LEGGE REGIONALE
27 marzo 2000
, N. 18
Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative a supporto degli interventi connessi alla manovra di finanza regionale
(BURL n. 13, 1º suppl. ord. del 30 Marzo 2000 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2000-03-27;18
Art. 1.
2. Alla legge regionale 16 dicembre 1996, n. 34 (Interventi regionali per agevolare l'accesso al credito alle imprese artigiane)(2) sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 4 è aggiunta la lettera d):
“d) stipula convenzioni con le aziende di credito e con le società di intermediazione finanziaria, singole o associate, al fine di consentire l’attivazione di strumenti finanziari innovativi destinati a sostenere lo sviluppo economico delle imprese artigiane e la loro presenza sul mercato.”;
“d) stipula convenzioni con le aziende di credito e con le società di intermediazione finanziaria, singole o associate, al fine di consentire l’attivazione di strumenti finanziari innovativi destinati a sostenere lo sviluppo economico delle imprese artigiane e la loro presenza sul mercato.”;
b) il comma 3 dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:
“3. Il fondo di garanzia è finalizzato a garantire i finanziamenti nonché le agevolazioni attivate con gli strumenti finanziari di cui alle lettere b) e d) del comma 1 ed è altresì finalizzato a garantire le operazioni finanziarie effettuate attraverso il fondo di rotazione, ed ogni altra operazione finanziaria avviata da Finlombarda s.p.a., in convenzione con le aziende di credito; il fondo di garanzia inoltre potrà essere utilizzato dalle cooperative di garanzia e dai consorzi fidi di primo e secondo grado per le garanzie e/o controgaranzie prestate sulle operazioni finanziarie per gli interventi di cui al comma 1 dell’articolo 2.”;
“3. Il fondo di garanzia è finalizzato a garantire i finanziamenti nonché le agevolazioni attivate con gli strumenti finanziari di cui alle lettere b) e d) del comma 1 ed è altresì finalizzato a garantire le operazioni finanziarie effettuate attraverso il fondo di rotazione, ed ogni altra operazione finanziaria avviata da Finlombarda s.p.a., in convenzione con le aziende di credito; il fondo di garanzia inoltre potrà essere utilizzato dalle cooperative di garanzia e dai consorzi fidi di primo e secondo grado per le garanzie e/o controgaranzie prestate sulle operazioni finanziarie per gli interventi di cui al comma 1 dell’articolo 2.”;
c) dopo il comma 6 dell'articolo 6 è aggiunto il seguente comma 6 bis:
“6 bis. Finlombarda s.p.a. è autorizzata ad utilizzare eventuali giacenze del fondo di rotazione, per un ammontare massimo del 50%, per la concessione di finanziamenti a programmi di investimento rientranti nell'area di intervento di cui all'articolo 2. L'impiego delle giacenze è regolamentato da apposita convenzione tra la Regione e Finlombarda s.p.a.”.
“6 bis. Finlombarda s.p.a. è autorizzata ad utilizzare eventuali giacenze del fondo di rotazione, per un ammontare massimo del 50%, per la concessione di finanziamenti a programmi di investimento rientranti nell'area di intervento di cui all'articolo 2. L'impiego delle giacenze è regolamentato da apposita convenzione tra la Regione e Finlombarda s.p.a.”.
3. Alla legge regionale 16 dicembre 1996, n. 35 (Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese minori)(3) sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 1 dell'articolo 1è aggiunto il seguente comma 1 bis:
“1 bis. La Regione promuove l’uguaglianza sostanziale e le pari opportunità tra uomini e donne nell’attività economica e imprenditoriale, attraverso il sostegno alla nascita di imprese in grado di creare nuova occupazione tra le donne. A tal fine favorisce la qualificazione professionale e manageriale delle imprenditrici e lo sviluppo di imprese a maggioranza femminile, nonché delle imprese individuali gestite da donne, e predispone programmi annuali di promozione dell’imprenditoria femminile mirati a diffondere e sviluppare la cultura di impresa tra le donne.”;
“1 bis. La Regione promuove l’uguaglianza sostanziale e le pari opportunità tra uomini e donne nell’attività economica e imprenditoriale, attraverso il sostegno alla nascita di imprese in grado di creare nuova occupazione tra le donne. A tal fine favorisce la qualificazione professionale e manageriale delle imprenditrici e lo sviluppo di imprese a maggioranza femminile, nonché delle imprese individuali gestite da donne, e predispone programmi annuali di promozione dell’imprenditoria femminile mirati a diffondere e sviluppare la cultura di impresa tra le donne.”;
b) la lettera e), del comma 1, dell'articolo 2 è sostituita dalla seguente:
“e) promuovere la valorizzazione delle risorse imprenditoriali locali e lo sviluppo delle capacità innovative e competitive delle piccole e medie imprese, agevolando la creazione di nuove imprese innovative, la presenza delle imprese minori sui mercati esteri, la partecipazione delle piccole e medie imprese ai programmi di ricerca della Unione Europea e dello Stato e alle gare d’appalto internazionali, lo svolgimento di stages di giovani neolaureati nelle aziende che realizzano progetti di ricerca e sviluppo tecnologico, lo sviluppo della certificazione e del controllo della qualità di prodotto e di sistema nonché l’introduzione dell’innovazione tecnologica nelle piccole e medie imprese.”;
“e) promuovere la valorizzazione delle risorse imprenditoriali locali e lo sviluppo delle capacità innovative e competitive delle piccole e medie imprese, agevolando la creazione di nuove imprese innovative, la presenza delle imprese minori sui mercati esteri, la partecipazione delle piccole e medie imprese ai programmi di ricerca della Unione Europea e dello Stato e alle gare d’appalto internazionali, lo svolgimento di stages di giovani neolaureati nelle aziende che realizzano progetti di ricerca e sviluppo tecnologico, lo sviluppo della certificazione e del controllo della qualità di prodotto e di sistema nonché l’introduzione dell’innovazione tecnologica nelle piccole e medie imprese.”;
c) dopo la lettera f) dell'articolo 2 è aggiunta la seguente lettera f bis):
“f bis) gestire a livello regionale il "Fondo nazionale per lo sviluppo dell’imprenditoria femminile", attraverso il cofinanziamento delle agevolazioni a favore delle piccole e medie imprese a maggioranza femminile .”;
“f bis) gestire a livello regionale il "Fondo nazionale per lo sviluppo dell’imprenditoria femminile", attraverso il cofinanziamento delle agevolazioni a favore delle piccole e medie imprese a maggioranza femminile .”;
d) dopo il comma 3 dell'articolo 3 è aggiunto il seguente comma 3 bis:
“3 bis. La Giunta regionale elabora, in accordo con le associazioni di categoria, programmi che prevedano la diffusione di informazioni mirate, nonché la realizzazione di servizi di consulenza, di assistenza tecnica e di progettazione organizzativa, a favore dell’imprenditoria femminile.”;
“3 bis. La Giunta regionale elabora, in accordo con le associazioni di categoria, programmi che prevedano la diffusione di informazioni mirate, nonché la realizzazione di servizi di consulenza, di assistenza tecnica e di progettazione organizzativa, a favore dell’imprenditoria femminile.”;
e) il comma 1 dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:
“1. Successivamente alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia della deliberazione consiliare di cui al comma 1 dell’articolo 3, i soggetti che intendono beneficiare dei contributi, di cui ai precedenti articoli presentano, entro i termini indicati nell'aggiornamento della deliberazione consiliare di cui all'articolo 3 commi 1 e 4, alla Giunta regionale i propri progetti di interventi, specificando, in coerenza con gli indirizzi programmatici e le priorità approvati dal Consiglio regionale, gli obiettivi previsti, gli ambiti territoriali interessati, le opere e le iniziative progettate, la relativa conformità alle prescrizioni urbanistiche vigenti, i piani di spesa e di copertura previsti nonché le modalità di realizzazione e gestione.”;
“1. Successivamente alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia della deliberazione consiliare di cui al comma 1 dell’articolo 3, i soggetti che intendono beneficiare dei contributi, di cui ai precedenti articoli presentano, entro i termini indicati nell'aggiornamento della deliberazione consiliare di cui all'articolo 3 commi 1 e 4, alla Giunta regionale i propri progetti di interventi, specificando, in coerenza con gli indirizzi programmatici e le priorità approvati dal Consiglio regionale, gli obiettivi previsti, gli ambiti territoriali interessati, le opere e le iniziative progettate, la relativa conformità alle prescrizioni urbanistiche vigenti, i piani di spesa e di copertura previsti nonché le modalità di realizzazione e gestione.”;
f) il comma 2 dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:
“2. Entro i sessanta giorni successivi alla scadenza del termine indicato al comma 1, il direttore generale competente con proprio atto, approva il programma annuale degli interventi indicando i contributi concessi, la loro specifica destinazione e i soggetti beneficiari.”;
“2. Entro i sessanta giorni successivi alla scadenza del termine indicato al comma 1, il direttore generale competente con proprio atto, approva il programma annuale degli interventi indicando i contributi concessi, la loro specifica destinazione e i soggetti beneficiari.”;
g) la lettera c) del comma 1 dell'articolo 6 è sostituita dalla seguente:
“c) la partecipazione delle piccole e medie imprese ai programmi di ricerca della Unione Europea e dello Stato;”;
“c) la partecipazione delle piccole e medie imprese ai programmi di ricerca della Unione Europea e dello Stato;”;
h) dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 6 sono aggiunte le seguenti lettere d bis), d ter), d quater):
“d bis) la partecipazione delle piccole e medie imprese alle gare di appalto internazionali;
d ter) lo sviluppo dei sistemi di qualità nelle piccole e medie imprese ai fini della diffusione della certificazione di prodotto e di processo;
d quater) la diffusione ed il consolidamento dell’innovazione tecnologica presso le piccole e medie imprese.”;
“d bis) la partecipazione delle piccole e medie imprese alle gare di appalto internazionali;
d ter) lo sviluppo dei sistemi di qualità nelle piccole e medie imprese ai fini della diffusione della certificazione di prodotto e di processo;
d quater) la diffusione ed il consolidamento dell’innovazione tecnologica presso le piccole e medie imprese.”;
i) il comma 4 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:
“4. Alle piccole e medie imprese di cui al comma 1, lettere c), d), e d bis), la Regione può concedere un contributo pari al 50% delle spese organizzative e logistiche sostenute per le fasi di preparazione e partecipazione ai programmi di ricerca della Unione Europea e dello Stato ed alle gare d’appalto internazionali, nonché per la remunerazione lorda degli "stagisti" ospitati nell’impresa per un periodo massimo di due anni per singola persona e progetto di ricerca e sviluppo tecnologico.”;
“4. Alle piccole e medie imprese di cui al comma 1, lettere c), d), e d bis), la Regione può concedere un contributo pari al 50% delle spese organizzative e logistiche sostenute per le fasi di preparazione e partecipazione ai programmi di ricerca della Unione Europea e dello Stato ed alle gare d’appalto internazionali, nonché per la remunerazione lorda degli "stagisti" ospitati nell’impresa per un periodo massimo di due anni per singola persona e progetto di ricerca e sviluppo tecnologico.”;
l) dopo il comma 4 dell'articolo 6 sono aggiunti i seguenti commi 4 bis e 4 ter:
“4 bis. Alle piccole e medie imprese di cui al comma 1, lettera d ter), la Regione può concedere un contributo pari al 30% della spesa ritenuta ammissibile per la realizzazione dei seguenti interventi:
a) la predisposizione di un sistema aziendale di qualità;
b) la certificazione di prodotto.
4 ter. Alle piccole e medie imprese di cui al comma 1 lettera d quater), la Regione può concedere un contributo pari al 30% delle spese ritenute ammissibili per la realizzazione di progetti innovativi finalizzati al trasferimento e/o alla applicazione di innovazioni.”;
“4 bis. Alle piccole e medie imprese di cui al comma 1, lettera d ter), la Regione può concedere un contributo pari al 30% della spesa ritenuta ammissibile per la realizzazione dei seguenti interventi:
a) la predisposizione di un sistema aziendale di qualità;
b) la certificazione di prodotto.
4 ter. Alle piccole e medie imprese di cui al comma 1 lettera d quater), la Regione può concedere un contributo pari al 30% delle spese ritenute ammissibili per la realizzazione di progetti innovativi finalizzati al trasferimento e/o alla applicazione di innovazioni.”;
m) il comma 6 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:
“6. La concessione dei contributi è disposta trimestralmente con atto del direttore generale competente.”;
“6. La concessione dei contributi è disposta trimestralmente con atto del direttore generale competente.”;
n) la lettera a) del comma 3 dell'articolo 7 è sostituita dalla seguente:
“a) la quota del finanziamento regionale concesso nella forma di prestito a medio termine, di locazione finanziaria e di prestito partecipativo, non potrà superare il 70% della spesa prevista dal complessivo progetto di investimento; per le imprese cooperative, in casi particolari e motivati, tale quota è elevata all’80%;”;
“a) la quota del finanziamento regionale concesso nella forma di prestito a medio termine, di locazione finanziaria e di prestito partecipativo, non potrà superare il 70% della spesa prevista dal complessivo progetto di investimento; per le imprese cooperative, in casi particolari e motivati, tale quota è elevata all’80%;”;
o) la lettera b) del comma 3 dell'articolo 7 è sostituita dalla seguente:
“b) il tasso di interesse del finanziamento complessivamente concesso all’impresa, tenuto conto dell’eventuale cofinanziamento realizzato da altri istituti di credito convenzionati con Finlombarda s.p.a., sarà parametrato ad un indicatore finanziario e comunque non potrà essere inferiore al 50% delle condizioni più favorevoli di mercato;”;
“b) il tasso di interesse del finanziamento complessivamente concesso all’impresa, tenuto conto dell’eventuale cofinanziamento realizzato da altri istituti di credito convenzionati con Finlombarda s.p.a., sarà parametrato ad un indicatore finanziario e comunque non potrà essere inferiore al 50% delle condizioni più favorevoli di mercato;”;
p) dopo il comma 3 dell'articolo 7 è aggiunto il seguente comma 3 bis:
“3 bis. Finlombarda s.p.a. è autorizzata ad utilizzare eventuali giacenze del fondo, per un ammontare massimo del 50%, per la concessione di finanziamenti a programmi di investimento finalizzati agli interventi previsti dal comma 1.”;
“3 bis. Finlombarda s.p.a. è autorizzata ad utilizzare eventuali giacenze del fondo, per un ammontare massimo del 50%, per la concessione di finanziamenti a programmi di investimento finalizzati agli interventi previsti dal comma 1.”;
q) dopo la lettera c) del comma 2 dell'articolo 8 è aggiunta la seguente lettera c bis):
“c bis) lo sviluppo dell'imprenditorialità femminile e l'incremento dell'occupazione delle donne.”;
“c bis) lo sviluppo dell'imprenditorialità femminile e l'incremento dell'occupazione delle donne.”;
r) il comma 3 dell'articolo 8 è sostituito dal seguente:
“3. L’eventuale agevolazione a favore delle piccole e medie imprese finanziate, che, in base agli accordi di cui al comma 1, risulti a carico degli istituti di credito convenzionati, può essere integrata dalla riduzione, a carico della Regione, del tasso di interesse sui finanziamenti concessi; tale riduzione non può comunque essere superiore al 50% del tasso concordato con i medesimi istituti.”;
“3. L’eventuale agevolazione a favore delle piccole e medie imprese finanziate, che, in base agli accordi di cui al comma 1, risulti a carico degli istituti di credito convenzionati, può essere integrata dalla riduzione, a carico della Regione, del tasso di interesse sui finanziamenti concessi; tale riduzione non può comunque essere superiore al 50% del tasso concordato con i medesimi istituti.”;
s) dopo l'articolo 8 è aggiunto il seguente articolo 8 bis:
“Art. 8 bis (Partecipazione della Regione a fondi mobiliari)
1. Per le finalità di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e) la Regione concorre, attraverso Finlombarda s.p.a. alla costituzione, sottoscrizione e gestione di fondi mobiliari per la partecipazione a capitali di rischio di nuove imprese innovative lombarde, di imprese localizzate in ambiti geografici specifici nonché di imprese operanti in particolari settori produttivi.”;
“Art. 8 bis (Partecipazione della Regione a fondi mobiliari)
1. Per le finalità di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e) la Regione concorre, attraverso Finlombarda s.p.a. alla costituzione, sottoscrizione e gestione di fondi mobiliari per la partecipazione a capitali di rischio di nuove imprese innovative lombarde, di imprese localizzate in ambiti geografici specifici nonché di imprese operanti in particolari settori produttivi.”;
t) dopo l'articolo 12 è inserito il seguente articolo 12 bis:
“Art. 12 bis (Comitato tecnico di valutazione)
1. Per l’istruttoria dei progetti pervenuti, concernenti gli interventi per lo sviluppo dei sistemi di qualità ai fini della diffusione della certificazione di prodotto e di processo, è costituito presso la direzione generale competente in materia di attività produttive della Giunta regionale un comitato tecnico, presieduto dal direttore generale o suo delegato, e composto da cinque funzionari regionali, da un tecnico del centro lombardo per lo sviluppo tecnologico delle piccole e medie imprese (CESTEC), nonché da dieci esperti nominati dalla Giunta regionale, di cui cinque su indicazione delle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative a livello regionale e cinque su indicazione di enti e associazioni operanti nel settore della qualità.
2. Alle riunioni del comitato di cui al comma 1 possono essere invitati, in relazione al settore od alle specifiche aree tecnologiche cui si riferiscono i singoli progetti, anche altri funzionari regionali in relazione agli specifici settori interessati.
3. Con provvedimento della Giunta regionale viene stabilita l’entità dei compensi spettanti ai componenti esterni del comitato, nonché le modalità per il rimborso delle spese ed il riconoscimento dell’indennità di missione. Tali importi non possono essere comunque superiori agli importi stabiliti dalle leggi regionali per i componenti delle commissioni esaminatrici di concorso per l’accesso agli impieghi regionali.”;
“Art. 12 bis (Comitato tecnico di valutazione)
1. Per l’istruttoria dei progetti pervenuti, concernenti gli interventi per lo sviluppo dei sistemi di qualità ai fini della diffusione della certificazione di prodotto e di processo, è costituito presso la direzione generale competente in materia di attività produttive della Giunta regionale un comitato tecnico, presieduto dal direttore generale o suo delegato, e composto da cinque funzionari regionali, da un tecnico del centro lombardo per lo sviluppo tecnologico delle piccole e medie imprese (CESTEC), nonché da dieci esperti nominati dalla Giunta regionale, di cui cinque su indicazione delle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative a livello regionale e cinque su indicazione di enti e associazioni operanti nel settore della qualità.
2. Alle riunioni del comitato di cui al comma 1 possono essere invitati, in relazione al settore od alle specifiche aree tecnologiche cui si riferiscono i singoli progetti, anche altri funzionari regionali in relazione agli specifici settori interessati.
3. Con provvedimento della Giunta regionale viene stabilita l’entità dei compensi spettanti ai componenti esterni del comitato, nonché le modalità per il rimborso delle spese ed il riconoscimento dell’indennità di missione. Tali importi non possono essere comunque superiori agli importi stabiliti dalle leggi regionali per i componenti delle commissioni esaminatrici di concorso per l’accesso agli impieghi regionali.”;
4. Entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale, per l’approvazione, una specifica proposta contenente gli indirizzi programmatici, le priorità settoriali e le modalità per la partecipazione di Finlombarda s.p.a. ai fondi mobiliari previsti dall’articolo 8 bis della l.r. 35/1996, di cui al comma 3 lettera s).
5. La legge regionale 10 maggio 1990 n. 41 (Interventi regionali per lo sviluppo dei sistemi di qualità nelle imprese minori)(4)è abrogata.
6. Sono abrogati gli articoli 4 e 5 della legge regionale 22 febbraio 1993, n. 7 (Attuazione regionale della legge 5 ottobre 1991, n. 317 "Interventi per l’innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese" e conseguenti modifiche e integrazioni alle normative regionali vigenti per lo sviluppo delle piccole imprese e dell’artigianato)(5).
7. Gli effetti abrogativi di cui ai commi 5 e 6 decorrono dalla data di approvazione della deliberazione consiliare di cui al comma 4 dell’articolo 3 della l.r. 35/1996, di aggiornamento della deliberazione del Consiglio regionale 1 ottobre 1997 n. VI/697, fatta eccezione per la disposizione di cui all’articolo 6 della l.r. 41/1990 i cui effetti abrogativi decorrono dall’entrata in vigore della presente legge.
8. Alla legge regionale 29 aprile 1980, n. 45 (Disciplina e promozione delle manifestazioni fieristiche)(6) sono apportate e seguenti modifiche:
a) dopo il comma 2 dell'articolo 21 è aggiunto il seguente comma 2 bis:
“2 bis. Nel rispetto degli indirizzi strategici delineati dal programma regionale di sviluppo e nell'ambito del programma di cui al comma 2, nonché in relazione ai contributi concessi per la realizzazione degli interventi di cui alla lettera b) dell'articolo 2 della l.r. 35/1996, limitatamente alla realizzazione di strutture di servizio alle piccole e medie imprese per lo sviluppo della loro presenza sui mercati esteri, la Giunta regionale stipula apposite convenzioni con i soggetti beneficiari dei contributi, senza ulteriori oneri per la Regione, finalizzate ad assicurare il migliore utilizzo da parte delle imprese minori lombarde delle suddette strutture.”.
“2 bis. Nel rispetto degli indirizzi strategici delineati dal programma regionale di sviluppo e nell'ambito del programma di cui al comma 2, nonché in relazione ai contributi concessi per la realizzazione degli interventi di cui alla lettera b) dell'articolo 2 della l.r. 35/1996, limitatamente alla realizzazione di strutture di servizio alle piccole e medie imprese per lo sviluppo della loro presenza sui mercati esteri, la Giunta regionale stipula apposite convenzioni con i soggetti beneficiari dei contributi, senza ulteriori oneri per la Regione, finalizzate ad assicurare il migliore utilizzo da parte delle imprese minori lombarde delle suddette strutture.”.
12. Alla legge regionale 12 settembre 1986, n. 50 (Nuove norme per il patrocinio della Regione a favore di enti, associazioni, iniziative di interesse regionale e per l'adesione e la partecipazione della Regione alle associazioni, fondazioni e comitati)(10) sono apportate le seguenti modifiche:
a) l'articolo 1 così come modificato dall'articolo 4 comma 49 della l.r. 1/1998è sostituito dal seguente:
“Art. 1.
1. La presente legge disciplina:
a) la concessione del patronato, del patrocinio, dei conferimenti d’onore della Regione Lombardia e la concessione di contributi a iniziative e manifestazioni di rilievo regionale;
b) l’adesione o la partecipazione della Regione Lombardia a persone giuridiche anche a carattere associativo;
c) la partecipazione della Regione Lombardia, in qualità di socio fondatore, alla costituzione di fondazioni e altre istituzioni.
2. La partecipazione della Regione a società commerciali è fuori dall’ambito di applicazione della presente legge.”;
“Art. 1.
1. La presente legge disciplina:
a) la concessione del patronato, del patrocinio, dei conferimenti d’onore della Regione Lombardia e la concessione di contributi a iniziative e manifestazioni di rilievo regionale;
b) l’adesione o la partecipazione della Regione Lombardia a persone giuridiche anche a carattere associativo;
c) la partecipazione della Regione Lombardia, in qualità di socio fondatore, alla costituzione di fondazioni e altre istituzioni.
2. La partecipazione della Regione a società commerciali è fuori dall’ambito di applicazione della presente legge.”;
b) il comma 4 dell'articolo 2, così come già modificato dall'art. 4, comma 49 della l.r. n. 1/1998è sostituito dal seguente:
“4. La deliberazione di partecipazione di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c), è adottata dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni dalla sua assegnazione, decorsi i quali la Giunta regionale provvede.”;
“4. La deliberazione di partecipazione di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c), è adottata dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni dalla sua assegnazione, decorsi i quali la Giunta regionale provvede.”;
d) i commi 2 e 3 dell'articolo 8 sono sostituiti dai seguenti:
“2. I soggetti che intendono fruire dei contributi, di cui al presente articolo, devono farne domanda al Presidente della Giunta regionale.
3. Le disposizioni attuative del presente articolo sono adottate dalla Giunta regionale, su proposta del Presidente.”;
“2. I soggetti che intendono fruire dei contributi, di cui al presente articolo, devono farne domanda al Presidente della Giunta regionale.
3. Le disposizioni attuative del presente articolo sono adottate dalla Giunta regionale, su proposta del Presidente.”;
15.
(13)Alla legge regionale 11 febbraio 1999, n. 8 (Interventi regionali a sostegno del funzionamento delle scuole materne autonome)(14) sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 2 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:
“2. La Regione interviene annualmente con propri contributi, finalizzati a sostenere i costi di gestione delle scuole materne di cui al comma 1, anche al fine del contenimento delle rette a carico della famiglia. Detti contributi sono erogati o tramite i comuni, i quali stipulano apposita convenzione, o direttamente alle scuole materne, nel caso il comune opti per l’erogazione diretta da parte della Regione alle scuole medesime, nonché nel caso di cui al comma 7.”;
“2. La Regione interviene annualmente con propri contributi, finalizzati a sostenere i costi di gestione delle scuole materne di cui al comma 1, anche al fine del contenimento delle rette a carico della famiglia. Detti contributi sono erogati o tramite i comuni, i quali stipulano apposita convenzione, o direttamente alle scuole materne, nel caso il comune opti per l’erogazione diretta da parte della Regione alle scuole medesime, nonché nel caso di cui al comma 7.”;
b) la lettera b) del comma 5 dell'articolo 2 è sostituita dalla seguente:
“b) la misura e le modalità di erogazione del contributo regionale assegnato dal comune all’ente o su richiesta del comune direttamente dalla Regione all’ente, ai sensi della presente legge, nonché dei contributi di cui all’articolo 1 del comma 3.”;
“b) la misura e le modalità di erogazione del contributo regionale assegnato dal comune all’ente o su richiesta del comune direttamente dalla Regione all’ente, ai sensi della presente legge, nonché dei contributi di cui all’articolo 1 del comma 3.”;
c) il comma 6 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:
“6. I comuni che abbiano stipulato convenzioni con le scuole materne non statali e non comunali, per essere ammessi ai contributi di cui ai commi 2 e 3, devono inoltrare domanda al Presidente della Giunta regionale, allegando copia della convenzione o schema della stessa entro il 30 novembre di ogni anno.”;
“6. I comuni che abbiano stipulato convenzioni con le scuole materne non statali e non comunali, per essere ammessi ai contributi di cui ai commi 2 e 3, devono inoltrare domanda al Presidente della Giunta regionale, allegando copia della convenzione o schema della stessa entro il 30 novembre di ogni anno.”;
d) il comma 7 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:
“7. Nel caso in cui il comune, a seguito di documentata richiesta, non abbia stipulato, nei termini previsti dal comma 6, la convenzione di cui al comma 4, con le scuole materne operanti nel proprio territorio, le scuole stesse possono usufruire direttamente del contributo regionale inoltrando domanda alla Giunta regionale entro il 10 dicembre di ogni anno. Alla domanda deve essere allegata la documentazione che attesti le motivazioni del diniego comunale o che ne comprovi l’inerzia, l’autorizzazione al funzionamento dell’autorità scolastica territoriale competente e la richiesta di sottoscrizione della convenzione da stipulare con la Regione.”;
“7. Nel caso in cui il comune, a seguito di documentata richiesta, non abbia stipulato, nei termini previsti dal comma 6, la convenzione di cui al comma 4, con le scuole materne operanti nel proprio territorio, le scuole stesse possono usufruire direttamente del contributo regionale inoltrando domanda alla Giunta regionale entro il 10 dicembre di ogni anno. Alla domanda deve essere allegata la documentazione che attesti le motivazioni del diniego comunale o che ne comprovi l’inerzia, l’autorizzazione al funzionamento dell’autorità scolastica territoriale competente e la richiesta di sottoscrizione della convenzione da stipulare con la Regione.”;
e) il comma 8 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:
“8. La Giunta regionale assegna i contributi entro il 28 febbraio di ogni anno. Il dirigente della struttura regionale competente provvede alla liquidazione, in un’unica soluzione, ai comuni, previo accertamento dell’avvenuta stipula della convenzione, ovvero direttamente alle scuole materne nei casi di cui al comma 2 dell’articolo 2.”.
“8. La Giunta regionale assegna i contributi entro il 28 febbraio di ogni anno. Il dirigente della struttura regionale competente provvede alla liquidazione, in un’unica soluzione, ai comuni, previo accertamento dell’avvenuta stipula della convenzione, ovvero direttamente alle scuole materne nei casi di cui al comma 2 dell’articolo 2.”.
16. Alla legge regionale 1 luglio 1993, n. 21 (Smaltimento dei rifiuti urbani e di quelli dichiarati assimilabili a norma del d.p.r. 915/1982. Funzioni della Regione e delle Province)(15) sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 dell'articolo 3è sostituito dal seguente:
“1. La Regione, anche in collaborazione con gli enti locali, le università, le associazioni ambientaliste, del volontariato e dei consumatori, le istituzioni scolastiche nonché gli enti, le associazioni di categoria e le associazioni imprenditoriali e sindacali operanti nel settore, promuove attività educative, interventi di formazione, attività di divulgazione e sensibilizzazione rivolti agli ambienti di lavoro e di formazione professionale, alle realtà associative e di base, alle scuole, alle famiglie, tenuto conto del quadro di riferimento complessivo, delle tematiche ambientali emergenti e dell'organizzazione dello smaltimento dei rifiuti urbani e assimilabili risultante dai piani provinciali approvati.”.
“1. La Regione, anche in collaborazione con gli enti locali, le università, le associazioni ambientaliste, del volontariato e dei consumatori, le istituzioni scolastiche nonché gli enti, le associazioni di categoria e le associazioni imprenditoriali e sindacali operanti nel settore, promuove attività educative, interventi di formazione, attività di divulgazione e sensibilizzazione rivolti agli ambienti di lavoro e di formazione professionale, alle realtà associative e di base, alle scuole, alle famiglie, tenuto conto del quadro di riferimento complessivo, delle tematiche ambientali emergenti e dell'organizzazione dello smaltimento dei rifiuti urbani e assimilabili risultante dai piani provinciali approvati.”.
b) il comma 2 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:
“2. Il Consiglio regionale, entro 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio di previsione, su proposta della Giunta Regionale, approva ogni anno il programma delle attività di cui al comma 1, da realizzarsi nel corso dell' anno stesso. Tale programma, che può essere soggetto a successive modifiche ed integrazioni anche in relazione a possibili variazioni di stanziamento, deve essere redatto in conformità alle previsioni del programma regionale di sviluppo e dei suoi aggiornamenti annuali.”.
“2. Il Consiglio regionale, entro 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio di previsione, su proposta della Giunta Regionale, approva ogni anno il programma delle attività di cui al comma 1, da realizzarsi nel corso dell' anno stesso. Tale programma, che può essere soggetto a successive modifiche ed integrazioni anche in relazione a possibili variazioni di stanziamento, deve essere redatto in conformità alle previsioni del programma regionale di sviluppo e dei suoi aggiornamenti annuali.”.
17. Alla legge regionale 23 aprile 1985, n. 33 (Norme in materia di pubblicità degli atti regionali e riordino delle disposizioni relative al Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia)(16) sono apportate le seguenti modifiche:
a) il punto 3) del comma 2 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:
“3) altri atti, ivi compresi gli atti della dirigenza, la cui pubblicazione sia prescritta dalle leggi o da disposizione della Giunta regionale o dell’ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.”;
“3) altri atti, ivi compresi gli atti della dirigenza, la cui pubblicazione sia prescritta dalle leggi o da disposizione della Giunta regionale o dell’ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.”;
b) dopo il comma 2 dell'articolo 2 è aggiunto il seguente comma 2 bis:
“2 bis. Al fine di garantirne una maggiore divulgazione e di facilitarne la consultabilità, gli atti di cui ai commi 1 e 2 possono altresì essere immessi, a cura dell’amministrazione regionale, negli ordinari canali informatici e telematici.”;
“2 bis. Al fine di garantirne una maggiore divulgazione e di facilitarne la consultabilità, gli atti di cui ai commi 1 e 2 possono altresì essere immessi, a cura dell’amministrazione regionale, negli ordinari canali informatici e telematici.”;
d) il comma 4 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:
“4. Quando un testo avente contenuto normativo abbia subìto diverse e complesse modifiche, ovvero contenga rinvii numerosi o comunque complessi a preesistenti disposizioni normative, il Presidente della Giunta regionale può disporre la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale di un testo aggiornato della legge o dell’atto nel quale le modifiche sono stampate in modo caratteristico e ne è specificata la fonte, nonché la trasmissione unitamente alla legge o all’atto da pubblicare, del testo delle norme alle quali è operato il rinvio. Queste norme sono pubblicate, per informazione, nel Bollettino Ufficiale unitamente alla legge, al decreto o ad altro atto normativo.”;
“4. Quando un testo avente contenuto normativo abbia subìto diverse e complesse modifiche, ovvero contenga rinvii numerosi o comunque complessi a preesistenti disposizioni normative, il Presidente della Giunta regionale può disporre la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale di un testo aggiornato della legge o dell’atto nel quale le modifiche sono stampate in modo caratteristico e ne è specificata la fonte, nonché la trasmissione unitamente alla legge o all’atto da pubblicare, del testo delle norme alle quali è operato il rinvio. Queste norme sono pubblicate, per informazione, nel Bollettino Ufficiale unitamente alla legge, al decreto o ad altro atto normativo.”;
18. Alla legge regionale 22 gennaio 1999, n. 2 (Misure per la programmazione regionale, la razionalizzazione della spesa a favore dello sviluppo regionale e interventi istituzionali e programmatici con rilievo finanziario)(17)è apportata la seguente modifica:
a) il comma 14 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:
“14. Al fine di assicurare il costante monitoraggio sullo stato di attuazione del decentramento operato con la legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa) e sui provvedimenti attuativi nonché la sua adeguata diffusione, la Giunta regionale stipula convenzioni con le università, l’istituto regionale di ricerca (IReR)(18) ed altri centri di ricerca specializzati ed individua ogni altro intervento, con l’assunzione degli oneri conseguenti.”.
“14. Al fine di assicurare il costante monitoraggio sullo stato di attuazione del decentramento operato con la legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa) e sui provvedimenti attuativi nonché la sua adeguata diffusione, la Giunta regionale stipula convenzioni con le università, l’istituto regionale di ricerca (IReR)(18) ed altri centri di ricerca specializzati ed individua ogni altro intervento, con l’assunzione degli oneri conseguenti.”.
20. Alla legge regionale 30 novembre 1982, n. 66 (Norme per l'erogazione di contributi per la formazione di strumenti urbanistici generali)(20)è apportata la seguente modifica:
a) l'articolo 6 così come già modificato dalla l.r. 15/1999, è sostituito dal seguente:
“6. Gli enti beneficiari, a pena di decadenza automatica, sono tenuti a presentare la documentazione occorrente, per l’erogazione dell’intero contributo, entro quindici mesi dalla comunicazione dell’avvenuta assegnazione, salvo comprovati motivi di impossibilità a provvedere nel termine previsto e comunque per non più di ulteriori nove mesi. Qualora per comprovati motivi, risulti impossibile provvedere nel termine previsto, può essere concessa, prima della scadenza del suddetto termine, una proroga per un periodo non superiore a nove mesi.”.
“6. Gli enti beneficiari, a pena di decadenza automatica, sono tenuti a presentare la documentazione occorrente, per l’erogazione dell’intero contributo, entro quindici mesi dalla comunicazione dell’avvenuta assegnazione, salvo comprovati motivi di impossibilità a provvedere nel termine previsto e comunque per non più di ulteriori nove mesi. Qualora per comprovati motivi, risulti impossibile provvedere nel termine previsto, può essere concessa, prima della scadenza del suddetto termine, una proroga per un periodo non superiore a nove mesi.”.
21. Alla legge regionale 27 novembre 1989, n. 65 (Interventi regionali per favorire lo sviluppo del trasporto ciclistico)(21) sono apportate le seguenti modifiche:
a) l'articolo 1è sostituito dal seguente:
“1. La presente legge detta norme per la valorizzazione e lo sviluppo della mobilità ciclistica nonché per l’adeguamento del sistema della viabilità di interesse regionale, limitatamente alle strade provinciali e comunali di cui agli articoli 4 e 7 della legge 12 febbraio 1958, n. 126 (Disposizioni per la classificazione e la sistemazione delle strade di uso pubblico) e alla legge 28 febbraio 1967, n. 105 (Disposizioni per confermare la competenza dei Comuni sugli attraversamenti degli abitati).”;
“1. La presente legge detta norme per la valorizzazione e lo sviluppo della mobilità ciclistica nonché per l’adeguamento del sistema della viabilità di interesse regionale, limitatamente alle strade provinciali e comunali di cui agli articoli 4 e 7 della legge 12 febbraio 1958, n. 126 (Disposizioni per la classificazione e la sistemazione delle strade di uso pubblico) e alla legge 28 febbraio 1967, n. 105 (Disposizioni per confermare la competenza dei Comuni sugli attraversamenti degli abitati).”;
b) l'articolo 2è sostituito dal seguente:
“1. Per le finalità di cui all’articolo 1, negli atti di pianificazione e di programmazione territoriale e in materia di viabilità e trasporti della Regione e degli enti locali, nonché nella progettazione e nella esecuzione di opere viarie devono osservarsi le disposizioni di cui ai successivi articoli.”;
“1. Per le finalità di cui all’articolo 1, negli atti di pianificazione e di programmazione territoriale e in materia di viabilità e trasporti della Regione e degli enti locali, nonché nella progettazione e nella esecuzione di opere viarie devono osservarsi le disposizioni di cui ai successivi articoli.”;
c) dopo il comma 2 dell'articolo 3 sono aggiunti i seguenti commi 2 bis e 2 ter:
“2 bis. I piani territoriali di coordinamento provinciali devono prevedere sedi viabili proprie dedicate al traffico ciclistico con riguardo alla viabilità provinciale ed al collegamento fra centri appartenenti a diversi comuni.
2 ter. I comuni e le province predispongono programmi pluriennali limitatamente alla viabilità comunale per i comuni e alla viabilità provinciale per le province, che individuano come priorità i collegamenti ciclabili con gli edifici scolastici, con le aree verdi, con le aree destinate ai servizi, con le strutture socio-sanitarie, con la rete del trasporto pubblico, con gli uffici pubblici e con le aree di diporto e turistiche.”;
“2 bis. I piani territoriali di coordinamento provinciali devono prevedere sedi viabili proprie dedicate al traffico ciclistico con riguardo alla viabilità provinciale ed al collegamento fra centri appartenenti a diversi comuni.
2 ter. I comuni e le province predispongono programmi pluriennali limitatamente alla viabilità comunale per i comuni e alla viabilità provinciale per le province, che individuano come priorità i collegamenti ciclabili con gli edifici scolastici, con le aree verdi, con le aree destinate ai servizi, con le strutture socio-sanitarie, con la rete del trasporto pubblico, con gli uffici pubblici e con le aree di diporto e turistiche.”;
d) il comma 1 dell'articolo 8 è sostituito dal seguente:
“1. La Regione, al fine di favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica, concede ai singoli comuni e loro consorzi e alle comunità montane, alle province, ai consorzi dei parchi regionali contributi in capitale nella misura massima del 50% della spesa ammissibile per l’introduzione nel sistema viario di percorsi, anche misti, fruibili da parte dei ciclisti, mediante la realizzazione o identificazione dei percorsi stessi, adeguatamente segnalati e protetti, ed i parcheggi attrezzati ed i punti di noleggio riservati alle biciclette esclusi quelli situati in aree di interscambio nonché per gli interventi di cui all’articolo 6 della legge 19 ottobre 1998, n. 366 (Norme per il finanziamento della mobilità ciclistica).”;
“1. La Regione, al fine di favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica, concede ai singoli comuni e loro consorzi e alle comunità montane, alle province, ai consorzi dei parchi regionali contributi in capitale nella misura massima del 50% della spesa ammissibile per l’introduzione nel sistema viario di percorsi, anche misti, fruibili da parte dei ciclisti, mediante la realizzazione o identificazione dei percorsi stessi, adeguatamente segnalati e protetti, ed i parcheggi attrezzati ed i punti di noleggio riservati alle biciclette esclusi quelli situati in aree di interscambio nonché per gli interventi di cui all’articolo 6 della legge 19 ottobre 1998, n. 366 (Norme per il finanziamento della mobilità ciclistica).”;
e) dopo il comma 1 dell'articolo 8 è aggiunto il seguente comma 1 bis:
“1 bis. La Regione approva altresì i piani regionali di riparto di cui alla legge n. 366/1998 con le modalità previste dalla presente legge.”;
“1 bis. La Regione approva altresì i piani regionali di riparto di cui alla legge n. 366/1998 con le modalità previste dalla presente legge.”;
f) il comma 2 dell'articolo 8 è sostituito dal seguente:
“2. Gli enti int eressati, entro il 28 febbraio di ogni anno, presentano le domande di contributo, corredate da adeguati elaborati sull’intervento da attuarsi, alla Giunta regionale, che delibera il relativo piano di riparto entro i successivi otto mesi.”;
“2. Gli enti int eressati, entro il 28 febbraio di ogni anno, presentano le domande di contributo, corredate da adeguati elaborati sull’intervento da attuarsi, alla Giunta regionale, che delibera il relativo piano di riparto entro i successivi otto mesi.”;
26. Si riconoscono i sistemi tangenziali di Varese e di Como quali obiettivi prioritari e strategici nell’ambito delle previsioni del Piano Regionale di Sviluppo. I suddetti sistemi tangenziali, già ricompresi nel progetto strategico 8.4.2 nell’ambito dell’intero sistema viabilistico pedemontano, rivestono carattere di assoluta urgenza e priorità anche in relazione al loro grado di fattibilità e alle risorse già rese disponibili dallo Stato.
27. Alla legge regionale 20 febbraio 1989, n. 6 (Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche e prescrizioni tecniche di attuazione)(23) e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 34 bis sono sostituiti dai seguenti:
“3. La Giunta regionale, al fine di incentivare l’attuazione degli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, concede inoltre contributi per la realizzazione delle opere e delle relative spese tecniche alle amministrazioni comunali per gli edifici, gli spazi e servizi di loro proprietà.
4. Per le finalità di cui al comma 3 sono concessi contributi ai sensi degli artt. 28 sexies e 28 septies della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni.
5. La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce tempi, criteri e modalità per l’accesso e l’erogazione dei contributi previsti dal comma 3, ed approva la graduatoria degli interventi da attuare.”.
“3. La Giunta regionale, al fine di incentivare l’attuazione degli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, concede inoltre contributi per la realizzazione delle opere e delle relative spese tecniche alle amministrazioni comunali per gli edifici, gli spazi e servizi di loro proprietà.
4. Per le finalità di cui al comma 3 sono concessi contributi ai sensi degli artt. 28 sexies e 28 septies della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni.
5. La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce tempi, criteri e modalità per l’accesso e l’erogazione dei contributi previsti dal comma 3, ed approva la graduatoria degli interventi da attuare.”.
28. Alla legge regionale 12 settembre 1983, n. 70 (Norme sulla realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale)(24) sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 3 dell'articolo 21 è sostituito dal seguente:
“3. La pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione deve essere effettuata entro quindici giorni dalla data di ricevimento della richiesta di cui al comma 2.”;
“3. La pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione deve essere effettuata entro quindici giorni dalla data di ricevimento della richiesta di cui al comma 2.”;
b) dopo l'articolo 24 è aggiunto il seguente articolo 24 bis:
“Art. 24 bis
1. Per l’affidamento di lavori pubblici d’importo inferiore a 750.000 Euro, IVA esclusa è ammesso il ricorso alla licitazione privata semplificata secondo le disposizioni della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici) e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Gli enti che intendono avvalersi della licitazione privata semplificata approvano e pubblicano entro il 31 ottobre di ogni anno, un avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione e all’albo dell’ente; le ditte che intendono partecipare presentano domanda secondo la categoria d’iscrizione all’ANCI od il sistema di qualificazione ex articolo 8 della legge 109/1994. Le domande presentate hanno validità fino al 31 dicembre dell’anno successivo.
3. Le imprese possono presentare una sola domanda o come singole o come partecipanti ai soggetti di cui alla legge 109/1994, articolo 10, comma 1, lettere b), c), d) ed e bis).
4. La scelta delle imprese da invitare a ciascuna licitazione privata semplificata per ogni categoria viene effettuata mediante sorteggio.
5. Il sorteggio si deve svolgere secondo le seguenti modalità:
a) se per la categoria dei lavori da eseguire hanno presentato domanda da quindici a venti imprese ne vengono sorteggiate dieci;
b) se per la categoria dei lavori da eseguire hanno presentato domanda da ventuno a trenta imprese ne vengono sorteggiate quindici;
c) se per la categoria dei lavori da eseguire hanno presentato domanda da trentuno a quaranta imprese ne vengono sorteggiate venti;
d) se per la categoria dei lavori da eseguire hanno presentato domanda più di quaranta imprese ne vengono sorteggiate trenta.
6. Le imprese invitate sono escluse dai sorteggi relativi a gare successive fino ad esaurimento delle domande presentate per le singole categorie di lavori. Nel caso in cui il numero delle ditte rimanenti sia inferiore al numero di quelle da sorteggiare, come previsto dal comma 5, esso viene integrato mediante ulteriore sorteggio tra le ditte che già sono state invitate a precedenti gare.
7. Nel caso in cui per determinate categorie di lavori abbiano presentato domanda meno di quindici imprese in possesso dei requisiti necessari o nel caso in cui la licitazione semplificata vada deserta, i lavori sono affidati mediante procedura aperta.
8. Nessun lavoro può essere diviso in più affidamenti al fine di sottrarlo all’applicazione del presente articolo. Una volta avviata la procedura di cui al comma 2 e raggiunto il numero minimo di domande previsto dal comma 5 lettera a), è obbligatorio il ricorso alla licitazione semplificata per tutti i lavori inferiori a 750.000 Euro.”;
“Art. 24 bis
1. Per l’affidamento di lavori pubblici d’importo inferiore a 750.000 Euro, IVA esclusa è ammesso il ricorso alla licitazione privata semplificata secondo le disposizioni della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici) e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Gli enti che intendono avvalersi della licitazione privata semplificata approvano e pubblicano entro il 31 ottobre di ogni anno, un avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione e all’albo dell’ente; le ditte che intendono partecipare presentano domanda secondo la categoria d’iscrizione all’ANCI od il sistema di qualificazione ex articolo 8 della legge 109/1994. Le domande presentate hanno validità fino al 31 dicembre dell’anno successivo.
3. Le imprese possono presentare una sola domanda o come singole o come partecipanti ai soggetti di cui alla legge 109/1994, articolo 10, comma 1, lettere b), c), d) ed e bis).
4. La scelta delle imprese da invitare a ciascuna licitazione privata semplificata per ogni categoria viene effettuata mediante sorteggio.
5. Il sorteggio si deve svolgere secondo le seguenti modalità:
a) se per la categoria dei lavori da eseguire hanno presentato domanda da quindici a venti imprese ne vengono sorteggiate dieci;
b) se per la categoria dei lavori da eseguire hanno presentato domanda da ventuno a trenta imprese ne vengono sorteggiate quindici;
c) se per la categoria dei lavori da eseguire hanno presentato domanda da trentuno a quaranta imprese ne vengono sorteggiate venti;
d) se per la categoria dei lavori da eseguire hanno presentato domanda più di quaranta imprese ne vengono sorteggiate trenta.
6. Le imprese invitate sono escluse dai sorteggi relativi a gare successive fino ad esaurimento delle domande presentate per le singole categorie di lavori. Nel caso in cui il numero delle ditte rimanenti sia inferiore al numero di quelle da sorteggiare, come previsto dal comma 5, esso viene integrato mediante ulteriore sorteggio tra le ditte che già sono state invitate a precedenti gare.
7. Nel caso in cui per determinate categorie di lavori abbiano presentato domanda meno di quindici imprese in possesso dei requisiti necessari o nel caso in cui la licitazione semplificata vada deserta, i lavori sono affidati mediante procedura aperta.
8. Nessun lavoro può essere diviso in più affidamenti al fine di sottrarlo all’applicazione del presente articolo. Una volta avviata la procedura di cui al comma 2 e raggiunto il numero minimo di domande previsto dal comma 5 lettera a), è obbligatorio il ricorso alla licitazione semplificata per tutti i lavori inferiori a 750.000 Euro.”;
c) il comma 2 dell'articolo 31 è sostituito dal seguente:
“2. Per le opere assistite da contributo regionale è facoltà del soggetto appaltante sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione per lavori di importo non superiore a un milione di EURO, eccetto i casi in cui sussistano contestazioni con le imprese esecutrici, ovvero si ritenga opportuno o necessario approfondire le operazioni tecnico-amministrative di accertamento e in ogni caso quando occorra provvedere al collaudo statico delle strutture in cemento armato ai sensi della legge 5 novembre 1971, n. 1086 (Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica).”.
“2. Per le opere assistite da contributo regionale è facoltà del soggetto appaltante sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione per lavori di importo non superiore a un milione di EURO, eccetto i casi in cui sussistano contestazioni con le imprese esecutrici, ovvero si ritenga opportuno o necessario approfondire le operazioni tecnico-amministrative di accertamento e in ogni caso quando occorra provvedere al collaudo statico delle strutture in cemento armato ai sensi della legge 5 novembre 1971, n. 1086 (Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica).”.
29. Alla legge regionale 10 dicembre 1998, n. 34 (Disposizioni in materia di tasse sulle concessioni regionali, di tasse automobilistiche regionali, di imposta regionale sui beni del demanio e del patrimonio indispensabile dello Stato, di canoni di concessione per derivazione di acque pubbliche, nonché il riordino delle sanzioni amministrative tributarie non penali in materia di tributi regionali)(25)è apportata la seguente modifica:
a) l'articolo 3è sostituito dal seguente:
“Art. 3. (Disposizioni in materia di imposta regionale sui beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, nonché in materia di determinazione del canone di utilizzo delle acque pubbliche ai sensi dell'articolo 89, comma 1, lett. i) del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112).
1. Le autodenunce presentate ai sensi dell’articolo 10 del d.lgs. 12 luglio 1993, n. 275 (Riordino in materia di concessione di acque pubbliche), e successive modificazioni ed integrazioni, sono considerate domande di concessione per la derivazione d’acqua sotterranea relativamente all’uso e alla quantità indicati nell’autodenuncia; sono escluse quelle riguardanti gli usi domestici di cui all’articolo 93 del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), nonché le derivazioni già concesse o in corso di concessione.
2. La Giunta regionale, al fine di regolarizzare sia le derivazioni oggetto delle autodenunce sia quelle relative a domande in istruttoria per l’utilizzo di acque sotterranee e superficiali, provvede a determinare le procedure istruttorie, le modalità del prelievo e la durata delle concessioni in relazione alle tipologie di utilizzo, sulla base dei seguenti criteri:
a) valutazione del bilancio idrico regionale e della compatibilità delle derivazioni;
b) semplificazione delle procedure istruttorie e unificazione delle domande e delle istruttorie per le autorizzazioni alla ricerca di cui all’articolo 95 del r.d. 1775/1933 con quelle per le concessioni di derivazione;
c) definizione di disciplinari-tipo, con specifiche prescrizioni per la salvaguardia ed il razionale utilizzo delle risorse idriche.
3. Ogni pubblicazione prevista dalla normativa vigente è sostituita dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione (BUR).
4. Qualora, a seguito della regolarizzazione, il titolare della derivazione non provveda al pagamento dei canoni richiesti, il sindaco del comune, ove è ubicata la derivazione, provvede ad emettere ordinanza di chiusura, fermo restando l’obbligo di pagamento degli indennizzi per l’utilizzo pregresso.
5. A decorrere dal 1° gennaio 1999, il canone di concessione dei beni del demanio idrico dello Stato, di cui all'art. 89, comma 1, lett. i) del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, è determinato:
a) per le derivazioni di acque pubbliche: dalla somma del canone erariale e dell'addizionale regionale di cui alla legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche), vigenti nell'anno 1998;
b) per l'utilizzo di aree del demanio idrico: dalla somma del canone erariale e dell'imposta regionale, di cui all'art. 3 della l.r. 15 dicembre 1971, n. 2 (Istituzione dei tributi propri della Regione Lombardia) come sostituito dall'articolo 6 della l.r. 8 aprile 1995, n. 19 (Istituzione dell'addizionale regionale sull'ammontare dei canoni statali relativi alle utenze di acqua pubblica) dovuta nella misura di cento lire per ogni cento lire di canone erariale.
6. A decorrere dalla data prevista dal d.p.c.m. di cui all'articolo 7 della legge n. 59/1997, il canone di conessione di cui al comma 5è riscosso e introitato dalla Regione, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale ed è destinato per le finalità di cui all'art. 86, comma 2, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112.”.
“Art. 3. (Disposizioni in materia di imposta regionale sui beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, nonché in materia di determinazione del canone di utilizzo delle acque pubbliche ai sensi dell'articolo 89, comma 1, lett. i) del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112).
1. Le autodenunce presentate ai sensi dell’articolo 10 del d.lgs. 12 luglio 1993, n. 275 (Riordino in materia di concessione di acque pubbliche), e successive modificazioni ed integrazioni, sono considerate domande di concessione per la derivazione d’acqua sotterranea relativamente all’uso e alla quantità indicati nell’autodenuncia; sono escluse quelle riguardanti gli usi domestici di cui all’articolo 93 del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), nonché le derivazioni già concesse o in corso di concessione.
2. La Giunta regionale, al fine di regolarizzare sia le derivazioni oggetto delle autodenunce sia quelle relative a domande in istruttoria per l’utilizzo di acque sotterranee e superficiali, provvede a determinare le procedure istruttorie, le modalità del prelievo e la durata delle concessioni in relazione alle tipologie di utilizzo, sulla base dei seguenti criteri:
a) valutazione del bilancio idrico regionale e della compatibilità delle derivazioni;
b) semplificazione delle procedure istruttorie e unificazione delle domande e delle istruttorie per le autorizzazioni alla ricerca di cui all’articolo 95 del r.d. 1775/1933 con quelle per le concessioni di derivazione;
c) definizione di disciplinari-tipo, con specifiche prescrizioni per la salvaguardia ed il razionale utilizzo delle risorse idriche.
3. Ogni pubblicazione prevista dalla normativa vigente è sostituita dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione (BUR).
4. Qualora, a seguito della regolarizzazione, il titolare della derivazione non provveda al pagamento dei canoni richiesti, il sindaco del comune, ove è ubicata la derivazione, provvede ad emettere ordinanza di chiusura, fermo restando l’obbligo di pagamento degli indennizzi per l’utilizzo pregresso.
5. A decorrere dal 1° gennaio 1999, il canone di concessione dei beni del demanio idrico dello Stato, di cui all'art. 89, comma 1, lett. i) del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, è determinato:
a) per le derivazioni di acque pubbliche: dalla somma del canone erariale e dell'addizionale regionale di cui alla legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche), vigenti nell'anno 1998;
b) per l'utilizzo di aree del demanio idrico: dalla somma del canone erariale e dell'imposta regionale, di cui all'art. 3 della l.r. 15 dicembre 1971, n. 2 (Istituzione dei tributi propri della Regione Lombardia) come sostituito dall'articolo 6 della l.r. 8 aprile 1995, n. 19 (Istituzione dell'addizionale regionale sull'ammontare dei canoni statali relativi alle utenze di acqua pubblica) dovuta nella misura di cento lire per ogni cento lire di canone erariale.
6. A decorrere dalla data prevista dal d.p.c.m. di cui all'articolo 7 della legge n. 59/1997, il canone di conessione di cui al comma 5è riscosso e introitato dalla Regione, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale ed è destinato per le finalità di cui all'art. 86, comma 2, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112.”.
30. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 3 della l.r. n. 34/1998, come sostituito dal comma 29, si applicano alle istanze presentate dopo l’entrata in vigore della medesima l.r. n. 34/1998.
31. Alla legge regionale 29 giugno 1993, n. 20 (Norme in materia di controllo degli enti locali)(26)è apportata la seguente modifica:
32. I soggetti gestori delle attività cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo per la programmazione 2000-2006 devono presentare, entro novanta giorni dal termine degli interventi finanziati ovvero per la liquidazione dei pagamenti intermedi relativi agli anticipi successivi al primo, certificazione rilasciata da persona o società iscritta nel registro dei revisori contabili di cui al d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 88 o dal d.p.r. 20 novembre 1992, n. 474 (Regolamento recante disciplina delle modalità di iscrizione nel registro dei revisori contabili, in attuazione degli articoli 11 e 12 del d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 88). Detta certificazione deve attestare: la corretta imputazione del finanziamento pubblico alle voci di spesa indicate nei preventivi finanziari approvati dall’amministrazione, la conformità alla disciplina nazionale e comunitaria dei titoli originali di costo e/o di spesa e, nel caso di richieste di pagamenti intermedi, l’entità della spesa effettivamente realizzata nell’esercizio delle attività svolte. Contestualmente alla presentazione della certificazione finale devono essere restituite le somme non utilizzate e le eventuali somme relative alle attività finanziate non svolte. In caso di mancato versamento delle stesse l’amministrazione procede d’ufficio al recupero delle somme e dei relativi oneri accessori. In ogni caso la documentazione contabile, costituita da titoli di costo e/o di spesa, è conservata a cura dei soggetti gestori nei propri uffici e l’amministrazione si riserva di effettuare controlli anche mediante ispezioni presso le sedi degli enti.
33. In seguito all’avvenuta presentazione della certificazione finale o intermedia di cui al comma 32, i soggetti competenti all’erogazione dei finanziamenti in questione provvedono a disporre i pagamenti in questione ai soggetti che ne abbiano diritto. Il costo della certificazione è considerato spesa eleggibile e costituisce a tutti gli effetti costo di funzionamento del soggetto gestore. Ai sensi dei commi 32 e 33 per amministrazione si intende la competente struttura della Giunta regionale, ovvero l’ente delegato all’esercizio delle attività secondo quanto indicato dalla normativa vigente.
34. La Giunta regionale è autorizzata a stipulare con la società finanziaria regionale e/o con il sistema bancario una convenzione per la gestione di un fondo finalizzato ad accellerare le procedure di spesa delle attività cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo per la programmazione 2000-2006. I costi di gestione del fondo di cui al presente comma costituiscono spesa elegibile.(27)
36. Alla legge regionale 12 aprile 1999, n. 10 (Piano territoriale d'area Malpensa. Norme speciali per l'aerostazione intercontinentale Malpensa 2000)(29) sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 2 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:
“2. Qualora non si proceda come indicato al comma 1, i progetti e i programmi di intervento sono istruiti dalla commissione tecnica di cui all’articolo 4. Sulla base dell’istruttoria della commissione, il Presidente della Giunta regionale, o l’assessore da lui delegato, qualora non ricorra la conferenza di servizi di cui al d.p.r. 18 aprile 1994, n. 383 (Regolamento recante la disciplina dei procedimenti di localizzazione delle opere d’interesse statale), convoca apposita conferenza di servizi, alla quale partecipano gli enti e le amministrazioni interessati. Le determinazioni delle predette conferenze di servizi sono approvate dalla Giunta regionale.”.
“2. Qualora non si proceda come indicato al comma 1, i progetti e i programmi di intervento sono istruiti dalla commissione tecnica di cui all’articolo 4. Sulla base dell’istruttoria della commissione, il Presidente della Giunta regionale, o l’assessore da lui delegato, qualora non ricorra la conferenza di servizi di cui al d.p.r. 18 aprile 1994, n. 383 (Regolamento recante la disciplina dei procedimenti di localizzazione delle opere d’interesse statale), convoca apposita conferenza di servizi, alla quale partecipano gli enti e le amministrazioni interessati. Le determinazioni delle predette conferenze di servizi sono approvate dalla Giunta regionale.”.
b) la lettera d) del comma 4 dell'articolo 4 è sostituita dalla seguente:
“d) l’espressione dei pareri di cui ai commi 4 e 5 dell’articolo 2 sugli strumenti urbanistici generali e relative varianti dei comuni compresi nel Piano territoriale d’area Malpensa; tali pareri devono essere formulati dalla commissione tecnica regionale Malpensa entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, decorso tale termine il parere si intende favorevole; al fine dell'espressione del parere i comuni trasmettono alla commissione tecnica regionale Malpensa il piano regolatore generale e relative varianti adottati con gli allegati contestualmente al deposito degli stessi nella segreteria comunale;”.
“d) l’espressione dei pareri di cui ai commi 4 e 5 dell’articolo 2 sugli strumenti urbanistici generali e relative varianti dei comuni compresi nel Piano territoriale d’area Malpensa; tali pareri devono essere formulati dalla commissione tecnica regionale Malpensa entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, decorso tale termine il parere si intende favorevole; al fine dell'espressione del parere i comuni trasmettono alla commissione tecnica regionale Malpensa il piano regolatore generale e relative varianti adottati con gli allegati contestualmente al deposito degli stessi nella segreteria comunale;”.
38. Alla legge regionale 30 gennaio 1998, n. 2 (Istituzione, composizione e funzionamento del Consiglio dei Sanitari)(31) sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo la lettera e) del comma 1 dell'articolo 3 sono aggiunte le seguenti lettere e bis), e ter):
“e bis) n. 1 operatore professionale in rappresentanza del personale di vigilanza e ispezione di cui alla tabella "M" dell’allegato 1 del d.p.r. 20 dicembre 1979, n. 761 (Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali);
e ter) n. 1 operatore professionale in rappresentanza del personale con funzioni di riabilitazione di cui alla tabella "N" dell’allegato 1 del d.p.r. 761/1979.”;
“e bis) n. 1 operatore professionale in rappresentanza del personale di vigilanza e ispezione di cui alla tabella "M" dell’allegato 1 del d.p.r. 20 dicembre 1979, n. 761 (Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali);
e ter) n. 1 operatore professionale in rappresentanza del personale con funzioni di riabilitazione di cui alla tabella "N" dell’allegato 1 del d.p.r. 761/1979.”;
b) dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 4 è aggiunta la seguente lettera d bis):
“d bis) n. 1 operatore professionale in rappresentanza del personale con funzioni di riabilitazione di cui alla tabella "N" dell’allegato 1 del d.p.r. 761/1979.”;
“d bis) n. 1 operatore professionale in rappresentanza del personale con funzioni di riabilitazione di cui alla tabella "N" dell’allegato 1 del d.p.r. 761/1979.”;
c) dopo la lettera e) del comma 1 dell'articolo 5 sono aggiunte le seguenti lettere e bis), e ter):
“e bis) n. 1 operatore professionale in rappresentanza del personale di vigilanza e ispezione di cui alla tabella "M" dell’allegato 1 del d.p.r. 761/1979;
e ter) n. 1 operatore professionale in rappresentanza del personale con funzioni di riabilitazione di cui alla tabella "N" dell’allegato 1 del d.p.r. 761/1979.”;
“e bis) n. 1 operatore professionale in rappresentanza del personale di vigilanza e ispezione di cui alla tabella "M" dell’allegato 1 del d.p.r. 761/1979;
e ter) n. 1 operatore professionale in rappresentanza del personale con funzioni di riabilitazione di cui alla tabella "N" dell’allegato 1 del d.p.r. 761/1979.”;
d) dopo la lettera b) del comma 3 dell'articolo 5 è aggiunta la seguente lettera b bis):
“b bis) il responsabile del Servizio Farmaceutico dell'ASL.”;
“b bis) il responsabile del Servizio Farmaceutico dell'ASL.”;
e) dopo l'articolo 5 è inserito il seguente articolo 5 bis:
“5 bis. I riferimenti, contenuti nella presente legge, ai profili della dirigenza del ruolo sanitario ed al personale non dirigenziale del comparto sanitario devono intendersi ricondotti rispettivamente a quanto previsto dall’art. 15 del d.lgs. 502/92 come modificato dal d.lgs. 229/99, ed all’allegato 1 del Contratto Collettivo Nazionale 1998/2001 del personale non dirigenziale del comparto Sanità sottoscritto in data 7 aprile 1999.”;
“5 bis. I riferimenti, contenuti nella presente legge, ai profili della dirigenza del ruolo sanitario ed al personale non dirigenziale del comparto sanitario devono intendersi ricondotti rispettivamente a quanto previsto dall’art. 15 del d.lgs. 502/92 come modificato dal d.lgs. 229/99, ed all’allegato 1 del Contratto Collettivo Nazionale 1998/2001 del personale non dirigenziale del comparto Sanità sottoscritto in data 7 aprile 1999.”;
40. Alla legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo primo della legge 15 marzo 1997, n. 59”)(33) sono apportate le seguenti modifiche:
b) il comma 55 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:
“55. Sono oggetti pubblici le aziende speciali appositamente costituite, le associazioni ed i consorzi di dirotto pubblico costituiti da enti pubblici che prevedono nello statuto lo svolgimenti di attività fieristiche.”;
“55. Sono oggetti pubblici le aziende speciali appositamente costituite, le associazioni ed i consorzi di dirotto pubblico costituiti da enti pubblici che prevedono nello statuto lo svolgimenti di attività fieristiche.”;
c) il comma 97 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:
“97. Nell’ambito delle funzioni conferite alla Regione, individuate dai commi 30 e 31, la Giunta regionale è autorizzata, ai sensi dell’articolo 19, comma 12, del d.lgs. 112/1998, a subentrare alle amministrazioni statali nei diritti e negli obblighi derivanti dalle convenzioni dalle stesse stipulate in forza di leggi vigenti alla data di effettivo trasferimento e delega delle funzioni, e a stipulare, ove necessario, atti modificativi ed integrativi delle convenzioni stesse per il loro adeguamento.”;
“97. Nell’ambito delle funzioni conferite alla Regione, individuate dai commi 30 e 31, la Giunta regionale è autorizzata, ai sensi dell’articolo 19, comma 12, del d.lgs. 112/1998, a subentrare alle amministrazioni statali nei diritti e negli obblighi derivanti dalle convenzioni dalle stesse stipulate in forza di leggi vigenti alla data di effettivo trasferimento e delega delle funzioni, e a stipulare, ove necessario, atti modificativi ed integrativi delle convenzioni stesse per il loro adeguamento.”;
d) il comma 58 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:
“58. Sono delegate alle province, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale:
a) le funzioni in materia di parchi locali di interesse sovracomunale di cui all’articolo 34 della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 (Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l’istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale), relative a:
a1) riconoscimento, su iniziativa e proposta dei comuni interessati;
a2) determinazione delle modalità di pianificazione e gestione;
a3) erogazione dei contributi ordinari e straordinari agli enti gestori;
b) le funzioni relative alla promozione e coordinamento della "giornata del verde pulito", di cui alla legge regionale 20 luglio 1991, n. 14 (Istituzione della giornata del verde pulito).”;
“58. Sono delegate alle province, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale:
a) le funzioni in materia di parchi locali di interesse sovracomunale di cui all’articolo 34 della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 (Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l’istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale), relative a:
a1) riconoscimento, su iniziativa e proposta dei comuni interessati;
a2) determinazione delle modalità di pianificazione e gestione;
a3) erogazione dei contributi ordinari e straordinari agli enti gestori;
b) le funzioni relative alla promozione e coordinamento della "giornata del verde pulito", di cui alla legge regionale 20 luglio 1991, n. 14 (Istituzione della giornata del verde pulito).”;
e) dopo il comma 58 dell'articolo 3 è inserito il seguente comma 58 bis:
“58 bis. Alle varianti agli strumenti urbanistici generali dirette alla perimetrazione e regolamentazione dei parchi locali di interesse sovracomunale di cui all’articolo 34 della l.r. 86/1983, si applicano le disposizioni contenute nel capo 1 del titolo 1 della legge regionale 23 giugno 1997, n. 23 (Accelerazione del procedimento di approvazione degli strumenti urbanistici comunali e disciplina del regolamento edilizio), purché tali varianti non comportino modifiche nella zonizzazione del territorio.”;
“58 bis. Alle varianti agli strumenti urbanistici generali dirette alla perimetrazione e regolamentazione dei parchi locali di interesse sovracomunale di cui all’articolo 34 della l.r. 86/1983, si applicano le disposizioni contenute nel capo 1 del titolo 1 della legge regionale 23 giugno 1997, n. 23 (Accelerazione del procedimento di approvazione degli strumenti urbanistici comunali e disciplina del regolamento edilizio), purché tali varianti non comportino modifiche nella zonizzazione del territorio.”;
i) il comma 52 dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:
“52. Sono mantenute in capo alle province le attività svolte ai sensi dell'articolo 5 del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 9 (Disposizioni urgenti in materia sanitaria e socio-assistenziale), convertito con modificazioni dalla legge 18 marzo 1993, n. 67 (Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 18 gennaio 1993, n. 9 recante disposizioni urgenti in materia sanitaria e socio-assistenziale).”.
“52. Sono mantenute in capo alle province le attività svolte ai sensi dell'articolo 5 del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 9 (Disposizioni urgenti in materia sanitaria e socio-assistenziale), convertito con modificazioni dalla legge 18 marzo 1993, n. 67 (Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 18 gennaio 1993, n. 9 recante disposizioni urgenti in materia sanitaria e socio-assistenziale).”.
NOTE:
7. Il comma è stato abrogato dall'art. 2, comma 2, lett. a) della l.r. 28 novembre 2007, n. 30. L'abrogazione decorre dal 180° giorno dell'entrata in vigore della l.r. 28 novembre 2007, n. 30.
10. Si rinvia alla l.r. 12 settembre 1986, n. 50, per il testo coordinato con le presenti modifiche.
13. Il comma è stato abrogato sotto condizione dall'art. 32, comma 2 ter, lett. b) della l.r. 6 agosto 2007, n. 19 a decorrere dalla data di pubblicazione sul BURL della pubblicazione del Consiglio regionale di cui all'art. 7 ter della l.r. 6 agosto 2007, n. 19. Il comma 2 ter della l.r. 6 agosto 2007, n. 19è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. d) della l.r. 31 marzo 2008, n. 6.
22. Il comma è stato abrogato dall'art. 143, comma 1, lett. b), numero 7) della l.r. 14 luglio 2009, n. 11.
24. Si rinvia alla l.r. 12 settembre 1983, n. 70, per il testo coordinato con le presenti modifiche.
36. La lettera è stata abrogata dall'art. 133, comma 2, lett. h) della l.r. 30 dicembre 2009, n. 33.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia