LEGGE REGIONALE 14 luglio 2003 , N. 10

Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria – Testo unico della disciplina dei tributi regionali

(BURL n. 29, 1º suppl. ord. del 18 Luglio 2003 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-07-14;10

Art. 5.
Poteri dell’Anagrafe tributaria regionale.
1. L’Anagrafe tributaria regionale può inviare questionari informativi ai soggetti, di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 3, al fine di verificare dati contenuti negli archivi per la gestione dei tributi di cui al Titolo III.
2. L’Anagrafe tributaria regionale può altresì inviare questionari informativi ai soggetti di cui al comma 1, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ai fini della completa individuazione del contribuente regionale, nonché dell’accertamento dei tributi dovuti.
3. Nei casi previsti al comma 2, il questionario predisposto dalla Regione deve essere restituito entro sessanta giorni dalla data di ricevimento.
4. Per le violazioni di cui al presente articolo ed all’articolo 3 si applicano le disposizioni previste dall’articolo 13 del d.p.r. 605/1973, come modificato dall’articolo 20 del decreto legislativo 18 settembre 1997, n. 473 (Revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi, nonché di altri tributi indiretti, a norma dell’articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662) e successive modificazioni e integrazioni.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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