LEGGE REGIONALE 20 dicembre 2002 , N. 32

Disposizioni legislative per l’attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) – Collegato 2003

(BURL n. 52, 1º suppl. ord. del 24 Dicembre 2002 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2002-12-20;32

Art. 3.
Disposizioni in materia di territorio, trasporti ed energia
2. Alla legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 (Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l’istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale ed ambientale)(15)è apportata la seguente modifica:
a) all’articolo 21 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
“7 bis. I componenti degli organi esecutivi degli enti gestori possono chiedere la trasformazione dell’identità di funzione, ove prevista, in un gettone di presenza, sempre che tale diverso regime comporti per l’ente pari o minori oneri finanziari.”.
3. Alla legge regionale 27 maggio 1985, n. 57 (Esercizio delle funzioni regionali in materia di protezione delle bellezze naturali e sub-delega ai comuni)(16)è apportata la seguente modifica:
a) dopo la lettera d) del comma 1 dell’articolo 12 sono aggiunte le seguenti:
“d bis) a provvedere alle spese connesse all’attività delle Commissioni provinciali di cui all’articolo 140, comma 2, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell’articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352);”;

d ter) a provvedere, in base all’articolo 140, comma 6, del d.lgs. 490/1999, alla pubblicazione degli elenchi dei beni soggetti a tutela.”
.
4. Alla legge regionale 12 dicembre 1994, n. 40 (Promozione della diffusione di veicoli a minimo impatto ambientale, a trazione elettrica o elettrica-ibrida e di veicoli alimentati a combustibili gassosi o ricavati da fonti rinnovabili, nonché delle relative infrastrutture, nelle aree urbane)(17) sono apportate le seguenti modifiche:
a) l’articolo 1 è sostituito dal seguente:
Art. 1
(Principi generali e finalità)
1. La Regione, in coerenza con il piano regionale di sviluppo e con la programmazione energetica regionale, interviene per:
a) la riduzione delle emissioni veicolari, dell’inquinamento atmosferico e di quello acustico nel territorio regionale, attraverso la diffusione sperimentale di veicoli a trazione elettrica o ibrida e di veicoli alimentati a combustibili gassosi o ricavati da fonti rinnovabili, nonché attraverso la sostituzione degli autoveicoli più inquinanti con altri tecnologicamente più avanzati e caratterizzati da basse emissioni in atmosfera;
b) il risparmio energetico da conseguirsi tramite la riduzione della dipendenza dal petrolio, l’utilizzo di energia elettrica prodotta in modo combinato (cogenerazione), l’utilizzazione di fonti di energia rinnovabili.”
;
b) l’articolo 2 è sostituito dal seguente:
Art. 2
(Iniziative)
1. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 1, la Regione:
a) incentiva l’acquisto di veicoli elettrici;
b) incentiva l’acquisto di veicoli alimentati a combustibili gassosi o ricavati da fonti rinnovabili o la loro trasformazione verso l’uso di tali combustibili;
c) incentiva l’acquisto di veicoli tecnologicamente avanzati e caratterizzati da basse emissioni in atmosfera, in rapporto allo stato dell’arte;
d) incentiva la realizzazione di infrastrutture per il rifornimento dei veicoli di cui alle lettere a), b) e c);
e) promuove progetti dimostrativi e di diffusione per l’introduzione dei veicoli suddetti.”
;
c) l’articolo 3 è abrogato;
d) l’articolo 5 è sostituito dal seguente:
Art. 5
(Forme di incentivazione)
1. La Regione concede a persone fisiche, giuridiche e ad enti pubblici contributi per l’acquisto o la locazione finanziaria dei veicoli di cui all’articolo 2, in misura determinata annualmente dalla Giunta regionale e comunque non superiore al 50 per cento del prezzo di listino, IVA esclusa.
2. La Giunta regionale determina:
a) la documentazione da prodursi unitamente alla richiesta di contributo ed il termine di presentazione delle relative domande;
b) i criteri selettivi e prioritari da osservarsi nella concessione dei contributi.”
;
e) il comma 1 dell’articolo 7 è sostituito dal seguente:
“1. I contributi regionali di cui agli articoli 5 e 6 sono cumulabili con eventuali contributi statali concessi per le stesse iniziative.”.
5. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale determina la documentazione ed i criteri di cui all’articolo 5, comma 2, della l.r. 40/1994, così come sostituito dal comma 4, lettera d).
7. Alla legge regionale 14 agosto 1999, n. 16 (Istituzione dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente - ARPA)(19), sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 2, dell’articolo 3, è sostituito dal seguente:
“2. L’ARPA può fornire prestazioni a favore di soggetti privati, con esclusione di qualsiasi attività di consulenza e progettazione, secondo le modalità stabilite dal regolamento organizzativo, purché tali attività non risultino incompatibili con l’esigenza di imparzialità nell’esercizio delle attività tecniche di controllo ad essa affidate e non pregiudichino il perseguimento prioritario delle finalità pubbliche; le prestazioni a tali soggetti privati sono remunerate secondo apposito tariffario approvato dal consiglio di amministrazione dell’Agenzia, su proposta del direttore generale della medesima.”;
b) il comma 2 dell’articolo 11 è sostituito dal seguente:
“2. Il Consiglio di amministrazione dell’ARPA è composto da cinque membri, tra cui il Presidente, di comprovata esperienza tecnico scientifica in materia ambientale e dura in carica cinque anni; l’incarico di Presidente è subordinato, qualora lo stesso provenga dai ruoli della Regione o di enti da essa dipendenti, al collocamento in aspettativa o fuori ruolo o all’applicazione di istituto analogo da parte dell’amministrazione di provenienza.”;
c) il comma 5 dell’articolo 26 è sostituito dal seguente:
“5. Le prestazioni erogate dall’ARPA a favore della Regione, degli enti locali e delle ASL, che rientrino tra le attività che per legge debbono essere fornite obbligatoriamente dall’ARPA nell’ambito delle proprie attività istituzionali, il cui onere economico non sia per disposizione normativa a carico dei privati, sono fornite a titolo gratuito. L’ARPA può fornire, su richiesta delle amministrazioni pubbliche, a titolo oneroso prestazioni ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge.”.
8. Alla legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112‘Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59")(20) sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 71 dell’articolo 3 è inserito il seguente:
“71 bis. Al fine di assicurare un alto livello di efficienza e di competenza, la Regione può acquisire strumenti operativi e prestazioni specialistiche per l’esercizio delle funzioni indicate al comma 71, lettere g) e p), nonché per la connessa attività informativa.”;
b) i commi 150 bis, 150 ter e 150 quater dell’articolo 4 sono sostituiti dai seguenti:
“150 bis. Sul territorio regionale sono vietate, salvo autorizzazione, le competizioni sportive su strade ed aree pubbliche, con veicoli o animali, nonché quelle atletiche.

150 ter. Nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all’articolo 118 della Costituzione, l’autorizzazione è rilasciata:
a) dal comune, quando la competizione si svolge interamente sul suo territorio;
b) dalla provincia, qualora la competizione sportiva interessi il territorio di due o più comuni;
c) dalla provincia nella quale la gara parte o transita per prima, qualora la competizione sportiva interessi il territorio di due o più province.

150 quater. L’autorizzazione è rilasciata previo nulla osta degli enti proprietari delle strade ed aree pubbliche interessate dalla competizione sportiva. Fino all’entrata in vigore del regolamento di cui al comma 150 septies, per il rilascio dell’autorizzazione si osservano le prescrizioni dell’articolo 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e successive modifiche ed integrazioni.”
;
c) dopo il comma 150 quater dell’articolo 4 sono aggiunti i seguenti:
“150 quinquies. Del provvedimento di autorizzazione è tempestivamente informata l’autorità di pubblica sicurezza.

150 sexies. Comuni e province hanno facoltà di porre a carico dei soggetti che richiedono le autorizzazioni per competizioni sportive su strade ed aree pubbliche il costo dei relativi oneri amministrativi.

150 septies. Con regolamento della Giunta regionale, da adottarsi entro il 31 dicembre 2003, sono definiti i contenuti dell’autorizzazione e i requisiti minimi di sicurezza per lo svolgimento delle competizioni sportive su strada, nel rispetto dei principi fissati dal d.lgs. 285/1992.”
.
9. Alla legge regionale 4 maggio 2001, n. 9 (Programmazione e sviluppo della rete viaria di interesse regionale)(21)è apportata la seguente modifica:
a) il comma 7 dell’articolo 7 è sostituito dal seguente:
“7. Per assicurare il perseguimento dell’equilibrio economico finanziario degli investimenti del concessionario, la Regione può prevedere una durata della concessione anche superiore a trenta anni, in ragione del rapporto tra il costo stimato dell’opera e la redditività attesa dalla gestione.”.
12. La Regione partecipa al programma innovativo denominato "Contratti di Quartiere II", promosso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con decreto 27 dicembre 2001 in attuazione dell’articolo 4, comma 1, della legge 8 febbraio 2001, n. 21 (Misure per ridurre il disagio abitativo ed interventi per aumentare l’offerta di alloggi in locazione), individuando a tale scopo risorse proprie.
NOTE:
15. Si rinvia alla l.r. 30 novembre 1983, n. 86, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
16. Si rinvia alla l.r. 27 maggio 1985, n. 57, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
17. Si rinvia alla l.r. 12 dicembre 1994, n. 40, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
19. Si rinvia alla l.r. 14 agosto 1999, n. 16, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
20. Si rinvia alla l.r. 5 gennaio 2000, n. 1, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
21. Si rinvia alla l.r. 4 maggio 2001, n. 9, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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