LEGGE REGIONALE
7 ottobre 2002
, N. 20
Contenimento ed eradicazione della nutria (Myocastor Coypus)(1)
(BURL n. 41, 1º suppl. ord. del 11 Ottobre 2002 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2002-10-07;20
Art. 6.
1. Alle spese derivanti dalle attività di cui agli articoli 2 e 3, previste per ciascun anno del triennio 2022-2024 in euro 500.000,00 si provvede rispettivamente:
a) per gli esercizi 2022 e 2023 con le risorse stanziate alla missione 16 ‘Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca’, programma 01 ‘Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare’ - Titolo 1 ‘Spese correnti’ dello stato di previsione delle spese del bilancio 2022-2024;
b) per l’esercizio 2024 tramite incremento per euro 500.000,00 della missione 16 ‘Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca’, programma 01 ‘Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare’ - Titolo 1 ‘Spese correnti’ e corrispondente diminuzione delle risorse della missione 20 ‘Fondi e accantonamenti’, programma 03 ‘Altri Fondi’ - Titolo 1 ‘Spese correnti’ dello stato di previsione delle spese del bilancio 2022-2024.
NOTE:
20. L'articolo è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. g) della l.r. 4 dicembre 2014, n. 32e successivamente dall'art. 1, comma 1, lett. f) della l.r. 16 febbraio 2022, n. 1. L'articolo è stato infine sostituito dall'art. 18, comma 1 della l.r. 8 agosto 2022, n. 17.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia