LEGGE REGIONALE
3 aprile 2001
, N. 6
Modifiche alla legislazione per l’attuazione degli indirizzi contenuti nel documento di programmazione economico-finanziaria regionale – Collegato ordinamentale 2001
(BURL n. 14, 1º suppl. ord. del 06 Aprile 2001 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2001-04-03;6
Art. 4.
Disposizioni in materia di servizi alla persona e alla comunità.
1. Alla legge regionale 15 gennaio 1999, n. 1 (Politiche regionali del lavoro e dei servizi per l’impiego)(24) sono apportate le seguenti modifiche:
a) la lettera d) del comma 7 dell’articolo 10 è sostituita dalla seguente:
“d) costituzione presso Finlombarda S.p.A di un fondo di rotazione per il finanziamento delle attività imprenditoriali e del lavoro autonomo. Le risorse finanziarie disponibili presso il fondo di rotazione per il finanziamento delle attività imprenditoriali e del lavoro autonomo sono altresì utilizzate, entro il limite massimo di lire 300.000.000 (trecentomilioni) all’anno, per la dotazione informatica funzionale alla gestione telematica del procedimento di richiesta e assegnazione dei benefici di cui alla presente norma.”.
“d) costituzione presso Finlombarda S.p.A di un fondo di rotazione per il finanziamento delle attività imprenditoriali e del lavoro autonomo. Le risorse finanziarie disponibili presso il fondo di rotazione per il finanziamento delle attività imprenditoriali e del lavoro autonomo sono altresì utilizzate, entro il limite massimo di lire 300.000.000 (trecentomilioni) all’anno, per la dotazione informatica funzionale alla gestione telematica del procedimento di richiesta e assegnazione dei benefici di cui alla presente norma.”.
3. Il comma 3 dell’articolo 4 della legge regionale 2 febbraio 2001, n. 3 (Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative regionali in materia di assetto istituzionale, sviluppo economico, territorio e ambiente e infrastrutture e servizi alla persona, finalizzate all’attuazione del DPEFR ai sensi dell’articolo 9 ter della l.r. 34/1978)(26)è abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore della medesima legge.
4. Gli articoli 1, 2, 3, 5 e 6 della legge regionale 5 novembre 1993, n. 36 (Provvedimenti in materia di assistenza in regime di ricovero in forma indiretta presso case di cura private non convenzionate e per specialità non convenzionate con il servizio sanitario nazionale, nonché in materia di rimborsi per spese di trasporto ai soggetti sottoposti a trattamenti di dialisi)(27), abrogati dall’articolo 4, comma 3, della l.r. 3/2001 con effetto dalla data di entrata in vigore della legge stessa, riprendono efficacia dalla medesima data.
9. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, stabilisce modalità e termini per la presentazione e la valutazione di progetti e interventi in materia di beni e attività culturali.(32)
10. Sino alla pubblicazione delle deliberazioni che stabiliscono le modalità e i termini per la presentazione e la valutazione dei progetti di cui al comma 9, continuano ad operare le norme riguardanti tali aspetti contenute nella legislazione di settore. (32)
13. Le leggi regionali 10 febbraio 1979, n. 24 (Procedure per l’elaborazione del piano sanitario regionale e proroga della legge regionale 3 settembre 1974, n. 55)(34) e 20 agosto 1981, n. 49 (Procedure per l’elaborazione del piano sanitario e del piano socio-assistenziale, modifiche alla l.r. 10 febbraio 1979, n. 24 e abrogazione della l.r. 10 maggio 1980, n. 56)(35) sono abrogate.
14. Alla legge regionale 6 settembre 1976, n. 44 (Istituzione del servizio per l’educazione sessuale, per la procreazione libera e consapevole, per l’assistenza alla maternità, all’infanzia e alla famiglia)(36) sono apportate le seguenti modifiche:
a) l’articolo 13 è sostituito dal seguente:
“Art. 13 (Obblighi dei consultori pubblici)
1. Fatti salvi le funzioni e i compiti di cui alla normativa regionale vigente, i consultori pubblici di cui all’articolo 2 della legge 29 luglio 1975, n. 405 sono comunque tenuti ad assicurare le prestazioni e la somministrazione di tutti i mezzi liberamente scelti dalla coppia e dal singolo, senza alcuna limitazione che non sia di ordine sanitario, atti a conseguire gli scopi di cui all’articolo 1 della legge citata.
2. I consultori istituiti da enti privati accreditati che non intendano assolvere interamente agli obblighi di cui al comma 1 sono tenuti a darne comunicazione agli utenti.”;
“Art. 13 (Obblighi dei consultori pubblici)
1. Fatti salvi le funzioni e i compiti di cui alla normativa regionale vigente, i consultori pubblici di cui all’articolo 2 della legge 29 luglio 1975, n. 405 sono comunque tenuti ad assicurare le prestazioni e la somministrazione di tutti i mezzi liberamente scelti dalla coppia e dal singolo, senza alcuna limitazione che non sia di ordine sanitario, atti a conseguire gli scopi di cui all’articolo 1 della legge citata.
2. I consultori istituiti da enti privati accreditati che non intendano assolvere interamente agli obblighi di cui al comma 1 sono tenuti a darne comunicazione agli utenti.”;
NOTE:
32. D.g.r. 22 giugno 2001, n. 5282 e circolari attuative nn. da 33 a 38 del 26 giugno 2001 pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 28, II suppl. straordinario del 12 luglio 2001.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia