LEGGE REGIONALE 7 ottobre 2002 , N. 20

Contenimento ed eradicazione della nutria (Myocastor Coypus)(1)

(BURL n. 41, 1º suppl. ord. del 11 Ottobre 2002 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2002-10-07;20

Art. 2.
Funzioni di comuni, province, Città metropolitana e Regione.(3)
1. I comuni:
a) sono competenti alla gestione delle problematiche relative al sovrappopolamento delle nutrie e utilizzano tutti gli strumenti previsti dal Piano di gestione nazionale della nutria;(4)
b) cooperano, anche in forma associata, all’attuazione del Piano regionale di contenimento ed eradicazione della nutria;(5)
c) possono stipulare convenzioni con associazioni venatorie, ambiti territoriali di caccia e comprensori alpini per il supporto dell’attività di contenimento ed eradicazione;
d) autorizzano, in deroga a quanto disposto al comma 2, lettere a) e c), sentita l’autorità sanitaria competente per territorio, il sotterramento delle carcasse alle condizioni previste dal Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il Regolamento (CE) n. 1774/2002 (Regolamento sui sottoprodotti di origine animale).
2. Le province e la Città metropolitana:
a) attuano gli indirizzi e le prescrizioni operative previste dal Piano regionale di cui al comma 3, unitamente e in collaborazione con gli altri enti locali. Organizzano la raccolta e lo smaltimento delle carcasse, avvalendosi anche delle risorse finanziarie previste dall'articolo 6, da ripartirsi tra le province e la Città metropolitana stessa sulla base del monitoraggio di cui all'articolo 4. Qualora le province e la Città metropolitana non adempiano all’obbligo di attuare il Piano regionale di contenimento ed eradicazione della nutria nel termine perentorio previsto dal Piano stesso, l’Assessore competente assegna un termine, non superiore a sessanta giorni, per provvedere. Decorso inutilmente tale termine, la Giunta regionale nomina un commissario ad acta. Gli oneri derivanti dall'attività del commissario ad acta sono a carico dell'ente inadempiente. Per quanto non previsto dal presente comma si applicano le disposizioni di cui all’articolo 24 della legge regionale 1 febbraio 2012, n. 1 (Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria);(6)
b) istituiscono di concerto con la Regione il tavolo provinciale di coordinamento con prefetture, comuni, associazioni agricole, associazioni venatorie, consorzi di bonifica e altri soggetti interessati, finalizzato al monitoraggio annuale degli obiettivi di eradicazione;(7)
c) d'intesa con i comuni e sentite l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) e le Agenzie di tutela della salute (ATS) competenti, organizzano centri di raccolta per lo stoccaggio provvisorio e il successivo conferimento a centri di smaltimento autorizzati, nel rispetto della normativa vigente.
3. La Regione, a partire dall’anno 2025, predispone un Piano regionale triennale di contenimento ed eradicazione della nutria, definendo le opportune modalità gestionali per il raggiungimento degli obiettivi coerenti con il Piano di gestione nazionale.(8)
4. Le carcasse delle nutrie rientrano nella categoria 2 di cui all'articolo 9, lettera g), del Regolamento (CE) n. 1069/2009 e pertanto possono essere destinate agli usi o alle modalità di smaltimento previsti all'articolo 13 del suddetto regolamento, qualora non si sospetti che siano affette da malattie trasmissibili o che contengano residui di sostanze di cui all’allegato I, categoria B, numero 3), del decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158 (Attuazione della direttiva 2003/74/CE che modifica la direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e della direttiva 96/23/CE, del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti, come modificata dal regolamento 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, nonché abrogazione del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336).
5. L’attuazione del Piano regionale triennale di controllo, di cui al comma 3, è ritenuto un servizio di pubblica utilità.(9)
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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