LEGGE REGIONALE
14 luglio 2003
, N. 10
Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria – Testo unico della disciplina dei tributi regionali
(BURL n. 29, 1º suppl. ord. del 18 Luglio 2003 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-07-14;10
Art. 17.
Autotutela dell’amministrazione regionale in materia tributaria.
1. A seguito di notifica di un atto di accertamento tributario, i soggetti interessati possono trasmettere alla competente struttura tributaria regionale memorie difensive in base alle quali l’amministrazione può provvedere, in via di autotutela, all’annullamento dell’atto qualora sussista l’illegittimità o l’infondatezza dello stesso riconoscibile dall’amministrazione regionale.
2. La Giunta regionale, con apposita deliberazione, individua gli organi competenti all’esercizio del potere di autotutela di cui al comma 1, nonché a stabilire i criteri di economicità sulla base dei quali si avvia o si abbandona l’attività dell’amministrazione.
3. La presentazione delle memorie difensive di cui al comma 1 non interrompe i termini per la proposizione del ricorso in sede giurisdizionale di cui all’articolo 93.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia