LEGGE REGIONALE
4 maggio 2001
, N. 9
Programmazione e sviluppo della rete viaria di interesse regionale
(BURL n. 19, 1º suppl. ord. del 08 Maggio 2001 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2001-05-04;9
Art. 15.
Iniziative di sensibilizzazione ed educazione stradale.
1. La Regione promuove iniziative di educazione e sensibilizzazione alla sicurezza stradale, anche finalizzate a particolari categorie di utenti, favorendo l’iniziativa degli enti locali, delle associazioni interessate, delle università e delle scuole di ogni ordine e grado, ovvero di altri soggetti anche privati, nonché partecipando alle iniziative previste dal Piano nazionale della sicurezza stradale.
2. La Regione garantisce la diffusione di informazioni sullo stato della rete stradale e della circolazione, con il concorso degli enti locali e degli enti interessati, con particolare riferimento agli Automobile Club.
3. Nell’ambito delle attività del Centro regionale lombardo di governo e monitoraggio della sicurezza stradale di cui all’art. 16(49):
a) viene redatto e presentato il "Rapporto annuale sulla sicurezza stradale della Regione Lombardia"(50);
b) vengono realizzate azioni formative in tema di sicurezza stradale per il personale degli uffici tecnici degli enti locali e per quello appartenente alle polizie locali e vengono promossi interventi e iniziative anche formative per la sicurezza stradale, realizzati dagli enti locali e dagli istituti scolastici;(51)
c) può essere prevista la realizzazione di iniziative espositive e/o di dimostrazioni di iniziative, di proposte e di soluzioni tecniche per la sicurezza stradale;
d) si realizzano manifestazioni specificamente indirizzate alla popolazione in età giovanile e a categorie vulnerabili di utenti della strada, quali anziani, pedoni, ciclisti e motociclisti(52).
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia