LEGGE REGIONALE
7 ottobre 2002
, N. 20
Contenimento ed eradicazione della nutria (Myocastor Coypus)(1)
(BURL n. 41, 1º suppl. ord. del 11 Ottobre 2002 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2002-10-07;20
Art. 3.
1. L'eradicazione delle nutrie avviene secondo le modalità disciplinate dal Piano regionale di cui all’articolo 2, comma 3, in ogni periodo dell'anno, su tutto il territorio regionale, anche quello vietato alla caccia, con i seguenti metodi di controllo selettivo:(11)
3. Le province, d'intesa con i sindaci dei comuni interessati, nel rispetto delle leggi e delle norme di pubblica sicurezza e sanitarie, con adeguato coordinamento e formazione di base per l’abilitazione dei partecipanti, autorizzano all'abbattimento diretto degli animali, avvalendosi dei metodi di cui al comma 1, la polizia municipale e provinciale, gli agenti venatori volontari, le guardie giurate, gli operatori della vigilanza idraulica, gli operatori dei consorzi irrigui e di bonifica, gli incaricati delle ditte di pest control, i cacciatori, i proprietari, i conduttori ed i loro coniugi, parenti e affini entro il quarto grado, coadiuvanti e dipendenti abilitati ai sensi dell’articolo 41, comma 3, della l.r. 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria) da loro incaricati, in possesso, ove previsto dalla normativa vigente, di porto d'armi ad uso venatorio o ad uso sportivo e con copertura assicurativa in corso. La Regione, le province, le associazioni venatorie e le associazioni agricole si coordinano al fine di garantire con cadenza almeno semestrale appositi corsi di formazione per i soggetti di cui al presente comma, anche in modalità da remoto. Le province adottano opportune procedure semplificate per il rilascio delle abilitazioni, in particolare per i proprietari e conduttori dei fondi che utilizzano la modalità del trappolaggio. I titoli abilitativi rilasciati fino all’entrata in vigore della legge regionale recante "Modifiche alla legge regionale 7 ottobre 2002, n. 20‘Contenimento ed eradicazione della nutria (Myocastor Coypus)’" si intendono pienamente vigenti.
4. L'eradicazione della nutria nelle riserve e nei parchi naturali deve avvenire in conformità al regolamento delle medesime aree protette e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'ente gestore. I prelievi e gli abbattimenti sono svolti dal personale dell'ente gestore o da soggetti appositamente autorizzati dall'ente gestore stesso.
NOTE:
10. L'articolo è stato sostituito dall'art. 8, comma 1, lett. a) della l.r. 23 dicembre 2008, n. 33 e successivamente dall'art. 1, comma 1, lett. d) della l.r. 4 dicembre 2014, n. 32e dall'art. 1, comma 1, lett. b) della l.r. 16 febbraio 2022, n. 1.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia