LEGGE REGIONALE 7 ottobre 2002 , N. 20

Contenimento ed eradicazione della nutria (Myocastor Coypus)(1)

(BURL n. 41, 1º suppl. ord. del 11 Ottobre 2002 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2002-10-07;20

Art. 4.(17)
Monitoraggio delle popolazioni.
1. Le province e la Città metropolitana, con la collaborazione dei soggetti di cui all’articolo 3, comma 3, effettuano il monitoraggio delle comunità o popolazioni di nutria presenti sul loro territorio e trasmettono, alla Giunta regionale ed alla competente commissione consiliare entro il 31 maggio di ogni anno, i dati raccolti comprensivi di eventuali risultati delle analisi effettuate e dei costi sostenuti, secondo le modalità definite dal Piano regionale di cui all’articolo 2, comma 3.(18)
2. Le province e la Città metropolitana, avvalendosi delle competenti strutture sanitarie, curano l’effettuazione, a campione, di controlli veterinari sulle carcasse e su esemplari vivi, finalizzati alla zooprofilassi e alla prevenzione delle malattie trasmissibili all’uomo.
NOTE:
1. Il titolo è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. a) della l.r. 4 dicembre 2014, n. 32. Torna al richiamo nota
17. L'articolo è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. d) della l.r. 16 febbraio 2022, n. 1. Torna al richiamo nota
18. Il comma è stato modificato dall'art. 7, comma 1, lett. i) della l.r. 23 luglio 2024, n. 11. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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