LEGGE REGIONALE 20 dicembre 2002 , N. 32

Disposizioni legislative per l’attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) – Collegato 2003

(BURL n. 52, 1º suppl. ord. del 24 Dicembre 2002 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2002-12-20;32

Art. 1.
Disposizioni di carattere organizzativo, gestionale e contabile.
1. Alla legge regionale 31 dicembre 1976, n. 54 (Norme sul divieto di compensi accessori agli impiegati regionali)(1) sono apportate le seguenti modifiche:
a) l’articolo 4 è sostituto dal seguente:
Art. 4
1. Al finanziamento delle attività assistenziali a favore del personale regionale si provvede con i fondi stanziati annualmente su apposito capitolo iscritto nello stato di previsione delle spese del bilancio della Giunta regionale e del Consiglio regionale in misura non superiore al 2 per cento del rispettivo ammontare degli oneri per il trattamento economico, previdenziale ed assistenziale del proprio personale.
2. La Giunta regionale e l’Ufficio di presidenza del Consiglio determinano i criteri per la gestione dei rispettivi fondi di cui al presente articolo sentite le organizzazioni sindacali più rappresentative.”
;
b) l’articolo 5 è abrogato.
2. Alla legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione)(2) sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo l’articolo 27 è inserito il seguente:
“Art. 27 bis
(Insussistenza dei vincoli di destinazione)
1. A decorrere dall’esercizio 2003 sono dichiarati insussistenti tutti i vincoli di destinazione costituiti da disposizioni regionali a carico di stanziamenti di entrata e di spesa aventi natura di finanziamento proprio regionale, ivi compresi i rimborsi ed i rientri di somme attribuite a titolo di anticipazione o a rimborso totale o parziale, ad eccezione di:
a) somme finanziate con ricorso all’indebitamento, sempre che lo stesso sia stato contratto;
b) somme erogate a carico di fondi di rotazione.”
;
b) il comma 1 dell’articolo 71 è sostituito dal seguente:
“1. I residui passivi non pagati entro il secondo esercizio successivo a quello in cui l’impegno si è perfezionato, si considerano perenti agli effetti amministrativi.”;
c) il comma 2 dell’articolo 71 è sostituito dal seguente:
“2. Trascorso il termine di cui al comma 1, le somme conservate nel conto residui e non pagate costituiscono economie di spesa e a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione.”;
d) dopo il comma 4 dell’articolo 71 è aggiunto il seguente:
“4 bis. Qualora l’impegno assunto ai sensi dell’articolo 59, relativo a spese finanziate con risorse proprie, non abbia dato luogo al pagamento entro tre anni per le spese di parte corrente e sei anni per le spese in conto capitale, la Giunta regionale provvede, con proprio atto, al disimpegno automatico delle risorse. Il termine di disimpegno, stabilito nell’atto dell’assunzione dell’impegno, è sospeso nei casi di intervenuta procedura giudiziaria e di ricorso amministrativo con effetti sospensivi.”.
3. Alla legge regionale 17 febbraio 1997, n. 2 (Istituzione della Delegazione della Regione Lombardia presso la sede dell’Unione Europea a Bruxelles)(3) sono apportate le seguenti modifiche:
a) (4)
b) (4)
4. Alla legge regionale 10 dicembre 1998, n. 34 (Disposizioni in materia di tasse sulle concessioni regionali, di tasse automobilistiche regionali, di imposta regionale sui beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, di canoni di concessione per derivazione di acque pubbliche, nonché di riordino delle sanzioni amministrative e tributarie non penali in materia di tributi regionali)(5)è apportata la seguente modifica:
a) dopo il comma 10 dell’articolo 3è inserito il seguente:
“10 bis. Il contributo di cui all’articolo 7, comma 2 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici) è riscosso ed introitato dalla Regione.”.
6. Sono autorizzate le spese per la partecipazione istituzionale ad eventi, anche all’estero, di soggetti incaricati dal Presidente della Giunta regionale.
NOTE:
1. Si rinvia alla l.r. 31 dicembre 1976, n. 54, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
2. Si rinvia alla l.r. 31 marzo 1978, n. 34, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
3. Si rinvia alla l.r. 17 febbraio 1997, n. 2, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
5. Si rinvia alla l.r. 10 dicembre 1998, n. 34, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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