LEGGE REGIONALE
4 maggio 2001
, N. 9
Programmazione e sviluppo della rete viaria di interesse regionale
(BURL n. 19, 1º suppl. ord. del 08 Maggio 2001 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2001-05-04;9
Art. 6.
Definizione di autostrada regionali.
1. Si definiscono autostrade regionali, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2 del D.Lgs. 112/1998, nonché in attuazione della potestà legislativa riconosciuta alla Regione in materia di lavori pubblici dal titolo V della parte II della Costituzione, le arterie stradali aventi le seguenti caratteristiche:
a) sviluppo del tracciato interamente compreso nel territorio della Lombardia, ivi compreso il raccordo ai confini regionali qualora concorrente alla funzionalità del tracciato;
1 bis. Nell’ambito della programmazione delle autostrade regionali, come definite al comma 1, si intende per direttrice autostradale il collegamento di area vasta tra ambiti geografici a carattere provinciale o tra sistemi infrastrutturali primari. La definizione del collegamento, ai soli fini identificativi, avviene tramite riferimenti toponomastici privi di carattere vincolante. La definizione territoriale del tracciato è fatta in sede di approvazione del progetto preliminare dei singoli interventi ai sensi e per gli effetti dell’articolo 19.(22)
2. Hanno altresì carattere regionale, ai sensi e per gli effetti della presente legge, le tratte autostradali che raccordano autostrade regionali alla rete nazionale ed alla rete di altre regioni (23) .
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia