LEGGE REGIONALE 20 dicembre 2002 , N. 32

Disposizioni legislative per l’attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) – Collegato 2003

(BURL n. 52, 1º suppl. ord. del 24 Dicembre 2002 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2002-12-20;32

Art. 4.
Disposizioni in materia di servizi alla persona
2. Gli organi degli ISU restano in carica per lo svolgimento delle attività di ordinaria amministrazione e per lo svolgimento degli atti essenziali ed indifferibili, fino alla data di entrata in vigore della legge di riforma del diritto allo studio universitario, e comunque non oltre il 31 dicembre 2005. Nel caso in cui un membro del consiglio di amministrazione cessi dall'incarico, si provvede alla sua sostituzione.(25)
4. Alla legge regionale 6 dicembre 1999, n. 23 (Politiche regionali per la famiglia)(27) sono apportate le seguenti modifiche:
a) i commi 9 e 10 dell’articolo 3 sono sostituiti dai seguenti:
“9. La Regione favorisce l’accesso alla prima casa dei soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, mediante l’erogazione di contributi finalizzati ad abbattere gli interessi sui mutui contratti dai soggetti beneficiari. L’ammontare massimo del contributo non può essere maggiore degli interessi che maturano in un piano di ammortamento a rata costante, ad un tasso fisso non maggiore del 2 per cento, per un importo iniziale non superiore a 51.634,22 euro (pari a lire 100 milioni) e per un periodo non superiore a dieci anni, indipendentemente dalla durata del mutuo. La Giunta regionale definisce annualmente le risorse finanziarie da destinarsi alle agevolazioni che sono prioritariamente concesse nell’ordine: alle giovani coppie; alle gestanti sole; al genitore solo con figli minori a carico; a nuclei familiari con almeno tre figli. L’importo del contributo può essere differenziato in caso di famiglie con componenti portatori di handicap grave ed invalidità assimilabile all’handicap grave.

10. I contributi sono concessi in unica soluzione o in quote con scadenza non inferiore ad un semestre e per una durata massima decennale. In caso di estinzione anticipata del mutuo da parte del beneficiario, cessa l’erogazione del contributo residuo. Al fine di semplificare ed accelerare la procedura di accesso al mutuo, possono essere stipulate convenzioni con istituti di credito.”
;
b) la lettera a) del comma 11 dell’articolo 3 è sostituita dalla seguente:
“a) non essere proprietari di altro alloggio adeguato, come definito nei bandi emessi in attuazione della presente legge;”;
c) la lettera b) del comma 12 dell’articolo 3 è sostituita dalla seguente:
“b) non avere una superficie utile maggiore di 95 mq., elevati a 110 mq. nel caso in cui nella famiglia vi siano portatori di handicap grave o di invalidità assimilabile all’handicap grave, ovvero la famiglia sia formata da più di cinque componenti.”;
d) il comma 15 dell’articolo 3 è sostituito dal seguente:
“15. I limiti di reddito e l’entità dei contributi previsti dal presente articolo possono essere rideterminati dalla Giunta regionale, con cadenza annuale e con riferimento alle disponibilità di bilancio, in ragione delle variazioni dei prezzi al consumo accertate dall’ISTAT.”.
12. La Giunta regionale è autorizzata ad assegnare al Centro europeo di formazione per gli affari sociali e la sanità pubblica (CEFASS), con sede in Milano, un contributo annuo di gestione determinato dalla legge di bilancio.
NOTE:
27. Si rinvia alla l.r. 6 dicembre 1999, n. 23, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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