LEGGE REGIONALE
4 maggio 2001
, N. 9
Programmazione e sviluppo della rete viaria di interesse regionale
(BURL n. 19, 1º suppl. ord. del 08 Maggio 2001 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2001-05-04;9
Art. 7.
Concessione di autostrada regionale.
1. La realizzazione delle autostrade regionali è subordinata al rilascio di specifiche concessioni regionali così come disciplinato dal presente titolo.
2. La Giunta regionale affida a soggetti pubblici, privati o a partecipazione mista la concessione di autostrada regionale; la concessione ha ad oggetto la progettazione, realizzazione e gestione funzionale ed economica dell’opera e dei lavori ad essa funzionalmente e strutturalmente correlati.
3. La compiuta definizione delle obbligazioni inerenti alla concessione è oggetto di specifica convenzione, il cui schema è approvato dalla Giunta regionale, che:
5. Qualora, nel rapporto tra l’importo dell’investimento, i rientri da tariffa attesi e la durata della concessione non sia prefigurabile un risultato economico tale da rendere fattibile la realizzazione dell’opera con soli investimenti dell’imprenditore, è facoltà della Giunta regionale prevedere, in sede di formulazione del bando di gara, previa accertata disponibilità nel bilancio regionale:
a) una quota di contribuzione pubblica alla realizzazione dell’opera nei limiti strettamente occorrenti al conseguimento dell’obbiettivo gestionale ed in misura non superiore al 50% dell’importo complessivo dell’intervento, ricomprendendo in questo il costo delle opere e dei correlati oneri finanziari ed imposte;
b) l’erogazione al concessionario di un contributo per l’abbattimento del costo dell’esposizione finanziaria nel periodo di progettazione e realizzazione dell’opera, soggetto a restituzione senza interessi nell’arco massimo di venti anni a decorrere dal termine che viene fissato in sede di convenzione finanziaria. Tale termine non può essere superiore al termine di realizzazione delle opere così come determinato in concessione;
6. La corresponsione al concessionario del finanziamento di cui al comma 5 può intervenire in soluzione unica ad intervenuto collaudo dell’opera ovvero in più rate correlate all’avanzamento dei lavori.
7. Per assicurare il perseguimento dell’equilibrio economico finanziario degli investimenti del concessionario, la Regione può prevedere una durata della concessione anche superiore a trenta anni, in ragione del rapporto tra il costo stimato dell’opera e la redditività attesa dalla gestione (24) .
8. Alla scadenza della concessione l’autostrada regionale torna nella disponibilità dell’ente concedente in buono stato di conservazione.
9. La Giunta regionale esercita nei confronti dei soggetti concessionari funzioni di controllo e vigilanza in relazione alla predisposizione della progettazione, alla conforme esecuzione dei lavori di costruzione dell’infrastruttura e delle opere complementari e/o correlate, al rispetto dell’impianto economico-finanziario, all’applicazione delle tariffe e complessivamente al corretto adempimento delle obbligazioni previste in convenzione, comprese le opere di compensazione e di mitigazione ambientale.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia