LEGGE REGIONALE 11 maggio 2001 , N. 11

Norme sulla protezione ambientale dall’esposizione a campi elettromagnetici indotti da impianti fissi per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione

(BURL n. 20, 1º suppl. ord. del 15 Maggio 2001 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2001-05-11;11

Art. 2.
Ambito di applicazione.
1. Rientrano nell’ambito di applicazione della presente legge gli impianti e le apparecchiature in grado di produrre campi elettromagnetici di frequenza compresa tra 100 kHz e 300 GHz, impiegati quali sistemi fissi per le telecomunicazioni e la radiotelevisione.
2. Sono esentati dagli adempimenti previsti dalla presente legge:
a) le attività di commercializzazione degli impianti e delle apparecchiature di cui al comma 1;
b) gli impianti e le apparecchiature di telecomunicazione con potenza al connettore di antenna non superiore a 20 W, utilizzati esclusivamente per fini di soccorso, protezione civile e di servizio di amministrazioni pubbliche;
c) gli impianti ed apparecchiature di radiocomunicazione autorizzati ad uso radioamatoriale con potenza al connettore di antenna non superiore a 5 W.
3. In ogni caso gli impianti e le apparecchiature di cui al comma 2 devono essere impiegati garantendo il rispetto dei limiti di esposizione per la popolazione indicati dalla normativa statale vigente.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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