LEGGE REGIONALE 14 gennaio 2000 , N. 2

Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative inerenti l’assetto istituzionale, gli strumenti finanziari e le procedure organizzative della Regione

(BURL n. 3, 1º suppl. ord. del 17 Gennaio 2000 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2000-01-14;2

Art. 3.
Modifiche a leggi regionali.
7. La Giunta regionale, al fine di completare la realizzazione del collegamento ferroviario passante tra la stazione Bovisa F.N.M., Porta Garibaldi F.S. e Porta Vittoria F.S. di cui alla l.r. 7 giugno 1980, n. 81 (Interventi finanziari per la costruzione del collegamento ferroviario passante Bovisa-Garibaldi-Vittoria) , è autorizzata ad assegnare al comune di Milano, secondo le modalità previste dall’articolo 3 della stessa legge, un contributo in annualità di durata dodecennale di due miliardi, a decorrere dall’esercizio finanziario 2000, quale concorso regionale negli oneri di ammortamento del mutuo previsto dall’articolo 3 della legge 18 giugno 1998, n. 194 (Interventi nel settore dei trasporti).
11. Per gli interventi di cui alle leggi regionali 27 giugno 1988, n. 36 (Incentivi per l’ammodernamento, potenziamento e qualificazione delle strutture ed infrastrutture turistiche in Lombardia) e 22 gennaio 1999, n. 2 (Misure per la programmazione regionale, la razionalizzazione della spesa e a favore dello sviluppo regionale e interventi istituzionali e programmatici con rilievo finanziario) finanziati con deliberazione della Giunta regionale n. 6/44255 del 16 luglio 1999 e successive modifiche ed integrazioni, il termine per l’ultimazione degli interventi è fissato al 31 maggio 2000.
12. Alla legge regionale 16 dicembre 1996, n. 35 (Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese minori)(46)è apportata la seguente modifica:
a) dopo l'articolo 13 è aggiunto il seguente articolo 13-bis:
“13-bis (Norma transitoria) 1. Per l'anno 2000, il termine ultimo entro il quale presentare i progetti di cui all'articolo 5, comma 1è individuato nel 31 marzo 2000, fermi restando gli indirizzi programmatici e le priorità settoriali e territoriali per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, approvati con d.c.r. 1 ottobre 1997, n. VI/697.”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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