LEGGE REGIONALE
3 giugno 2003
, N. 6
Norme per la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti
(BURL n. 23, 1º suppl. ord. del 06 Giugno 2003 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-06-03;6
Art. 4.
Interventi regionali.
1. La Giunta regionale, per il perseguimento delle finalità di cui all’articolo 1 e secondo gli indirizzi contenuti nel programma regionale di sviluppo e nel documento di programmazione economico finanziaria regionale e negli altri strumenti di programmazione, in raccordo con l’attività del Comitato:
2. Le iniziative da realizzare sulla base della presente legge e coerenti con la programmazione regionale sono individuate annualmente dalla Giunta regionale, sentiti la commissione consiliare competente e il Comitato, e su di esse è assicurata la più ampia informazione, realizzando allo scopo idonee forme di comunicazione.
3. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere realizzati in collaborazione con le associazioni, le autonomie locali e funzionali, i soggetti pubblici e privati e con gli organismi erogatori di pubblici servizi.(2)
4. Nell’ambito dell’Osservatorio regionale del commercio di cui alla legge regionale 23 luglio 1999, n. 14 (Norme in materia di commercio in attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore commercio, a norma dell’art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59" e disposizioni attuative del D.Lgs. 11 febbraio 1998, n. 32 "Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell’art. 4, comma 4, lett. e), della legge 15 marzo 1997, n. 59") la Giunta regionale cura il monitoraggio dei prezzi e dei consumi, con il compito di approfondire e valutare le specificità dell’andamento regionale e diffondere i relativi dati, in collaborazione con l’ISTAT e con altri soggetti rilevatori.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia