LEGGE REGIONALE 3 giugno 2003 , N. 6

Norme per la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti

(BURL n. 23, 1º suppl. ord. del 06 Giugno 2003 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-06-03;6

Art. 3.
Comitato regionale per la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti.
1. È istituito il Comitato regionale per la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti, di seguito denominato Comitato, che si riunisce almeno tre volte all’anno.
2. Il Comitato è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composto:
a) dall’assessore regionale competente per materia, o suo delegato, che lo presiede;(1)
b) da un rappresentante di ciascuna associazione di cui all’articolo 2, comma 2, ove non siano previste forme di rappresentanza congiunta.
3. È compito del Comitato:
a) concorrere, attraverso apposite forme di consultazione, alla definizione delle linee di programmazione regionale e alla formulazione di proposte di leggi e regolamenti riguardanti i diritti e gli interessi dei consumatori e degli utenti;
b) formulare proposte per la definizione di programmi regionali di tutela, informazione ed educazione dei consumatori e degli utenti;
c) proporre alla Giunta regionale la effettuazione di indagini, studi e ricerche finalizzate alla tutela dei consumatori, degli utenti e dell’ambiente e alla corretta applicazione della normativa esistente sui temi consumeristici;
d) indicare aree di monitoraggio e valutazione, anche riferiti a norme e strumenti regionali di tutela, in collaborazione con le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e con osservatori e istituti costituiti presso la Giunta regionale;
e) promuovere il coordinamento e la collaborazione tra le associazioni;
f) curare i rapporti con organismi analoghi di altre regioni in ambito nazionale ed europeo;
g) esaminare l’andamento generale dei prezzi dei prodotti e delle tariffe e formulare proposte per politiche antinflattive;
h) proporre azioni coordinate con imprese e pubblica amministrazione per sviluppare e sostenere migliori standard di qualità nella produzione, distribuzione ed erogazione di beni e servizi.
4. Ai lavori del Comitato partecipano rappresentanti delle direzioni generali della Giunta regionale ed altri soggetti direttamente interessati alle specifiche materie in trattazione.
5. Il Comitato può essere convocato, su richiesta dei componenti, in relazione all’esercizio dei compiti di cui al comma 3.
NOTE:
1. La lettera è stata modificata dall'art. 10, comma 1, lett. a) della l.r. 23 luglio 2024, n. 11. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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