LEGGE REGIONALE 14 gennaio 2000 , N. 2

Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative inerenti l’assetto istituzionale, gli strumenti finanziari e le procedure organizzative della Regione

(BURL n. 3, 1º suppl. ord. del 17 Gennaio 2000 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2000-01-14;2

Art. 2.
Disposizioni di carattere organizzativo, gestionale e finanziario.
4. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge il personale distaccato presso le province per l’esercizio delle funzioni delegate ai sensi e per gli effetti della legge regionale 28 giugno 1983, n. 53 (Interventi per attività di promozione educativa e culturale) e della legge regionale 26 febbraio 1993, n. 9 (Interventi per attività di promozione educativa e culturale) , e in servizio presso le stesse, è tenuto ad optare per il trasferimento nei ruoli delle amministrazioni provinciali ovvero per il rientro presso le strutture della Giunta regionale. Al personale trasferito nei ruoli delle province si applica l’articolo 3, commi 10, 11, 12, 13, della legge regionale 22 gennaio 1999 n. 2 (Misure per la programmazione regionale, la razionalizzazione della spesa e a favore dello sviluppo regionale e di interventi istituzionali programmatici con rilievo finanziario).
5. Alla legge regionale 20 marzo 1995, n. 12 (Disposizioni in materia di assegno vitalizio e indennità di fine mandato dei consiglieri)(9) sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 4 dell'art. 7 sono aggiunti i seguenti commi 4-bis e 4-ter:
“4-bis. I consiglieri che abbiano versato i contributi per un solo quinquennio, hanno la facoltà di rinunciare all'assegno vitalizio e di ottenere la restituzione dei contributi versati a tale titolo.

4-ter. La facoltà di cui al comma 4-bis si esercita con apposita domanda al Presidente del Consiglio regionale da inoltrare, a pena di decadenza, entro 90 giorni dalla data di cessazione del mandato per i consiglieri in carica ed entro il 30 giugno 2000 per i consiglieri non più in carica che non percepiscano già l'assegno vitalizio."
;
b) i commi 4, 5 e 6 dell'art. 10 sono abrogati.
7. Alla legge regionale 8 maggio 1990, n. 33 (Istituzione dell’agenzia di stampa e di informazione della Giunta regionale e delle strutture e degli organismi per la comunicazione, l’editoria e l’immagine)(11)è apportata la seguente modifica:
a) (12)
8. Alla legge regionale 2 dicembre 1994, n. 36 (amministrazione dei beni immobili regionali)(13)è apportata la seguente modifica:
a) il comma 3 dell'articolo 9, come da ultimo sostituito dall'articolo 4, comma 1, lettera a), della l.r. 20/1998, è sostituito dal seguente:
“3. Alla cessione a terzi dei beni immobili facenti parte del patrimonio disponibile della Regione, si può procedere a trattativa privata anche in ribasso:
a) qualora il valore di stima, determinato secondo le modalità di cui al comma 2, non superi i 300 milioni di lire;
b) qualora il primo esperimento di pubblico incanto sia andato deserto e il valore di stima, determinato secondo le modalità di cui al comma 2 non si sia nel frattempo modificato;
c) quando i beni debbano essere destinati alla realizzazione di edifici, impianti, attrezzature, servizi pubblici, acquisiti da enti pubblici, rilevanti per il perseguimento del pubblico interesse;
d) quando i beni vengano alienati a soggetti che possono far valere un diritto di prelazione."
.
14 bis. (20)
14 ter. (21)
18 bis. (26)
18 ter. (27)
19. La Giunta regionale predispone entro il 31 gennaio di ciascun anno un programma di semplificazione e delegificazione della normativa regionale individuando, in particolare:
a) gli ambiti di competenza settoriale e, al loro interno, le leggi regionali oggetto d’intervento;
b) gli obiettivi dell’attività di semplificazione e delegificazione avuto riguardo ai criteri e principi di cui all’art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed Enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa) .
c) le singole disposizioni ritenute inadeguate e le linee d’indirizzo alternative rispetto alla disciplina prevista.
20. Il programma di cui al comma 19è trasmesso al Consiglio regionale che lo approva entro sessanta giorni.
21. La Giunta regionale, in base a quanto stabilito dal programma approvato dal Consiglio regionale, assume le conseguenti iniziative di semplificazione e delegificazione.
22. In fase di prima applicazione la Giunta predispone il programma di cui al comma 19 entro il 31 gennaio 2001.
23. In applicazione di quanto previsto dalla vigente normativa in ordine alla ripartizione di competenze tra organi di governo e dirigenza, le espressioni "Giunta regionale", "Presidente della Giunta regionale", "assessore delegato", "Giunta regionale su proposta dell’assessore competente per materia", e l’espressione "deliberazione della Giunta regionale", nonché altre corrispondenti contenute nelle disposizioni delle leggi regionali individuate nella tabella A) allegata alla presente legge sono rispettivamente sostituite dalle espressioni "dirigente della competente struttura regionale" e "provvedimento del dirigente della competente struttura regionale".
24. Alla legge regionale 10 novembre 1979, n. 57 (Procedure della gestione contabile dei delegati alla spesa)(28) sono apportate le seguenti modifiche:
a) il secondo comma dell'articolo 2, come da ultimo modificato dall'articolo 9, comma 4, della l.r. 19/1999, è sostituito dal seguente:
“Le aperture di credito sono effettuate con decreto del dirigente della struttura regionale competente in materia di bilancio e ragioneria, a favore dei funzionari regionali individuati con gli atti di cui al primo comma.”;
b) il secondo comma dell'articolo 23 è sostituito dal seguente:
“L’entità del fondo da accreditare a ciascun funzionario è determinata tenuto conto delle richieste analitiche, per ciascuna delle voci di spesa di cui all'articolo 22, che i funzionari delegati devono inviare alla struttura regionale competente in materia di bilancio e ragioneria entro il 15 novembre di ogni anno.”.
25. Alla legge regionale 18 dicembre 1979, n. 76 (Contributi di gestione all'Istituto per la fecondazione artificiale “Lazzaro Spallanzani”)(29)è apportata le seguente modifica:
a) il comma 2 dell'articolo 1è sostituito dal seguente:
“2. Il contributo di cui alla lettera a) è erogato con decreto del dirigente della competente struttura regionale”.
26. Alla legge regionale 29 aprile 1980, n. 44 (Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali)(30) sono apportate le seguenti modifiche:
a) il primo comma dell'articolo 35 è sostituito dal seguente:
“Qualora successivamente alla scadenza del termine siano presentate una o più istanze per nuovo conferimento della concessione, il dirigente della struttura regionale competente può affidare, in via temporanea, la custodia del bene e delle relative pertinenze ad uno degli istanti che offra le opportune garanzie di idoneità tecnica ed economica, specificando le misure per la conservazione e determinando il compenso per la custodia stessa.”;
b) il sesto comma dell'articolo 36 è sostituito dal seguente:
“Sulla rinuncia provvede il dirigente della struttura regionale competente entro sei mesi dalla presentazione dell'istanza del concessionario.”.
27. Alla legge regionale 12 settembre 1983, n. 70 (Norme sulla realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale)(31) sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 4 dell’articolo 36 è abrogato;
b) al comma 2 dell’articolo 37 è sostituito dal seguente:
“2. La cancellazione è disposta con provvedimento del Presidente della Giunta regionale sentita la commissione di cui all'articolo 36, comma 1.”.
28. Alla legge regionale 5 dicembre 1983, n. 90 (Norme di attuazione della legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale)(32)è apportata la seguente modifica:
a) il secondo comma dell’articolo 3è sostituito dal seguente:
“Nel caso previsto dal terzo comma dell'articolo 1 l'emissione dell’ordinanza-ingiunzione spetta al dirigente della competente struttura regionale.”.
31. Alla legge regionale 16 dicembre 1996, n. 35 (Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese minori)(35), è apportata la seguente modifica:
a) il comma 3 dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:
“3. I contributi regionali sono erogati con decreto del dirigente della competente struttura regionale nella misura del 30% all'avvio dell'intervento e per le quote restanti in base allo stato d'avanzamento degli interventi stessi in relazione alle spese effettuate e documentate ed al conseguimento degli obiettivi previsti.”.
NOTE:
9. Si rinvia alla l.r. 20 marzo 1995, n. 12, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Vedi anche art. 1, comma 10, lett. c) della l.r. 28 marzo 2000, n. 19. Torna al richiamo nota
11. Si rinvia alla l.r. 8 maggio 1990, n. 33, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
12. La lettera è stata abrogata dall'art. 103, comma 2, lett. h) della l.r. 7 luglio 2008, n. 20. Torna al richiamo nota
13. Si rinvia alla l.r. 2 dicembre 1994, n. 36, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
28. Si rinvia alla l.r. 10 novembre 1979, n. 57, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
29. Si rinvia alla l.r. 18 dicembre 1979, n. 76, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
30. Si rinvia alla l.r. 29 aprile 1980, n. 44, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
31. Si rinvia alla l.r. 12 settembre 1983, n. 70, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
32. Si rinvia alla l.r. 5 dicembre 1983, n. 90, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
33. Il comma è stato abrogato dall'art. 41, comma 2, lett. e) della l.r. 1 febbraio 2012, n. 1. Vedi anche art. 41, commi 3 e 4 della l.r. 1 febbraio 2012, n. 1. Torna al richiamo nota
35. Si rinvia alla l.r. 16 dicembre 1996, n. 35, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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