LEGGE REGIONALE
4 maggio 2001
, N. 9
Programmazione e sviluppo della rete viaria di interesse regionale
(BURL n. 19, 1º suppl. ord. del 08 Maggio 2001 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2001-05-04;9
Art. 10 ter
1. La Giunta regionale, nel rispetto della normativa europea e statale, può affidare, mediante concessione, a società operante nel campo delle infrastrutture partecipata, direttamente o indirettamente, dalla Regione le funzioni di progettazione, costruzione, manutenzione, gestione, ivi inclusi i compiti e i poteri di cui all’articolo 14, del d.lgs. 285/1992, nonché di riscossione delle tariffe d’uso di cui al comma 3 e delle sanzioni per le violazioni dell’obbligo di pagamento del pedaggio ai sensi dell’articolo 176, comma 11, del d.lgs. 285/1992, relativamente alle strade regionali di cui all’articolo 2, comma 1. Nella convenzione di concessione, approvata dalla Giunta regionale, sono disciplinate le modalità di esercizio delle suddette funzioni, nonché i compiti e gli obblighi a carico della società di cui al primo periodo ed è altresì definito l'ammontare delle relative risorse.(39)
2. La società di cui al comma 1 può svolgere le funzioni e i compiti di cui al comma 1 anche per le strade provinciali di interesse regionale, così classificate ai sensi degli articoli 2 e 3 della presente legge, previa sottoscrizione di convenzione con la Regione e l’ente proprietario della strada, nella quale sono individuati gli oneri a carico dell’ente proprietario.(40)
2 bis. Con provvedimento della Giunta regionale sono individuati i casi in cui la società di cui al comma 1, per l'esercizio delle funzioni e dei compiti di cui ai commi 1 e 2, stipula accordi ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture)(41).
3. Al fine di garantire il mantenimento di adeguati livelli di manutenzione e sicurezza delle strade regionali, la società di cui al comma 1, in qualità di soggetto concessionario, è autorizzata ad applicare tariffe d'uso che possono essere differenziate in base alla tipologia dei veicoli, ai giorni o all'orario di transito e ad altri parametri specifici riferiti al contesto territoriale e alla tipologia infrastrutturale.(40)
4. Con provvedimento della Giunta regionale sono definite le modalità di determinazione delle tariffe d’uso con riguardo ai parametri di cui al comma 3 e nel rispetto, altresì, delle disposizioni di cui all’articolo 10, comma 4, relative alle componenti che concorrono alla determinazione delle tariffe ivi previste, in quanto applicabili.
NOTE:
38. La rubrica è stata sostituita dall'art. 16, comma 1, lett. a) della l.r. 28 dicembre 2017, n. 37.e successivamente dall'art. 1, comma 14, lett. b), numero 2) della l.r. 3 aprile 2019, n. 6, nonchè dall'art. 1, comma 14, lett. b), numero 3) della l.r. 3 aprile 2019, n. 6.
39. Il comma è stato modificato dall'art. 7, comma 1, lett. b) della l.r. 8 agosto 2016, n. 22 e successivamente dall'art. 16, comma 1, lett. b) della l.r. 28 dicembre 2017, n. 37 , dall'art. 16, comma 1, lett. c) della l.r. 28 dicembre 2017, n. 37.ell'art. 1, comma 14, lett. b), numero 2) della l.r. 3 aprile 2019, n. 6.
41. Il comma è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. a) della l.r. 29 dicembre 2016, n. 34 e successivamente modificato dall'art. 16, comma 1, lett. d) della l.r. 28 dicembre 2017, n. 37.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia