LEGGE REGIONALE
20 dicembre 2002
, N. 32
Disposizioni legislative per l’attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) – Collegato 2003
(BURL n. 52, 1º suppl. ord. del 24 Dicembre 2002 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2002-12-20;32
Art. 1.
Disposizioni di carattere organizzativo, gestionale e contabile.
1. Alla legge regionale 31 dicembre 1976, n. 54 (Norme sul divieto di compensi accessori agli impiegati regionali)(1) sono apportate le seguenti modifiche:
a) l’articolo 4 è sostituto dal seguente:
“Art. 4
1. Al finanziamento delle attività assistenziali a favore del personale regionale si provvede con i fondi stanziati annualmente su apposito capitolo iscritto nello stato di previsione delle spese del bilancio della Giunta regionale e del Consiglio regionale in misura non superiore al 2 per cento del rispettivo ammontare degli oneri per il trattamento economico, previdenziale ed assistenziale del proprio personale.
2. La Giunta regionale e l’Ufficio di presidenza del Consiglio determinano i criteri per la gestione dei rispettivi fondi di cui al presente articolo sentite le organizzazioni sindacali più rappresentative.”;
“Art. 4
1. Al finanziamento delle attività assistenziali a favore del personale regionale si provvede con i fondi stanziati annualmente su apposito capitolo iscritto nello stato di previsione delle spese del bilancio della Giunta regionale e del Consiglio regionale in misura non superiore al 2 per cento del rispettivo ammontare degli oneri per il trattamento economico, previdenziale ed assistenziale del proprio personale.
2. La Giunta regionale e l’Ufficio di presidenza del Consiglio determinano i criteri per la gestione dei rispettivi fondi di cui al presente articolo sentite le organizzazioni sindacali più rappresentative.”;
2. Alla legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione)(2) sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo l’articolo 27 è inserito il seguente:
“Art. 27 bis
(Insussistenza dei vincoli di destinazione)
1. A decorrere dall’esercizio 2003 sono dichiarati insussistenti tutti i vincoli di destinazione costituiti da disposizioni regionali a carico di stanziamenti di entrata e di spesa aventi natura di finanziamento proprio regionale, ivi compresi i rimborsi ed i rientri di somme attribuite a titolo di anticipazione o a rimborso totale o parziale, ad eccezione di:
a) somme finanziate con ricorso all’indebitamento, sempre che lo stesso sia stato contratto;
b) somme erogate a carico di fondi di rotazione.”;
“Art. 27 bis
(Insussistenza dei vincoli di destinazione)
1. A decorrere dall’esercizio 2003 sono dichiarati insussistenti tutti i vincoli di destinazione costituiti da disposizioni regionali a carico di stanziamenti di entrata e di spesa aventi natura di finanziamento proprio regionale, ivi compresi i rimborsi ed i rientri di somme attribuite a titolo di anticipazione o a rimborso totale o parziale, ad eccezione di:
a) somme finanziate con ricorso all’indebitamento, sempre che lo stesso sia stato contratto;
b) somme erogate a carico di fondi di rotazione.”;
b) il comma 1 dell’articolo 71 è sostituito dal seguente:
“1. I residui passivi non pagati entro il secondo esercizio successivo a quello in cui l’impegno si è perfezionato, si considerano perenti agli effetti amministrativi.”;
“1. I residui passivi non pagati entro il secondo esercizio successivo a quello in cui l’impegno si è perfezionato, si considerano perenti agli effetti amministrativi.”;
c) il comma 2 dell’articolo 71 è sostituito dal seguente:
“2. Trascorso il termine di cui al comma 1, le somme conservate nel conto residui e non pagate costituiscono economie di spesa e a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione.”;
“2. Trascorso il termine di cui al comma 1, le somme conservate nel conto residui e non pagate costituiscono economie di spesa e a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione.”;
d) dopo il comma 4 dell’articolo 71 è aggiunto il seguente:
“4 bis. Qualora l’impegno assunto ai sensi dell’articolo 59, relativo a spese finanziate con risorse proprie, non abbia dato luogo al pagamento entro tre anni per le spese di parte corrente e sei anni per le spese in conto capitale, la Giunta regionale provvede, con proprio atto, al disimpegno automatico delle risorse. Il termine di disimpegno, stabilito nell’atto dell’assunzione dell’impegno, è sospeso nei casi di intervenuta procedura giudiziaria e di ricorso amministrativo con effetti sospensivi.”.
“4 bis. Qualora l’impegno assunto ai sensi dell’articolo 59, relativo a spese finanziate con risorse proprie, non abbia dato luogo al pagamento entro tre anni per le spese di parte corrente e sei anni per le spese in conto capitale, la Giunta regionale provvede, con proprio atto, al disimpegno automatico delle risorse. Il termine di disimpegno, stabilito nell’atto dell’assunzione dell’impegno, è sospeso nei casi di intervenuta procedura giudiziaria e di ricorso amministrativo con effetti sospensivi.”.
3. Alla legge regionale 17 febbraio 1997, n. 2 (Istituzione della Delegazione della Regione Lombardia presso la sede dell’Unione Europea a Bruxelles)(3) sono apportate le seguenti modifiche:
4. Alla legge regionale 10 dicembre 1998, n. 34 (Disposizioni in materia di tasse sulle concessioni regionali, di tasse automobilistiche regionali, di imposta regionale sui beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, di canoni di concessione per derivazione di acque pubbliche, nonché di riordino delle sanzioni amministrative e tributarie non penali in materia di tributi regionali)(5)è apportata la seguente modifica:
a) dopo il comma 10 dell’articolo 3è inserito il seguente:
“10 bis. Il contributo di cui all’articolo 7, comma 2 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici) è riscosso ed introitato dalla Regione.”.
“10 bis. Il contributo di cui all’articolo 7, comma 2 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici) è riscosso ed introitato dalla Regione.”.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia