LEGGE REGIONALE
4 maggio 2001
, N. 9
Programmazione e sviluppo della rete viaria di interesse regionale
(BURL n. 19, 1º suppl. ord. del 08 Maggio 2001 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2001-05-04;9
Art. 5.
Programmazione e sviluppo della rete viaria regionale.
1. La programmazione degli interventi sulla rete viaria regionale si attua secondo i contenuti del Piano regionale della Mobilità e dei Trasporti di cui all’articolo 9 della l.r. 22/1998.
3. Il Documento di programmazione economica e finanziaria regionale provvede annualmente ad aggiornare l’articolazione di cui al comma 2 in coerenza con l’evoluzione del quadro programmatorio e gestionale.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia