LEGGE REGIONALE
4 maggio 2001
, N. 9
Programmazione e sviluppo della rete viaria di interesse regionale
(BURL n. 19, 1º suppl. ord. del 08 Maggio 2001 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2001-05-04;9
Art. 13.
Incentivazione della finanza di progetto.
1. Al fine di agevolare la realizzazione di operazioni in regime di finanza di progetto, è costituito un fondo di rotazione per la copertura delle spese iniziali di verifica della fattibilità tecnico-economica dell’operazione e di predisposizione dei documenti di gara per l’affidamento della relativa concessione.
2. I finanziamenti sono concessi a favore delle amministrazioni proponenti l’intervento, previa valutazione della rispondenza della proposta tecnico-economica ai parametri di cui all’art. 11, comma 5.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia