LEGGE REGIONALE 3 giugno 2003 , N. 6

Norme per la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti

(BURL n. 23, 1º suppl. ord. del 06 Giugno 2003 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-06-03;6

Art. 2.
Promozione dell’associazionismo.
1. La Regione sostiene l’attività delle associazioni senza scopo di lucro e aventi quale finalità esclusiva la tutela dei consumatori e degli utenti, purché in possesso di comprovati requisiti in ordine a:
a) rappresentatività, da valutarsi secondo l’attività svolta a livello territoriale;
b) competenza ed esperienza acquisite nel tempo in rapporto alle materie trattate e alle modalità di svolgimento del servizio erogato;
c) indipendenza ed autonomia finanziaria, attestate dallo statuto e dal bilancio annuale;
d) democrazia interna, in relazione alle modalità di composizione degli organi e di partecipazione degli iscritti alle attività dell’associazione;
e) correttezza e trasparenza.
2. Le associazioni in possesso dei requisiti di cui al comma 1 sono iscritte in apposito elenco, istituito presso la direzione competente della Giunta regionale; l’iscrizione nell’elenco, aggiornato annualmente, è condizione necessaria per l’accesso ai finanziamenti regionali previsti per la realizzazione di iniziative in materia di tutela dei consumatori e degli utenti.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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