LEGGE REGIONALE 13 febbraio 2003 , N. 1

Riordino della disciplina delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza operanti in Lombardia (1)

(BURL n. 7, 1° suppl. ord. del 13 Febbraio 2003 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-02-13;1

Art. 16.
Ufficio relazioni con il pubblico.
1. Ciascuna ASP istituisce una unità  funzionale preposta alle relazioni con il pubblico, il cui funzionamento è disciplinato dal regolamento di organizzazione dell'azienda.
2. L'unità  funzionale ha il compito di fornire alle persone interessate le informazioni, accessibili secondo la normativa vigente, inerenti alle prestazioni erogate, raccogliere istanze e suggerimenti nonché svolgere, se previsto dal regolamento di organizzazione dell'ente e con le modalità  ivi indicate, le operazioni e le pratiche amministrative che gli assistiti ritengono di delegare all'azienda.
NOTE:
1. Vedi anche art. 26, commi 2, 3, 4 e 5 della l.r. 12 marzo 2008, n. 3. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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