LEGGE REGIONALE 4 maggio 2001 , N. 9

Programmazione e sviluppo della rete viaria di interesse regionale

(BURL n. 19, 1º suppl. ord. del 08 Maggio 2001 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2001-05-04;9

Art. 4.
Manutenzione della rete viaria.
1. La Regione promuove il conseguimento di condizioni di efficienza e sicurezza della rete viaria di interesse regionale attraverso la definizione di standard prestazionali e criteri di manutenzione delle strade, delle loro pertinenze ed opere d’arte, da adottarsi sia in sede di progettazione che di gestione delle opere.
2. La Regione definisce appositi accordi con le province ed i comuni per la manutenzione ordinaria e straordinaria della rete viaria al fine di conseguire un più elevato livello di prestazioni della rete, anche in termini di riduzione delle condizioni di rischio di incidenti stradali. (14)
3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, la Giunta regionale, sentite le province e la competente commissione consiliare, stabilisce standard minimi di manutenzione della rete viaria, cui gli enti competenti sono tenuti ad uniformarsi.
4. Gli standard minimi di cui al comma 3 definiscono i livelli di qualità minimi da assicurarsi, nonché le tipologie ed i cicli di manutenzione programmata, specifici per ogni classe stradale, così come definita sulla base della classificazione di cui all’articolo 3.
5. Le province e i comuni, anche su proposta della Giunta regionale, possono stipulare tra loro convenzioni finalizzate a conseguire livelli omogenei di gestione, manutenzione e vigilanza di specifiche tratte stradali e delle relative pertinenze ed opere d’arte (15) .
5 bis. I tratti di strada provinciali dismessi a seguito di varianti, che non alterano i capisaldi del tracciato stradale, perdono di diritto la classificazione di strade provinciali e, ove siano ancora utilizzabili ancorché ad uso limitato ad alcune categorie di veicoli o ad uso ciclopedonale, sono obbligatoriamente trasferiti ai comuni territorialmente competenti.(16)
NOTE:
14. Il comma è stato modificato dall’art. 2, comma 2, lett. a), della l.r. 20 dicembre 2005, n. 19. Torna al richiamo nota
15. L’articolo è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. a) della l.r. 2 maggio 2003, n. 5. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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