LEGGE REGIONALE
11 maggio 2001
, N. 11
Norme sulla protezione ambientale dall’esposizione a campi elettromagnetici indotti da impianti fissi per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione
(BURL n. 20, 1º suppl. ord. del 15 Maggio 2001 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2001-05-11;11
Art. 9.
Risanamenti.
1. I titolari presentano al Comune e all’ARPA una proposta con i tempi e le modalità per il risanamento degli impianti preesistenti che non rispettano i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità previsti dalle vigenti disposizioni normative; tale proposta è inviata anche alla direzione generale competente in materia ambientale della Giunta regionale.(13)
2. Entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della regolamentazione urbanistica di cui al comma 1 dell’articolo 4, i titolari di impianti situati in aree ove non è consentita l’installazione comunicano al comune, alla direzione generale competente in materia ambientale della Giunta regionale ed all’ARPA i piani di adeguamento alla regolamentazione urbanistica. La delocalizzazione di impianti deve avvenire, per gli impianti di radiotelevisione, in siti conformi alla pianificazione in materia, e, per gli impianti di diversa tipologia in siti idonei.
3. Sulla base delle proposte e delle comunicazioni di cui ai commi 1 e 2, la Giunta regionale, in coerenza con le indicazioni della vigente normativa nazionale, sentiti i comuni interessati, l’ARPA e la competente ASL, adotta un apposito piano di risanamento, al quale i titolari sono tenuti a conformarsi; l’ARPA effettua i controlli relativi alla applicazione dei piani di risanamento. Ogni onere derivante dall’applicazione dei piani di risanamento è posto a carico dei titolari degli impianti
4. Fuori dei casi di cui al comma 1, qualora l’ARPA verifichi il superamento dei limiti e dei valori di esposizione per la popolazione previsti dalla normativa vigente, ne dà informazione al sindaco, per l’adozione delle misure di competenza, ed all’ASL. Ove al superamento dei limiti di esposizione e dei valori indicati dalla vigente normativa concorrano più impianti, l’ARPA nella comunicazione indica i coefficienti di riduzione previsti dalla normativa vigente, e propone i tempi per l’attuazione del risanamento.
5. Il sindaco prescrive al titolare dell’impianto o ai titolari degli impianti che concorrono a provocare il superamento dei limiti di esposizione e dei valori indicati dalla vigente normativa l’attuazione di interventi di risanamento, da conseguirsi non oltre il termine di sei mesi dalla prescrizione attraverso misure tecniche da individuarsi sotto la responsabilità degli stessi.
6. L’ASL effettua le valutazioni del caso riguardo ai rischi per la salute della popolazione, in relazione all’entità ed alle condizioni del superamento di cui al comma 4, e propone al sindaco l’eventuale adozione di provvedimenti a tutela della salute pubblica, con oneri a carico dei soggetti gestori.
7. Nel caso che i titolari degli impianti, che nel complesso provocano il superamento dei limiti di esposizione e dei valori indicati dalla vigente normativa, definiscano accordi volontari per la riduzione dell’esposizione entro i limiti previsti dalla normativa vigente, gli stessi formulano apposita proposta di risanamento corredata dalla relativa tempistica al sindaco che, sentita l’ARPA, può approvare tale modalità di riduzione a conformità.
8. L’ARPA effettua controlli sul risultato dell’applicazione delle misure di risanamento e ne comunica l’esito al sindaco ed alla ASL.
9. In caso di inerzia dei titolari di impianto, il sindaco dispone la sospensione dell’attività degli impianti.(14)
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia