LEGGE REGIONALE
11 maggio 2001
, N. 11
Norme sulla protezione ambientale dall’esposizione a campi elettromagnetici indotti da impianti fissi per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione
(BURL n. 20, 1º suppl. ord. del 15 Maggio 2001 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2001-05-11;11
Art. 2.
Ambito di applicazione.
1. Rientrano nell’ambito di applicazione della presente legge gli impianti e le apparecchiature in grado di produrre campi elettromagnetici di frequenza compresa tra 100 kHz e 300 GHz, impiegati quali sistemi fissi per le telecomunicazioni e la radiotelevisione.
2. Sono esentati dagli adempimenti previsti dalla presente legge:
3. In ogni caso gli impianti e le apparecchiature di cui al comma 2 devono essere impiegati garantendo il rispetto dei limiti di esposizione per la popolazione indicati dalla normativa statale vigente.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia