LEGGE REGIONALE
7 ottobre 2002
, N. 20
Contenimento ed eradicazione della nutria (Myocastor Coypus)(1)
(BURL n. 41, 1º suppl. ord. del 11 Ottobre 2002 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2002-10-07;20
Monitoraggio delle popolazioni.
1. Le province e la Città metropolitana, con la collaborazione dei soggetti di cui all’articolo 3, comma 3, effettuano il monitoraggio delle comunità o popolazioni di nutria presenti sul loro territorio e trasmettono, alla Giunta regionale ed alla competente commissione consiliare entro il 31 maggio di ogni anno, i dati raccolti comprensivi di eventuali risultati delle analisi effettuate e dei costi sostenuti, secondo le modalità definite dal Piano regionale di cui all’articolo 2, comma 3.(18)
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia