LEGGE REGIONALE
5 agosto 2002
, N. 17
Assestamento al bilancio per l’esercizio finanziario 2002 ed al bilancio pluriennale 2002/2004 a legislazione vigente e programmatico – I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali
(BURL n. 32, 2° suppl. ord. del 09 Agosto 2002 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2002-08-05;17
Art. 7.
Disposizioni non finanziarie.
1. Il comma 7, dell'articolo 49 della l.r. 34/78(5)è sostituito dal seguente:
“7. Le variazioni occorrenti per l'iscrizione delle entrate derivanti da assegnazioni dello Stato, dell'Unione Europea o di altri soggetti con vincolo di destinazione specifica, nonché l'iscrizione delle relative spese quando l'impiego di queste sia tassativamente regolato da leggi statali o regionali, o quando esse siano destinate al finanziamento di progetti od interventi determinati dal soggetto che le assegna, sono disposte con deliberazione della Giunta regionale e comunicate entro dieci giorni al Consiglio. Tali deliberazioni possono essere adottate anche durante l'esercizio provvisorio e la gestione provvisoria del bilancio ai sensi degli articolo 46 e 47.”.
“7. Le variazioni occorrenti per l'iscrizione delle entrate derivanti da assegnazioni dello Stato, dell'Unione Europea o di altri soggetti con vincolo di destinazione specifica, nonché l'iscrizione delle relative spese quando l'impiego di queste sia tassativamente regolato da leggi statali o regionali, o quando esse siano destinate al finanziamento di progetti od interventi determinati dal soggetto che le assegna, sono disposte con deliberazione della Giunta regionale e comunicate entro dieci giorni al Consiglio. Tali deliberazioni possono essere adottate anche durante l'esercizio provvisorio e la gestione provvisoria del bilancio ai sensi degli articolo 46 e 47.”.
2. La rubrica dell'articolo 50 della l.r. 34/78(5) e il comma 2 dello stesso articolo sono sostituiti dai seguenti:
-“Gestione dei fondi statali, della UE e di altri soggetti assegnati alla Regione”
-“2. Qualora entro il termine dell'esercizio nel corso del quale ha luogo l'assegnazione, non sia possibile impegnare in tutto o in parte le spese finanziate con le assegnazioni di cui all'articolo 49, comma 7, le disponibilità finanziarie che ne derivano possono essere reiscritte alla competenza dell'esercizio immediatamente successivo; allo stesso modo possono essere reiscritte anche le economie realizzatesi sulla gestione dei residui passivi.”.
-“Gestione dei fondi statali, della UE e di altri soggetti assegnati alla Regione”
-“2. Qualora entro il termine dell'esercizio nel corso del quale ha luogo l'assegnazione, non sia possibile impegnare in tutto o in parte le spese finanziate con le assegnazioni di cui all'articolo 49, comma 7, le disponibilità finanziarie che ne derivano possono essere reiscritte alla competenza dell'esercizio immediatamente successivo; allo stesso modo possono essere reiscritte anche le economie realizzatesi sulla gestione dei residui passivi.”.
3. I commi 22 e 23 dell’articolo 1 della legge regionale 27 dicembre 2001, n. 29“Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2002 e bilancio pluriennale 2002-2004 a legislazione vigente programmatico”(6) sono sostituiti dai seguenti:
“22. In relazione a quanto disposto dal d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e dal d.lgs. 18 febbraio 2000, n. 56 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale a norma dell'articolo 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133) è autorizzata per il finanziamento del Servizio sanitario l'iscrizione nello stato di previsione delle spese del Bilancio per l'esercizio finanziario 2002 di € 11.557.417.095,77 di cui:
1) € 11.487.695.414,39 per l'erogazione delle somme spettanti agli enti che nel territorio regionale esercitano le funzioni del Servizio sanitario stanziati alle UPB 256, 229 e 87;
2) € 69.721.681,38 per l'effettuazione degli interventi diretti di cui all'ultimo periodo del comma 21 in materia sanitaria, stanziati alle UPB 257,258,259,260 e 243.”
“23. Tra le seguenti UPB 256,257,258, 259 e 87 sono autorizzate per l'esercizio 2002 variazioni compensative ai sensi dell'art 49, secondo comma della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni.”.
“22. In relazione a quanto disposto dal d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e dal d.lgs. 18 febbraio 2000, n. 56 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale a norma dell'articolo 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133) è autorizzata per il finanziamento del Servizio sanitario l'iscrizione nello stato di previsione delle spese del Bilancio per l'esercizio finanziario 2002 di € 11.557.417.095,77 di cui:
1) € 11.487.695.414,39 per l'erogazione delle somme spettanti agli enti che nel territorio regionale esercitano le funzioni del Servizio sanitario stanziati alle UPB 256, 229 e 87;
2) € 69.721.681,38 per l'effettuazione degli interventi diretti di cui all'ultimo periodo del comma 21 in materia sanitaria, stanziati alle UPB 257,258,259,260 e 243.”
“23. Tra le seguenti UPB 256,257,258, 259 e 87 sono autorizzate per l'esercizio 2002 variazioni compensative ai sensi dell'art 49, secondo comma della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni.”.
4. La Giunta regionale è autorizzata, con provvedimenti da trasmettere al Consiglio regionale entro dieci giorni dalla loro adozione e da pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia entro gli stessi termini, a variare gli stanziamenti di competenza e/o di cassa iscritti negli stati di previsione del bilancio relativi all’attuazione delle norme sul federalismo fiscale.
5. Alla legge regionale 31 dicembre 1976, n. 54 (Norme sul divieto di compensi accessori agli impiegati regionali)(7)è apportata la seguente modifica:
Il comma 1 dell’articolo 4 della legge 54 del 31 dicembre 1976è sostituito dal seguente:
“1. Per il finanziamento delle attività assistenziali a favore del personale regionale si provvede con i fondi stanziati annualmente su apposito capitolo iscritto nello stato di previsione delle spese dei singoli bilanci regionali, in misura pari al 2% del complessivo ammontare degli oneri per il trattamento economico, previdenziale ed assistenziale del personale regionale di cui alle ll.rr. 25 novembre 1973, nn. 48 e 49 e successive modificazioni”.
Il comma 1 dell’articolo 4 della legge 54 del 31 dicembre 1976è sostituito dal seguente:
“1. Per il finanziamento delle attività assistenziali a favore del personale regionale si provvede con i fondi stanziati annualmente su apposito capitolo iscritto nello stato di previsione delle spese dei singoli bilanci regionali, in misura pari al 2% del complessivo ammontare degli oneri per il trattamento economico, previdenziale ed assistenziale del personale regionale di cui alle ll.rr. 25 novembre 1973, nn. 48 e 49 e successive modificazioni”.
10. All’articolo 1, della l.r. 29/2001(12), dopo il comma 8 sono aggiunti i commi 8-bis, 8-ter, 8-quater e 8-quinquies:
“8-bis. Ai sensi dell’articolo 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002" le condizioni di rifinanziamento dovranno consentire una riduzione del valore finanziario delle passività totali al netto delle commissioni di collocamento e dell’eventuale retrocessione del gettito dell’imposta sostitutiva di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239 e successive modificazioni ed integrazioni.
8-ter. La riduzione del valore finanziario delle passività di cui al comma precedente deve sussistere anche tenendo conto degli eventuali oneri relativi all’estinzione anticipata dei mutui in essere.
8-quater. Il rimborso dei mutui di cui ai commi precedenti viene garantito dalla Regione mediante iscrizione nel proprio bilancio, in appositi capitoli di spesa, anche delle somme occorrenti per gli eventuali oneri accessori legati alla loro estinzione anticipata.
8-quinquies. Nel caso l'estinzione anticipata sia relativa a mutui assistiti da fondi provenienti dallo Stato, la Regione è autorizzata a far fronte sia agli oneri di cui al comma precedente, sia agli oneri relativi all’emissione obbligazionaria, utilizzando i fondi medesimi.”.
“8-bis. Ai sensi dell’articolo 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002" le condizioni di rifinanziamento dovranno consentire una riduzione del valore finanziario delle passività totali al netto delle commissioni di collocamento e dell’eventuale retrocessione del gettito dell’imposta sostitutiva di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239 e successive modificazioni ed integrazioni.
8-ter. La riduzione del valore finanziario delle passività di cui al comma precedente deve sussistere anche tenendo conto degli eventuali oneri relativi all’estinzione anticipata dei mutui in essere.
8-quater. Il rimborso dei mutui di cui ai commi precedenti viene garantito dalla Regione mediante iscrizione nel proprio bilancio, in appositi capitoli di spesa, anche delle somme occorrenti per gli eventuali oneri accessori legati alla loro estinzione anticipata.
8-quinquies. Nel caso l'estinzione anticipata sia relativa a mutui assistiti da fondi provenienti dallo Stato, la Regione è autorizzata a far fronte sia agli oneri di cui al comma precedente, sia agli oneri relativi all’emissione obbligazionaria, utilizzando i fondi medesimi.”.
12. Alla legge regionale 16 dicembre 1996, n. 34 (Interventi regionali per agevolare l’accesso al credito delle imprese artigiane)(14) sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo l'articolo 2 è inserito il seguente articolo:
“Art. 2 bis
1. La Regione favorisce e promuove altresì l'attuazione di interventi volti ad agevolare l'accesso al credito delle imprese in crisi.”;
“Art. 2 bis
1. La Regione favorisce e promuove altresì l'attuazione di interventi volti ad agevolare l'accesso al credito delle imprese in crisi.”;
b) dopo l’articolo 3 è inserito il seguente articolo:
“Art. 3 bis
1. Sono destinatari degli interventi di cui all’art. 2 bis:
a) le imprese familiari singole o associate;
b) le imprese artigiane singole o associate;
c) le imprese minori singole o associate di cui alla l.r. 16 dicembre 1996, n. 35 (Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese minori);
d) le forme associative tra imprese artigiane, consorzi e società consortili (iscritte alla sezione separata dell’albo delle imprese artigiane), nonché i consorzi e le società consortili miste tra imprese artigiane, imprese industriali e di servizi costituiti ai sensi dell’articolo 6 della legge 8 agosto 1985, n. 443 e della raccomandazione 96/280/CE della Commissione, del 3 aprile 1996;
e) le associazioni temporanee di scopo di cui all’articolo 10 del d.lgs. 24 luglio 1992, n. 358.”.
“Art. 3 bis
1. Sono destinatari degli interventi di cui all’art. 2 bis:
a) le imprese familiari singole o associate;
b) le imprese artigiane singole o associate;
c) le imprese minori singole o associate di cui alla l.r. 16 dicembre 1996, n. 35 (Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese minori);
d) le forme associative tra imprese artigiane, consorzi e società consortili (iscritte alla sezione separata dell’albo delle imprese artigiane), nonché i consorzi e le società consortili miste tra imprese artigiane, imprese industriali e di servizi costituiti ai sensi dell’articolo 6 della legge 8 agosto 1985, n. 443 e della raccomandazione 96/280/CE della Commissione, del 3 aprile 1996;
e) le associazioni temporanee di scopo di cui all’articolo 10 del d.lgs. 24 luglio 1992, n. 358.”.
13. Alla legge regionale 20 marzo 1995, n. 12 (Disposizioni in materia di assegno vitalizio e indennità di fine mandato dei consiglieri)(15) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 dell’articolo 3 le parole “nella misura dell’ultima indennità mensile di funzione lorda percepita per ogni anno di mandato fino ad un massimo di dieci, anche non continuativi” sono sostituite dalle parole “nella misura dell’ultima indennità annuale di funzione lorda percepita per ogni legislatura; nel caso di frazione della medesima il conteggio è determinato proporzionalmente.”;
b) il comma 2 dell’articolo 7 è sostituito dal seguente:
“2. L’ammontare dell’assegno è adeguato in base all’aggiornamento dell’indennità di funzione spettante ai Consiglieri regionali.”;
“2. L’ammontare dell’assegno è adeguato in base all’aggiornamento dell’indennità di funzione spettante ai Consiglieri regionali.”;
d) al comma 4 dell’articolo 8 dopo le parole “entro 60 giorni dalla assunzione del mandato consiliare” sono aggiunte le parole “, ovvero dall’entrata in vigore di modifiche apportate alla quota aggiuntiva della trattenuta provvedendo al versamento delle mensilità interessate” e, dopo le parole “alla data di assunzione della carica di consigliere” sono aggiunte le parole “o di entrata in vigore di modifiche alla quota aggiuntiva della trattenuta.”;
NOTE:
10. Il comma è stato abrogato dall'art. 143, comma 1, lett. b), numero 10) della l.r. 14 luglio 2009, n. 11.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia