LEGGE REGIONALE
5 gennaio 2000
, N. 1
Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59)
(BURL n. 2, 1° suppl. ord. del 10 Gennaio 2000 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2000-01-05;1
Art. 4.
Servizi alla persona e alla comunità . Polizia amministrativa regionale e locale.
1. La materia dei servizi alla persona e alla comunità comprende tutte le funzioni ed i compiti in tema di "tutela della salute", "servizi sociali", "istruzione scolastica", "formazione professionale", "beni e attività culturali".
5. Si definiscono servizi sociali le attività previste dall’art. 128 del d.lgs. 112/1998 comprese quelle che integrano tra loro prestazioni socio-assistenziali, prestazioni socio-assistenziali di rilievo sanitario e prestazioni sanitarie nelle aree delle attività consultoriali in ambito materno-infantile e dell’età evolutiva, della tossicodipendenza e dell’alcooldipendenza, dell’assistenza ai disabili e agli anziani non autosufficienti, della salute mentale in riferimento alle attività di reinserimento.
6. Appartengono altresì ai servizi sociali le attività e gli interventi che concorrono al perseguimento dell'obiettivo di rimuovere gli ostacoli alla piena fruizione dei diritti riconosciuti agli stranieri nel territorio dello Stato.
7 bis. Al fine di conoscere e di monitorare il fenomeno della povertà e della esclusione sociale e di misurare l’impatto delle politiche messe in atto per contrastarlo, è istituito l’Osservatorio regionale sull’esclusione sociale. La composizione e le modalità di funzionamento dell’Osservatorio sono stabilite con deliberazione delle Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare. Dell’Osservatorio possono far parte rappresentanti di enti pubblici e privati attivi sul territorio regionale nella programmazione e realizzazione di interventi di contrasto della povertà ed esclusione sociale, oltre che nello studio, ricerca e analisi del fenomeno. Annualmente la Giunta regionale determina, in coerenza con la programmazione regionale, gli indirizzi per le attività dell’Osservatorio. Agli oneri derivanti dalle attività dell'osservatorio si provvede con le risorse statali della quota indistinta del fondo nazionale per le politiche sociali.(112)
10. Al fine di favorire l'integrazione degli stranieri e la valorizzazione della loro presenza nella società i servizi sociali predispongono collegamenti tra:
c) le attività di integrazione rivolte agli stranieri: formazione, mediazione culturale, assistenza sanitaria, socio-sanitaria e sociale;
20. Compete in particolare alla Regione:(113)
d) definire i programmi pluriennali e annuali delle attività concernenti l'immigrazione finalizzati sia all'effettiva attuazione della legislazione nazionale e regionale in conformità alle modalità e ai criteri in essa indicate, sia alle indicazioni delle iniziative prioritarie finanziabili con le risorse del fondo nazionale e realizzabili con il concorso degli enti locali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e del privato sociale non profit;
21. La Regione esercita, altresì, le funzioni amministrative inerenti alle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e alle persone giuridiche private che gestiscono servizi sociali ad integrazione sanitaria e quelle che operano in ambito sovraprovinciale.(114)
22. Ai fini del trasferimento delle funzioni previste nei commi 47 e 51, il Presidente della Giunta regionale provvede con proprio decreto, su conforme deliberazione della Giunta, alla individuazione delle IPAB e delle persone giuridiche private operanti in ambito comunale, provinciale, o comunque sovracomunale, nel settore dei servizi sociali ad esclusione di quelli ad integrazione sanitaria. (114)
23. I provvedimenti di cui al comma 21 sono adottati dal direttore generale competente per materia, fatta eccezione per quelli riguardanti la nomina degli amministratori, la sospensione e lo scioglimento degli organi di amministrazione, la nomina e il rinnovo del commissario straordinario, l’estinzione delle IPAB, adottati con deliberazione della Giunta regionale.(115)(114)
24. La nomina, la durata in carica e il rinnovo degli amministratori delle IPAB sono disciplinati esclusivamente dalle tavole di fondazione e dagli statuti delle singole istituzioni. Salvo quanto previsto dai commi da 25 a 42, si applicano le disposizioni di cui al d.l. 16 maggio 1994, n. 293 (Disciplina della proroga degli organi amministrativi), convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 1994, n. 444 (Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 16 maggio 1994, n. 293, recante disciplina della proroga degli organi amministrativi).(114)
25. Qualora i soggetti competenti per le nomine non le abbiano deliberate nel termine di sessanta giorni anteriori alla scadenza degli organi da rinnovare, il legale rappresentante dell’IPAB, entro cinque giorni dalla scadenza del termine suddetto, li diffida a provvedere entro la scadenza del termine di cui all’art. 3, comma 1, del d.l. 293/1994, convertito con modificazioni nella l. n. 444/1994, dandone contestuale comunicazione al soggetto cui sono attribuite le funzioni amministrative nei confronti dell'IPAB medesima affinchè provveda ai sensi dei commi 30 e 31.(114)
26. Salvo che lo statuto dell’IPAB non disponga altrimenti, e fermo restando il disposto dei commi 30 e 31, l’insediamento del nuovo organo di amministrazione deve avvenire entro quindici giorni dal completamento delle nomine dei nuovi amministratori; il nuovo organo di amministrazione provvede alla nomina del presidente ove così previsto dallo statuto. La data della deliberazione di insediamento dell’organo dell’amministrazione costituisce termine iniziale della durata dello stesso per il periodo fissato dallo statuto.(114)
27. I componenti dell’organo di amministrazione che vengono nominati successivamente all’insediamento del medesimo restano in carica fino alla scadenza dell’organo stesso.(114)
28. I collegi commissariali per l’amministrazione delle IPAB concentrate ed amministrate dai disciolti Enti comunali di assistenza (ECA) sono composti, qualunque sia la popolazione del comune di riferimento, da cinque componenti, inclusi gli eventuali componenti di diritto, di nomina comunale, che provvedono ad eleggere nel proprio seno il presidente. La durata dei collegi commissariali è fissata in cinque anni. Tali disposizioni si applicano a far tempo dalla prima scadenza dei collegi commissariali in carica o in regime di proroga al momento dell’entrata in vigore della presente legge.(116)(114)
28 bis. La scadenza degli organi di amministrazione delle II.PP.A.B. di derivazione pubblicistica, è in ogni caso prorogata alla data di entrata in vigore della legge di riordino della disciplina delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza medesime e comunque non oltre il 31 dicembre 2002.(117)(114)
29. Qualora, nel termine di cui al primo comma dell’art. 3 del d.l. 293/1994, convertito con modificazioni nella legge 444/1994, siano stati nominati solo alcuni dei nuovi amministratori, l’insediamento del nuovo organo di amministrazione ha ugualmente luogo ove sia stata nominata la metà più uno di essi. In tali casi e sino all’integrazione dell’organo con i componenti mancanti, le funzioni di presidente, sia che lo stesso debba essere eletto dall’organo di amministrazione sia che debba essere nominato dal soggetto competente, sono temporaneamente esercitate dal consigliere anziano per nomina o, a parità di nomina, per età. Ai fini della determinazione dell’anzianità di nomina si considerano anche i mandati precedentemente assolti dagli amministratori riconfermati.(114)
30. Quando non possa farsi luogo all’insediamento parziale dell’organo statutario di amministrazione ai sensi del comma 29, il soggetto cui sono attribuite le funzioni amministrative provvede in via sostitutiva alla nomina degli amministratori mancanti al fine di assicurare la integrale formazione dell’organo amministrativo.(114)
31. Le dimissioni o la decadenza della maggioranza dei componenti dell’organo di amministrazione comportano la decadenza dell’intero collegio. In tal caso il presidente uscente o, qualora impedito, il consigliere più anziano d'età, assume transitoriamente le funzioni commissariali per la gestione ordinaria attivando immediatamente le procedure di ricostituzione dell’organo. I soggetti competenti provvedono ad effettuare le designazioni di pertinenza entro 90 giorni dall’avvio della predetta gestione commissariale transitoria. In mancanza si applicano le disposizioni di cui ai commi 29 e 30.(118)(114)
32. Le IPAB il cui statuto non rispecchi più le attività di assistenza e beneficenza effettivamente svolte sono tenute ad adottare i necessari adeguamenti statutari nel rispetto delle tavole di fondazione o dell'atto costitutivo. E' fatta, comunque, salva l'applicazione dell'art. 70 della legge 17 luglio 1890, n. 6972 (Norme sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza), ove sussistano le condizioni per l'assoggettamento a trasformazione. Le IPAB possono, altresì fondersi qualora perseguano finalità analoghe.(114)
33. Le ASL esercitano le funzioni amministrative di vigilanza e controllo previste dagli articoli 23 e 25 del codice civile sulle persone giuridiche di diritto privato di cui al Libro PRIMO, Titolo II, del codice civile che operano in ambito socio-sanitario e socio-assistenziale. Sono conferite alle province le funzioni amministrative di vigilanza e controllo previste dagli articoli 23 e 25 del codice civile sulle persone giuridiche di diritto privato di cui al Libro PRIMO, Titolo II, del codice civile che operano in tutti gli altri ambiti. Per le persone giuridiche il cui ambito di operativitàè sovraprovinciale, le funzioni amministrative di vigilanza e controllo sono esercitate dall’ASL o dalla provincia in cui l’ente ha la sede legale. (119)
34. Gli organi di amministrazione delle IPAB possono essere sciolti nei casi e secondo le modalità previste dall’art. 48 della legge 6972/1890 e comunque:(114)
35. Alla sospensione degli organi di amministrazione delle IPAB, ai sensi dell’art. 50, comma 3, della l. 6972/1890, ovvero al loro scioglimento, provvede il soggetto cui sono attribuite le funzioni amministrative, con motivato atto, che ne dispone il contestuale commissariamento.(114)
36. Il comma 2 dell’art. 1 della l.r. 26 settembre 1992, n. 36 (Integrazione all’art. 55 della l.r. 7 gennaio 1986, n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l’indennità di presenza ai commissari straordinari regionali delle IPAB)(120)è sostituito dal seguente:
“2. Il commissario straordinario è nominato per un periodo di sei mesi, prorogabile per non più di due volte. Alla scadenza di detto termine, perdurando la necessità della gestione commissariale, si provvede alla nomina di un nuovo commissario straordinario. Eventuali deroghe ai predetti limiti temporali possono essere disposte per comprovati motivi e nei soli casi in cui siano già in corso procedimenti amministrativi per l’adozione dei provvedimenti di estinzione, riconoscimento, fusione, raggruppamento, trasformazione e modifica dello statuto nel rispetto dei principi di cui alla legge 6972/1890.”.(114)
“2. Il commissario straordinario è nominato per un periodo di sei mesi, prorogabile per non più di due volte. Alla scadenza di detto termine, perdurando la necessità della gestione commissariale, si provvede alla nomina di un nuovo commissario straordinario. Eventuali deroghe ai predetti limiti temporali possono essere disposte per comprovati motivi e nei soli casi in cui siano già in corso procedimenti amministrativi per l’adozione dei provvedimenti di estinzione, riconoscimento, fusione, raggruppamento, trasformazione e modifica dello statuto nel rispetto dei principi di cui alla legge 6972/1890.”.(114)
37. Ferma restando l'applicazione della l.r. 36/1992, ai commissari straordinari nominati dalla Regione per la gestione di strutture la cui amministrazione renda necessario un impegno a tempo pieno e agli altri commissari straordinari nominati dalla Regione compete un'indennità di funzione, a carico dell'IPAB amministrata qualora il patrimonio amministrato lo consenta, o con il concorso della Regione, nella misura determinata dalla Giunta regionale in rapporto alle dimensioni organizzative dell'IPAB, oltre al rimborso delle spese di viaggio sostenute, nonché il trattamento di missione secondo le norme vigenti. Per i commissari non di nomina regionale l'indennitàè determinata dai soggetti competenti alla nomina, in misura non superiore a quella prevista per i commissari di nomina regionale.(114)
38. Le nomine ed i conferimenti di incarichi di competenza della Regione in attuazione dei commi da 24 a 42 non sono sottoposte ai vincoli ed alle procedure previste dalla l.r. 14/1995 e successive modificazioni ed integrazioni. La disciplina in materia di nomine, prevista per le IPAB, si applica anche alle persone giuridiche di diritto privato.(121)
40. Le IPAB sono tenute a fornire all’organo di vigilanza ed al soggetto titolare delle funzioni amministrative, copia degli atti dagli stessi richiesti per l’esercizio delle loro funzioni.(114)
41. Le IPAB possono istituire, con modifica dei rispettivi statuti, organi di revisione al fine di verificare la regolarità contabile della gestione.(114)
44. Sono inoltre conferite alle province:
47. Sono altresì trasferite alle province le funzioni amministrative non riservate alla Regione ai sensi dei commi 21 e 33, inerenti alle IPAB ed alle persone giuridiche private operanti in ambito provinciale, o comunque sovracomunale, nel settore dei servizi sociali.(114)
51. Sono altresì trasferite ai comuni le funzioni amministrative, non riservate alla Regione ai sensi dei commi 21 e 33, inerenti alle IPAB e alle persone giuridiche private operanti in ambito comunale nel settore dei servizi sociali.(114)
58. Le ASL esercitano, inoltre, le seguenti funzioni amministrative:
59. Le funzioni di vigilanza delle ASL sul funzionamento delle IPAB, sulle organizzazioni di volontariato e sulle persone giuridiche private, previste dall’articolo 2, comma 7, della l.r. 31/1997, sono estese ai soggetti operanti nel settore dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari, ivi comprese le organizzazioni di cui alle ll.rr. 22/1993 e 28/1996 fatte salve le competenze del Comune di Milano di cui ai commi 50, lettera b), e 54.(130)(114)
61. E’ altresì trasferita all’ASL territorialmente competente la gestione della casa di riposo per ciechi “Villa Letizia” di Caravate. L’ASL subentra nella titolarità di tutti i diritti, ragioni e rapporti attinenti alla gestione.
91. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) l.r. 20 giugno 1975, n. 100 (Fondo per la concessione di contributi alle sezioni provinciali dell’unione italiana ciechi)(131);
b) l.r. 28 dicembre 1981, n. 72 (Abrogazione e modifiche alla l.r. 7 marzo 1981, n. 13, nonché modalità per l’estinzione ed il trasferimento di II.PP.A.B. ai sensi della legge 17 luglio 1890, n. 6972)(132);
d) l.r. 19 settembre 1988, n. 51 (Organizzazione programmazione ed esercizio delle attività in materia di tossicodipendenza)(134);
e) l.r. 15 settembre 1989, n. 49 (Modifiche alla l.r. 19 settembre 1988, n. 51 - Organizzazione programmazione ed esercizio delle attività in materia di tossicodipendenza -)(135);
f) l.r. 18 maggio 1990, n. 62 (Norme per la prevenzione, cura e riabilitazione delle alcooldipendenze)(136);
g) l’art. 8, comma 13, della l.r. 11 luglio 1997, n. 31 (Norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali)(137).
92. Conservano efficacia gli atti amministrativi, gli impegni di spesa ed i piani di riparto deliberati ed adottati in conformità alle leggi regionali di cui al comma 91. E’ fatta salva la possibilità di utilizzo degli stanziamenti già previsti nel bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 1999.
94. In materia di cooperazione sociale la Regione esercita le funzioni riguardanti:
95. Inoltre la Regione esercita le funzioni relative all'erogazione di contributi, a fondo perduto, nonché alla costituzione di fondi di garanzia e di rotazione, per agevolare l'accesso al credito delle cooperative sociali.
98. La Giunta regionale adotta provvedimenti finalizzati al coordinamento delle modalità peculiari di affidamento alle cooperative sociali e loro consorzi, da parte delle amministrazioni pubbliche e degli organismi pubblici e privati, dei servizi sociali ed educativi e della fornitura di beni e servizi diversi, anche individuando, quali prioritari criteri per l’affidamento, la qualità dei servizi ed il rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro.
107. Allo scopo di assicurare alle strutture edilizie scolastiche, di formazione professionale ed universitarie, uno sviluppo qualitativo ed una collocazione sul territorio adeguati alla costante evoluzione delle dinamiche formative, culturali, economiche e sociali, la Regione, in aggiunta ai finanziamenti statali previsti dalle leggi vigenti, concorre e contribuisce, anche con fondi propri, alla realizzazione degli interventi previsti dalla programmazione regionale.(144)
107 bis. Il Consiglio regionale definisce, in coerenza con le linee generali della programmazione regionale, gli indirizzi con valenza triennale per gli interventi di cui al comma 107. Gli indirizzi privilegiano il finanziamento di interventi a carattere innovativo che possano concorrere al miglioramento ed alla razionalizzazione delle strutture scolastiche e che siano dirette ad elevare la qualità dell'istruzione, a contenere i consumi e le spese di gestione degli edifici, a superare le barriere architettoniche, a consentire la stretta connessione tra sistema formativo e scolastico attraverso reti informatiche.(145)(144)
107 ter. La Giunta regionale, in conformità agli indirizzi di cui al comma 107 bis, definisce annualmente le tipologie di intervento prioritariamente finanziabili, i criteri e le modalità di finanziamento. Le iniziative prioritarie oggetto di finanziamento regionale, in relazione alle richieste presentate dalle province, dai comuni e dagli altri soggetti pubblici e privati gestori di strutture scolastiche, sono individuate annualmente con decreto del direttore generale competente. (146)(144)
107 quater. Oltre agli interventi di cui al comma 107, la Giunta regionale può procedere al finanziamento di opere edilizie che non possono essere differite per esigenze sorte a seguito di eventi che compromettano l'agibilità degli edifici scolastici e che non siano altrimenti finanziabili all'interno delle ordinarie procedure previste dalla Regione e dagli enti locali.(147)(144)
107 quinquies. Agli interventi di cui al comma 107 si applica quanto previsto dall'articolo 4, comma 5 bis, della legge regionale 6 giugno 1980, n. 70 (Norme sugli interventi regionali per la realizzazione di opere di edilizia scolastica).(148)(144)
107 sexies. Al fine di supportare le attività programmatorie in materia di edilizia scolastica, la Regione, in collaborazione con gli enti locali e in concorso con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, realizza e gestisce l'articolazione regionale dell'anagrafe nazionale delle strutture educative presso le quali viene assolto il diritto-dovere all'istruzione, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, della legge 11 gennaio 1996, n. 23 (Norme per l'edilizia scolastica).(149)(144)
149. La materia della polizia amministrativa regionale e locale e regime autorizzatorio comprende tutte le funzioni ed i compiti in tema di “polizia amministrativa regionale e locale e regime di autorizzazione”.
150. La Regione è titolare delle funzioni e dei compiti di polizia amministrativa nelle materie di sua competenza o ad essa delegate ai sensi della normativa vigente.
150 bis. Sul territorio regionale sono vietate, salvo autorizzazione, le competizioni sportive su strade ed aree pubbliche, con veicoli o animali, nonché quelle atletiche.(152)
150 ter. Nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all’articolo 118 della Costituzione, l’autorizzazione è rilasciata: (153)
c) dalla provincia nella quale la gara parte o transita per prima, qualora la competizione sportiva interessi il territorio di due o più province;
c bis) dalla provincia o dalla città metropolitana del luogo di partenza, qualora la competizione abbia inizio nel territorio lombardo e interessi anche quello di altre regioni. In tal caso l’autorizzazione è rilasciata d’intesa con le altre regioni interessate, che devono rilasciare il nulla osta entro il termine di cui all’articolo 9, comma 1, quarto periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada). La presente disposizione non si applica alle gare con veicoli a motore.(154)
150 ter 1. Se la competizione ha inizio in un’altra regione, il nulla osta di cui all’articolo 9, comma 1, quarto periodo, del d.lgs. 285/1992, è rilasciato dalla provincia o città metropolitana nella quale la gara transita per prima e, se dovuto, ha altresì la valenza di quello previsto dal comma 150 quater del presente articolo e dall’articolo 9, comma 2, del d.lgs. 285/1992. Il nulla osta è rilasciato previa acquisizione, con le modalità di cui all’articolo 4, commi 3 e 4, del regolamento regionale 27 marzo 2006, n. 6 (Definizione dei requisiti minimi di sicurezza e dei contenuti delle autorizzazioni delle competizioni sportive su strada), del nulla osta degli enti proprietari delle strade e aree pubbliche del territorio lombardo interessate dalla competizione sportiva. Il presente comma non si applica alle gare con veicoli a motore.(155)
150 quater. L’autorizzazione è rilasciata previo nulla osta degli enti proprietari delle strade ed aree pubbliche interessate dalla competizione sportiva. (156)
150 quinquies. Del provvedimento di autorizzazione è tempestivamente informata l’autorità di pubblica sicurezza.(157)
150 sexies. Comuni e province hanno facoltà di porre a carico dei soggetti che richiedono le autorizzazioni per competizioni sportive su strade ed aree pubbliche il costo dei relativi oneri amministrativi.(158)
150 septies. Con regolamento, da adottarsi, secondo le competenze stabilite dallo Statuto, entro il 31 dicembre 2003, sono definiti i contenuti dell’autorizzazione e i requisiti minimi di sicurezza per lo svolgimento delle competizioni sportive su strada, nel rispetto dei principi fissati dal d.lgs. 285/1992.(159)
164. E' costituito il sistema operativo della banca dati regionale con la finalità di favorire la comunicazione di informazioni operative a doppio senso tra la Regione e gli enti locali, per la gestione delle attività di polizia locale.
165. Il sistema operativo ha altresì lo scopo, ai sensi della legge 225/1992 e del d.p.r. 6 febbraio 1981, n. 66 (Regolamento di esecuzione della legge 8 dicembre 1970, n. 996, recante norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità - protezione civile), di integrarsi con il programma nazionale di protezione civile.
NOTE:
112. Il comma è stato aggiunto dall'art. 2, comma 1, lett. a) della l.r. 24 febbraio 2006, n. 5 e successivamente modificato dall'art. 3, comma 5, lett. a) della l.r. 22 febbraio 2010, n. 11.
113. Il comma è stato abrogato dall'art. 28, comma 1, lett. e) della l.r. 12 marzo 2008, n. 3 ad eccezione della lettera d).
114. Il comma è stato abrogato sotto condizione dall'art. 19, comma 2, lett. a) della l.r. 13 febbraio 2003, n. 1. L'abrogazione ha effetto dalla data di conclusione del periodo transitorio stabilito per la trasformazione delle IPAB ai sensi dell'art. 3, comma 1 della l.r. 13 febbraio 2003, n. 1 e dall'art. 4, comma 1 della l.r. 13 febbraio 2003, n. 1.
119. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. q) della l.r. 3 aprile 2001, n. 6 e successivamente dall'art. 19, comma 1, lett. a) della l.r. 13 febbraio 2003, n. 1. Il comma è stato poi sostituito dall'art. 6, comma 2, lett. a) della l.r. 8 febbraio 2005, n. 6 e successivamente modificato dall'art. 1, comma 3, lett. a) della l.r. 24 febbraio 2006, n. 5.
120. Si rinvia alla l.r. 26 settembre 1992, n. 36, per il testo coordinato con le presenti modifiche.
121. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. r) della l.r. 3 aprile 2001, n. 6. Le parole da "Le nomine ed i conferimenti di incarichi di competenza della Regione in attuazione dei commi da 24 a 42 non sono sottoposte ai vincoli ed alle procedure previste dalla l.r. 6 aprile 1995, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni" sono state abrogate sotto condizione dall'art. 19, comma 2, lett. a) della l.r. 13 febbraio 2003, n. 1. L'abrogazione ha effetto dalla data di conclusione del periodo transitorio stabilito per la trasformazione delle IPAB ai sensi dell'art. 3, comma 1 della l.r. 13 febbraio 2003, n. 1 e dell'art. 4, comma 1 della l.r. 13 febbraio 2003, n. 1.
125. Il comma è stato abrogato sotto condizione dall'art. 19, comma 2, lett. a) della l.r. 13 febbraio 2003, n. 1. L'abrogazione ha effetto dalla data di conclusione del periodo transitorio stabilito per la trasformazione delle IPAB ai sensi dell'art. 3, comma 1 della l.r. 13 febbraio 2003, n. 1 e dall'art. 4, comma 1 della l.r. 13 febbraio 2003, n. 1. Il comma è stato definitivamente abrogato dall'art. 133, comma 2, lett. e) della l.r. 30 dicembre 2009, n. 33.
132. Si rinvia alla l.r. 28 dicembre 1981, n. 72, per il testo coordinato con le presenti modifiche.
134. Si rinvia alla l.r. 19 settembre 1988, n. 51, per il testo coordinato con le presenti modifiche.
135. Si rinvia alla l.r. 15 settembre 1989, n. 49, per il testo coordinato con le presenti modifiche.
140. Il comma è stato sostituito dall'art. 12, comma 1, lett. j) della l.r. 18 novembre 2003, n. 21.
144. Il comma è stato abrogato sotto condizione dall'art. 32, comma 2 bis, lett. g) della l.r. 6 agosto 2007, n. 19 a decorrere dalla data di pubblicazione sul burl della deliberazione del Consiglio regionale di cui all'art. 7 bis della l.r. 6 agosto 2007, n. 19. Il comma 2 bis dell'art. 32 della l.r. 6 agosto 2007, n. 19è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. d) della l.r. 31 marzo 2008, n. 6.
150. Il comma è stato abrogato sotto condizione dall'art. 32, comma 2 della l.r. 6 agosto 2007, n. 19 a decorrere dalla data di pubblicazione sul burl delle deliberazioni di cui all'art. 7, comma 1 della l.r. 6 agosto 2007, n. 19 e all'art. 22, comma 4 della l.r. 6 agosto 2007, n. 19. Vedi dcr 19 febbraio 2008, n. VIII/528 (burl 13 marzo 2008, n. 11, 2° suppl. straord.) e dgr 13 febbraio 2008, n. VIII/6563 (burl 21 febbraio 2008, n. 8, 2° suppl.).
152. Il comma è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. aa) della l.r. 3 aprile 2001, n. 6 e successivamente sostituito dall'art. 3, comma 8, lett. b) della l.r. 20 dicembre 2002, n. 32.
153. Il comma è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. aa) della l.r. 3 aprile 2001, n. 6 e successivamente sostituito dall'art. 3, comma 8, lett. b) della l.r. 20 dicembre 2002, n. 32.
156. Il comma è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. aa) della l.r. 3 aprile 2001, n. 6 e successivamente sostituito dall'art. 3, comma 8, lett. b) della l.r. 20 dicembre 2002, n. 32. Il comma è stato successivamente modificato dall'art. 33, comma 1), lett. c) della l.r. 25 maggio 2021, n. 8.
159. Il comma è stato aggiunto dall'art. 3, comma 8, lett. c) della l.r. 20 dicembre 2002, n. 32 e successivamente modificato dall'art. 1, comma 25 della l.r. 5 maggio 2004, n. 12.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia