LEGGE REGIONALE 23 novembre 2001 , N. 19

Norme in materia di attività a rischio di incidenti rilevanti

(BURL n. 48, 1º suppl. ord. del 27 Novembre 2001 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2001-11-23;19

Art. 4.
Rapporto di sicurezza.
1. Per gli stabilimenti in cui sono presenti sostanze pericolose in quantità uguali o superiori a quelle indicate nell’allegato I, parte 1, colonna 3 e parte 2, colonna 3 del D.Lgs. 334/1999 , e per gli stabilimenti in cui si introducono modifiche che comportano aggravio di rischio, individuate ai sensi del D.M. 9 agosto 2000, il gestore è tenuto a redigere un rapporto di sicurezza.
2. In attesa dell’emanazione dei provvedimenti di cui all’art. 8, comma 4 del D.Lgs. 334/1999 , il rapporto di sicurezza deve contenere gli elementi previsti nell’allegato 2 alla presente legge.(1)
3. Il rapporto di sicurezza è trasmesso alla Giunta regionale entro i seguenti termini:
a) per gli stabilimenti nuovi, per i quali sia stato acquisito il nulla osta preliminare di sicurezza, prima dell’inizio della attività;
b) per gli stabilimenti in cui si introducono modifiche che comportano aggravio di rischio, prima dell’inizio delle opere relative alla modifica;
c) per gli stabilimenti esistenti, con frequenza almeno quinquennale.
4. Il rapporto di sicurezza è istruito con le modalità di cui all’art. 6. Nel provvedimento che conclude l’istruttoria sono indicate le valutazioni tecniche finali e le eventuali prescrizioni integrative e, qualora le misure adottate dal gestore per la prevenzione e la riduzione di incidenti rilevanti siano insufficienti, è prevista la limitazione o il divieto di esercizio.
5. Il provvedimento conclusivo dell’istruttoria di cui al comma 4 definisce, altresì, la periodicità minima delle verifiche ispettive, tenuto conto della esistenza di un sistema di gestione della sicurezza certificato da un istituto riconosciuto dalla Regione Lombardia secondo le modalità di cui all’allegato 3 della presente legge.
6. Per gli stabilimenti esistenti che abbiano già provveduto all’invio della notifica entro la data prevista dal D.Lgs. 334/1999 , la Regione, al fine di completare l’iter istruttorio, provvede all’acquisizione del relativo rapporto di sicurezza e di tutti gli atti istruttori già svolti dal Comitato Tecnico Regionale (CTR) di cui all’art. 19 del medesimo decreto legislativo.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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