LEGGE REGIONALE 4 maggio 2001 , N. 9

Programmazione e sviluppo della rete viaria di interesse regionale

(BURL n. 19, 1º suppl. ord. del 08 Maggio 2001 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2001-05-04;9

Art. 13.
Incentivazione della finanza di progetto.
1. Al fine di agevolare la realizzazione di operazioni in regime di finanza di progetto, è costituito un fondo di rotazione per la copertura delle spese iniziali di verifica della fattibilità tecnico-economica dell’operazione e di predisposizione dei documenti di gara per l’affidamento della relativa concessione.
2. I finanziamenti sono concessi a favore delle amministrazioni proponenti l’intervento, previa valutazione della rispondenza della proposta tecnico-economica ai parametri di cui all’art. 11, comma 5.
3. Le risorse anticipate vengono computate quale elemento di costo dell’operazione e sono restituite secondo modalità oggetto di specifico provvedimento che la Giunta regionale adotta entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Per l’amministrazione del fondo, il Direttore generale competente della Giunta regionale, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, stipula apposita convenzione con Finlombarda; il fondo è incrementato dagli interessi maturati sugli impieghi del fondo stesso.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi