LEGGE REGIONALE
4 maggio 2001
, N. 9
Programmazione e sviluppo della rete viaria di interesse regionale
(BURL n. 19, 1º suppl. ord. del 08 Maggio 2001 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2001-05-04;9
Art. 9.
Corrispettivi concessori.
1. Il concessionario deve corrispondere alla Regione un canone annuo nella misura indicata nel bando di gara. Concorrono alla composizione del canone le voci di cui all’articolo 10, comma 4, lettere f) e g), nonché le spese sostenute dalla Regione per le attività di vigilanza, monitoraggio e coordinamento nel corso della esecuzione delle opere. (26)
1 bis. Il concessionario deve riconoscere alla Regione una somma, nella misura indicata nel bando di gara, a titolo di compartecipazione alle spese sostenute dalla Regione per il rilascio della concessione. (27)
2. Il risultato economico dell’esercizio concesso è oggetto di verifica triennale a decorrere dalla terza annualità utile. Qualora dalla verifica del ciclo d’esercizio si riscontri saldo positivo tra rientro da tariffa effettivo e rientro prefigurato nell’ambito del piano economico-finanziario della concessione, lo stesso viene corrisposto dal concessionario alla Regione sino ad avvenuta restituzione della eventuale contribuzione da questa assicurata all’intervento. A restituzione avvenuta, ovvero qualora non vi sia stata partecipazione regionale, quota parte corrispondente al 50% di tale saldo è corrisposta dal concessionario alla Regione, ovvero può essere utilizzata, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, per la riduzione delle tariffe applicate sulla tratta.
3. Gli introiti di cui ai commi 1 e 2 sono assunti al bilancio regionale e vengono finalizzati allo sviluppo delle infrastrutture per la mobilità, ivi comprese quelle per il trasporto pubblico, nonché per l’inserimento e la mitigazione ambientale delle infrastrutture esistenti e di nuova realizzazione.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia