenzione del territorio anche avvalendosi dei comuni e delle comunità montane, delle province, ovvero di consorzi tra enti locali, nonché dei consorzi di bonifica e degli enti strumentali regionali in funzione delle competenze loro attribuite; la Giunta regionale definisce con propria deliberazione:(90)
1) i criteri per individuare gli enti attuatori delle suddette opere come previste dalla programmazione regionale;
2) le modalità operative di attuazione degli interventi, regolando i rapporti fra Regione ed enti attuatori, secondo criteri volti a garantire l’efficienza ed efficacia della spesa, anche in relazione agli obblighi di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE);
f) (68)
g) (68)
h) emanazione dei provvedimenti relativi all'estrazione del materiale litoide dai corsi d'acqua;
i) individuazione delle acque che costituiscono il reticolo idrico principale sul quale la Regione stessa esercita le funzioni di polizia idraulica;
j) (68)
k) realizzazione di opere di pronto intervento sui corsi d"acqua costituenti il reticolo idrico principale;
l) svolgimento del servizio di piena;
m) monitoraggio idrologico ed idraulico, compreso quello già esercitato dagli uffici periferici del dipartimento dei servizi tecnici nazionali presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;
n) concessioni di contributi agli enti locali per le opere da questi realizzate nelle materie di cui al presente comma e ai commi da 107 a 114.
o) (68)
110. Sono trasferite alle province, ai comuni e alle comunità montane le funzioni concernenti la progettazione, l'esecuzione e la gestione di opere di difesa del suolo relative alle aree, ai manufatti e alle infrastrutture di proprietà dei singoli enti, ivi comprese le opere di pronto intervento e di prevenzione. (91)
114. La Regione è l’autorità amministrativa competente al rilascio della dichiarazione atta a determinare il passaggio dei beni dal demanio della navigazione al patrimonio. La Regione è competente alla determinazione delle delimitazioni fra i beni demaniali e quelli privati. Ai comuni sono delegate:(93)(94)
a) le funzioni relative all’adozione dei provvedimenti di polizia idraulica di cui al regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie), concernenti il reticolo idrico minore, limitatamente ai corsi d’acqua indicati come demaniali in base a normative vigenti o che siano stati oggetto d’interventi di sistemazione idraulica con finanziamenti pubblici, previa individuazione dello stesso da parte della Giunta regionale; (95)
a bis) la riscossione e l'introito dei canoni per l'occupazione e l'uso delle aree del reticolo idrico minore di cui all'articolo 52, comma 4, della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche), i cui proventi sono utilizzati per le spese di gestione delle attività di polizia idraulica, per la manutenzione dei corsi d'acqua del reticolo minore stesso e per la sistemazione dei dissesti idrogeologici;(96)
b) le funzioni relative al rilascio del parere idraulico per le concessioni relative al demanio della navigazione dei laghi maggiori e minori.
114 bis. Le funzioni relative all'adozione dei provvedimenti di polizia idraulica di cui al comma 114, lettera a), nonché alla riscossione e all'introito dei canoni di cui alla lettera a bis) del medesimo comma, possono essere esercitate dai comuni anche in forma associata, se dotata di personalità giuridica o in base a quanto previsto dalla convenzione tra i comuni interessati, secondo modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale. La gestione associata di cui al presente comma può essere svolta, nei territori montani di riferimento, anche ai sensi dell'articolo 9, commi 3, 3 bis e 4, della legge regionale 26 giugno 2008, n. 19 (Riordino delle comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali). Alle spese per le funzioni delegate ai comuni ed esercitate in forma associata si provvede con gli introiti dei canoni di cui al comma 114, lettera a bis), per l'occupazione e l'uso delle aree della porzione di reticolo idrico minore territorialmente interessata, secondo criteri stabiliti con la deliberazione di cui al presente comma, fermo restando in ogni caso l'utilizzo degli stessi introiti per le spese di gestione delle attività di polizia idraulica, per la manutenzione dei corsi d'acqua del reticolo idrico minore stesso e per la sistemazione dei dissesti idrogeologici. La Regione rende disponibile il sistema informatico per la procedura di occupazione e uso delle aree del reticolo idrico minore ai comuni delegati o alle relative forme associative; gli enti sono tenuti a utilizzare tale procedura secondo termini e modalità stabiliti con la deliberazione di cui al presente comma, da approvare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge regionale recante (Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua).(97)
114 ter. La gestione del reticolo idrico minore può essere affidata agli enti gestori dei parchi regionali di cui alla legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 (Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale), oltre che ai consorzi di bonifica operanti nei comprensori delimitati in applicazione della l.r. 31/2008, mediante convenzione, alle comunità montane e ai consorzi forestali riconosciuti dalla Regione ai sensi dell'articolo 56, comma 1, della l.r. 31/2008, limitatamente ai territori conferiti in loro gestione dai comuni associati. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 52, comma 5, della l.r. 31/2008, in tali aree i consorzi forestali progettano e realizzano interventi di sistemazione idraulico-forestale a carattere diffuso, come quelli da eseguirsi con tecniche di ingegneria naturalistica. Alle spese per la gestione del reticolo affidata ai sensi del presente comma si provvede con gli introiti dei canoni, di cui al comma 114, lettera a bis), per l'occupazione e l'uso delle aree delle porzioni di reticolo idrico minore interessate dall'affidamento, secondo criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.(97)
114 quater. Le autorità idrauliche che gestiscono i reticoli idrici principale, minore e consortile garantiscono la gestione coordinata dei reticoli di interesse comune ai rispettivi territori secondo indirizzi stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.(97)
114 quinquies. Al fine di non aggravare le criticità dei reticoli idrici di valle, a seguito del rilascio di nulla osta idraulici per scarichi nei reticoli di monte, le autorità idrauliche competenti sui diversi reticoli idrici gestiscono in modo coordinato le attività di polizia idraulica operando in una visione a scala di sottobacino idrografico. A tal fine, prima del rilascio di nulla osta idraulici, l'autorità idraulica procedente informa l'autorità idraulica del reticolo di valle su cui possono ripercuotersi effetti negativi a seguito dei nuovi rilasci di nulla osta idraulici. L'autorità idraulica di valle esprime parere entro quindici giorni dall'informativa ricevuta. In caso di mancato parere, l'autorità competente può comunque procedere.(97)
115. La Regione Lombardia, in materia di viabilità, svolge le funzioni e i compiti non trasferiti o delegati agli enti locali ai sensi dei commi 118, 119, 120 e 121; in particolare la Regione:
a) esercita le funzioni di programmazione e coordinamento della rete viaria di interesse regionale non compresa nella rete autostradale e stradale nazionale;
b) (98)
c) provvede alla classificazione funzionale della rete stradale di interesse regionale e alla promozione di accordi di programma con le province, al fine di garantire l'efficienza della rete stessa e caratteristiche adeguate alle previsioni di traffico.
116. Relativamente alle nuove tratte autostradali interamente comprese nel territorio regionale e non rientranti nella rete autostradale e stradale nazionale la Regione provvede a:
a) individuare e approvare le concessioni di costruzione e di esercizio;
b) determinare le modalità  operative per la predisposizione e l'approvazione dei piani finanziari delle società  concessionarie;
c) determinare e adeguare le tariffe di pedaggio;
d) progettare, eseguire, assicurare la manutenzione e gestire le autostrade regionali mediante concessione;
e) controllare le società  concessionarie di tratte autostradali regionali relativamente al rispetto delle convenzioni di costruzione e di esercizio;
f) determinare annualmente le tariffe relative alle licenze, alle concessioni ed alla esposizione della pubblicità.
118. Le strade già appartenenti al demanio statale di cui all'art. 822 del codice civile e non comprese nella rete autostradale e stradale nazionale sono trasferite al demanio delle province territorialmente competenti.
119. Sono trasferite alle province le seguenti funzioni:
a) progettazione, costruzione, manutenzione, gestione delle strade di cui al comma 115 e relativa vigilanza;
c) rilascio delle autorizzazioni alla circolazione dei trasporti e dei veicoli in condizioni di eccezionalità di cui all’art. 2 della l.r. 29 aprile 1995, n. 34 (Disciplina delle autorizzazioni alla circolazione dei trasporti e dei veicoli in condizioni di eccezionalità), con modalità operative da emanare, di concerto con la Regione, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge;
d) determinazione dei criteri per la fissazione e la riscossione delle tariffe relative alle licenze, alle concessioni e all’esposizione della pubblicità lungo le strade trasferite al demanio delle province.
120. Con deliberazione della Giunta regionale, sentite le province, è determinata la quota parte di risorse finanziarie, umane e strumentali da trasferirsi direttamente alle province per la manutenzione, gestione e vigilanza delle strade di cui al comma 118, all'interno dell'ammontare complessivo delle risorse trasferite dallo Stato in attuazione dell'articolo 7 del d.lgs. 112/1998 in materia di viabilità; con deliberazione della Giunta regionale, sentite le province, sono definiti i criteri per la ripartizione tra province e la proposta da formulare allo Stato per l'assegnazione alle stesse delle suddette risorse finanziarie, umane e strumentali.(101)
120 bis. Le province e i comuni, anche su iniziativa della Giunta regionale, possono stipulare tra loro atti convenzionali finalizzati a conseguire livelli omogenei di gestione, manutenzione e vigilanza di specifiche tratte stradali e delle relative pertinenze ed opere d'arte.(102)
120 ter. Le risorse finanziarie, trasferite dallo Stato alla Regione per lo sviluppo della rete viaria regionale in attuazione di quanto disposto dal d.lgs. 112/1998, sono assegnate dalla Giunta regionale alle province sulla base degli accordi sottoscritti in attuazione dell'Intesa istituzionale di programma di cui all'articolo 2 della legge 662/1996 nonché sulla base di specifici programmi d'intervento.(103)
121. Sono trasferiti ai comuni:
a) le funzioni e i compiti relativi al rilascio delle autorizzazioni di cui all’art. 3 della l.r. 34/1995, nel caso in cui queste ultime interessino la rete viaria inclusa nel territorio di un solo comune;
b) le funzioni e i compiti relativi alla classificazione e declassificazione amministrativa delle strade comunali e vicinali.
122. Ai fini della consultazione sulle principali iniziative di rilevanza regionale riguardo alla rete stradale, la Regione si avvale della consulta della mobilità e dei trasporti di cui all’art. 8, comma 2, della l.r. 22/1998.
124. Sono delegate alle province le funzioni e i compiti amministrativi concernenti l’estimo navale, la vigilanza sulla costruzione e la messa in sicurezza delle unità di navigazione.
125. Sono trasferite ai comuni le funzioni amministrative in materia di rilascio di concessioni per l’installazione e l’esercizio di impianti lungo le autostrade e i raccordi autostradali di cui all’art. 105, comma 2, lett. f), del d.lgs. 112/1998.
126. Sono soppresse le funzioni amministrative, finora svolte dalla Regione, concernenti la nomina dei consigli di disciplina delle aziende di trasporto pubblico locale.
127. La Regione provvede alla programmazione, regolazione e gestione dei servizi per il trasporto di persone e cose sui laghi con le modalità di cui ai commi dal 128 a 134.
128. La Regione opera nel rispetto e in attuazione degli impegni dello Stato conseguenti a rapporti internazionali riguardanti la navigazione sui laghi attraversati da confini internazionali, garantendo, ove necessario, la partecipazione di rappresentanti del Ministero dei Trasporti e della Navigazione.
129. La Giunta regionale, d'intesa con le regioni Piemonte, Veneto e con la Provincia autonoma di Trento, promuove la costituzione di un comitato interregionale composto dai presidenti delle regioni stesse e della provincia, o loro delegati.
130. Il comitato di cui al comma 129 esplica le seguenti funzioni:
a) cura la procedura di trasferimento alle regioni della Gestione governativa laghi di cui all’art. 11 del d.lgs. 19 dicembre 1997, n. 422 (Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell’art.4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59) ed esplica tutti gli atti per l’attribuzione delle relative risorse finanziarie da parte dello Stato con le procedure disciplinate dall’art. 7, comma 1, della legge 59/1997 e dall’art. 12 d.lgs. 422/1997;
b) fissa gli indirizzi per l’attuazione del piano di risanamento tecnico economico di cui all’art. 11 del d.lgs. 422/1997;
c) provvede, nelle more del riassetto organizzativo, alla amministrazione dei servizi di trasporto lacuale, emanando le direttive per l’amministrazione del patrimonio e per la redazione del piano di impresa;
d) nomina, nelle more del riassetto organizzativo e comunque sino all’effettivo trasferimento della Gestione governativa laghi alle regioni, una struttura tecnica costituita da dirigenti o funzionari regionali per l’esercizio delle proprie funzioni;
e) stipula il contratto di programma per il piano degli investimenti ed il parco natanti, nonché i contratti di servizio per l’espletamento dei servizi minimi di trasporto pubblico;
f) elabora gli indirizzi per l’eventuale costituzione di società per la gestione dei servizi pubblici di navigazione.
131. Le decisioni del comitato interregionale sono assunte all’unanimità dei componenti e vengono approvate con deliberazioni conformi della Giunta regionale quando comportano impegni di spesa.
132. La Giunta regionale, anche su indicazione degli enti locali interessati e sulla base degli indirizzi del comitato di cui al comma 129, è autorizzata a promuovere, insieme ad altri enti pubblici interessati, la costituzione di società per azioni aventi ad oggetto il compito di provvedere alla gestione dei servizi di trasporto lacuale compresi i servizi già resi dalla Gestione governativa di cui all’art. 11 del d.lgs. 422/1997.
133. Le misure di partecipazione, l’atto costitutivo, lo statuto ed ogni altro atto connesso alla costituzione della società di cui al comma 132 sono approvati dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente.
134. I servizi di navigazione lacuali possono essere gestiti dalle società di cui al comma 132 oppure da società terze, a seguito dell’espletamento di procedure concorsuali.
168. Le funzioni conferite alle regioni e agli enti locali ai sensi dell’art. 70, comma 1, lett. c) del d.lgs. 112/1998, salve in ogni caso quelle relative all’esercizio delle competenze statali, sono esercitate dalla Regione in attesa del riordino delle competenze del Corpo forestale dello Stato. La Giunta regionale adotta, a norma della l.r. 23 luglio 1996 n. 16 (Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della giunta regionale), i provvedimenti conseguenti al trasferimento alla Regione del personale del Corpo forestale dello Stato, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall’art. 4, comma 1, del d.lgs. 143/1997.
169. Il comma 6 dell’art. 8 della l.r. 26 maggio 1982, n. 25 (Norme per la tutela e l’incremento della fauna ittica e disciplina dell’attività pescatoria)(106)è abrogato.
171. Sono abrogati gli articoli 4, 6, da 8 a 11, da 13 a 17, 19, 20 e 27 della l.r. 54/1990 (Organizzazione ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile)(108).
172. In deroga al divieto di cui all’art. 1, comma 1, della l.r. 27 maggio 1985 n. 60 (Istituzione di vincoli e destinazioni d'uso nell’area bonificata ai sensi della legge regionale 17 gennaio 1977, n, 2), nelle aree all’interno del Parco Bosco delle Querce, nel territorio del comune di Seveso, è ammissibile l’esecuzione delle attività edificatorie connesse alla realizzazione del Centro Studi e Informazione della Fondazione Lombardia per l’Ambiente.
172.1. Le attività di prevenzione degli infortuni sul lavoro e di tutela dell’igiene del lavoro negli impianti e nelle lavorazioni soggetti alle norme di polizia delle miniere di cui all’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128 (Norme di polizia delle miniere e delle cave) e attribuite alla Regione ai sensi dell’articolo 34, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) sono esercitate mediante il supporto dei dipartimenti competenti delle agenzie di tutela della salute (ATS). Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le specifiche tipologie di supporto per la prevenzione e tutela relative alle attività minerarie di cui al precedente periodo, nonché le modalità e le tempistiche con le quali tale supporto sarà fornito.(109)
172 bis. (62)
172 ter. (62)
172 quater. (62)
NOTE:
58. Il comma è stato abrogato dall'art. 2, comma 5, lett. a) della l.r. 22 marzo 2007, n. 6. Torna al richiamo nota
59. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 40, lett. d) della l.r. 27 marzo 2000, n. 18. Torna al richiamo nota
60. La lettera è stata abrogata dall'art. 10, comma 1, lett. c) della l.r. 4 agosto 2011, n. 12. Torna al richiamo nota
63. La lettera è stata sostituita dall'art. 1, comma 1, lett. c) della l.r. 2 febbraio 2001, n. 3. Torna al richiamo nota
64. La lettera è stata aggiunta dall'art. 1, comma 1, lett. d) della l.r. 2 febbraio 2001, n. 3. Torna al richiamo nota
65. La lettera è stata aggiunta dall'art. 1, comma 1, lett. d) della l.r. 2 febbraio 2001, n. 3. Torna al richiamo nota
66. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. e) della l.r. 2 febbraio 2001, n. 3. Torna al richiamo nota
69. La lettera è stata aggiunta dall'art. 1, comma 1, lett. h) della l.r. 3 aprile 2001, n. 6. Torna al richiamo nota
70. La lettera è stata aggiunta dall'art. 1, comma 1, lett. h) della l.r. 3 aprile 2001, n. 6. Torna al richiamo nota
72. Il comma è stato sostituito dall'art. 3, comma 4, lett. a) della l.r. 6 marzo 2002, n. 4. Torna al richiamo nota
73. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. a) della l.r. 22 marzo 2007, n. 6. Torna al richiamo nota
74. La lettera è stata sostituita dall'art. 3, comma 4, lett. b) della l.r. 6 marzo 2002, n. 4. Torna al richiamo nota
75. La lettera è stata modificata dall'art. 19, comma 2, lett. a) della l.r. 5 febbraio 2010, n. 7. Torna al richiamo nota
76. La lettera è stata sostituita dall'art. 9, comma 1, lett. a) della l.r. 21 febbraio 2011, n. 3. Torna al richiamo nota
77. La lettera è stata aggiunta dall'art. 9, comma 1, lett. b) della l.r. 21 febbraio 2011, n. 3. Torna al richiamo nota
78. Il comma è stato abrogato sotto condizione dall'art. 1, comma 14, lett. b) della l.r. 27 febbraio 2007, n. 5. Per la decorrenza dell'abrogazione si veda l'articolo citato. Torna al richiamo nota
79. Il comma è stato sostituito dall'art. 3, comma 4, lett. c) della l.r. 6 marzo 2002, n. 4. Torna al richiamo nota
80. Il comma è stato sostituito dall'art. 3, comma 4, lett. d) della l.r. 6 marzo 2002, n. 4. Torna al richiamo nota
81. Il comma è stato aggiunto dall'art. 4, comma 4, lett. a) della l.r. 24 marzo 2003, n. 3. Torna al richiamo nota
82. Il comma è stato sostituito dall'art. 3, comma 4, lett. e) della l.r. 6 marzo 2002, n. 4. Torna al richiamo nota
83. Il comma è stato sostituito dall'art. 3, comma 4, lett. f) della l.r. 6 marzo 2002, n. 4. Torna al richiamo nota
86. Si rinvia alla l.r. 20 aprile 1995, n. 24, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
87. Il comma è stato abrogato dall'art. 23, comma 1, lett. e) della l.r. 4 marzo 2009, n. 3. Torna al richiamo nota
90. La lettera è stata modificata dall'art. 3, comma 2, lett. a) della l.r. 27 febbraio 2007, n. 5. Torna al richiamo nota
91. Il comma è stato modificato dall'art. 6, comma 9 della l.r. 31 luglio 2013, n. 5. Torna al richiamo nota
92. Il comma è stato abrogato dall'art. 15, comma 3 della l.r. 12 ottobre 2015, n. 33. Torna al richiamo nota
93. Il comma è stato sostituito dall'art. 2, comma 2, lett. a) della l.r. 2 maggio 2003, n. 5. Torna al richiamo nota
97. Il comma è stato aggiunto dall'art. 5, comma 1, lett. b) della l.r. 15 marzo 2016, n. 4. Torna al richiamo nota
98. La lettera è stata abrogata dall'art. 18, comma 1 della l.r. 4 maggio 2001, n. 9. Torna al richiamo nota
99. Il comma è stato abrogato dall'art. 18, comma 1 della l.r. 4 maggio 2001, n. 9. Torna al richiamo nota
100. La lettera è stata abrogata dall'art. 1, comma 1, lett. g) della l.r. 2 febbraio 2001, n. 3. Torna al richiamo nota
101. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. h) della l.r. 2 febbraio 2001, n. 3. Torna al richiamo nota
106. Si rinvia alla l.r. 26 maggio 1982, n. 25, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
107. Il comma è stato abrogato dall'art. 23, comma 2, lett. a) della l.r. 4 marzo 2009, n. 3. Torna al richiamo nota
108. Si rinvia alla l.r. 12 maggio 1990, n. 54, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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