LEGGE REGIONALE
4 maggio 2001
, N. 9
Programmazione e sviluppo della rete viaria di interesse regionale
(BURL n. 19, 1º suppl. ord. del 08 Maggio 2001 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2001-05-04;9
Art. 2.
Rete viaria di interesse regionale.
1. La rete viaria di interesse regionale è costituita dalle autostrade regionali e dalle strade regionali, così classificate ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), nonché, sino alla approvazione della classificazione della rete stradale regionale di cui all’articolo 3, dalla rete stradale trasferita in attuazione di quanto disposto dal D.Lgs. 112/1998 e così come identificata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 febbraio 2000.(1)
2. A decorrere dalla approvazione dei provvedimenti di classificazione di cui all’articolo 3, la rete viaria di interesse regionale è costituita dalle autostrade regionali, dalle strade regionali di cui al comma 1 e dalle strade classificate di interesse regionale.(2)
2 bis. Sui veicoli in disponibilità della Regione, di Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a., di Infrastrutture Lombarde s.p.a. o di altre società regionali, al fine di assicurare idonei livelli di vigilanza sulle strade e autostrade ricadenti nel territorio lombardo, possono essere installati i dispositivi di cui all’articolo 177 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e successive modifiche ed integrazioni.(3)
2 ter. Le disposizioni di cui al comma 2 bis non si applicano per i veicoli in servizio presso la Giunta regionale.(4)
2 quater. Al fine di garantire la piena funzionalità e il mantenimento di adeguati livelli di manutenzione e sicurezza della rete viaria di interesse regionale di cui al comma 2, con deliberazione della Giunta regionale sono definiti i criteri e le modalità per la classificazione come strade regionali, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 2 del d.lgs. 285/1992 e all’articolo 2 del D.P.R. 495/1992, delle strade provinciali, o tratti di esse, ivi incluse quelle di cui all’articolo 3, comma 118, della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 112 - Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), da trasferire al demanio regionale.(5)
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia