LEGGE REGIONALE
14 luglio 2003
, N. 10
Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria – Testo unico della disciplina dei tributi regionali
(BURL n. 29, 1º suppl. ord. del 18 Luglio 2003 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-07-14;10
Art. 18.
Diritti e garanzie del contribuente regionale sottoposto a verifiche fiscali.
1. Tutti gli accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati all’esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali sono effettuati sulla base di esigenze effettive di indagine e controllo sul luogo. Essi si svolgono, salvo casi eccezionali e urgenti adeguatamente documentati, durante l’orario ordinario di esercizio delle attività e con modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attività stesse, nonché alle relazioni commerciali o professionali del contribuente regionale.
2. Quando inizia la verifica, il contribuente regionale ha diritto di essere informato delle ragioni che la giustificano e dell’oggetto che la riguarda, della facoltà di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi di giustizia tributaria, nonché dei diritti e degli obblighi che vanno riconosciuti al contribuente in occasione delle verifiche.
3. Su richiesta del contribuente regionale, l’esame dei documenti amministrativi e contabili può essere effettuato nell’ufficio dei verificatori o presso il professionista che lo assiste o rappresenta.
4. Delle osservazioni e dei rilievi del contribuente regionale e del professionista, che eventualmente lo assista, deve darsi atto nel processo verbale delle operazioni di verifica.
5. La permanenza, presso la sede del contribuente regionale, di operatori dell’amministrazione regionale ovvero di soggetti civili o militari che agiscono in nome e per conto della medesima amministrazione regionale, non può superare i trenta giorni lavorativi, prorogabili per ulteriori trenta giorni nei casi di particolare complessità dell’indagine individuati e motivati dal dirigente dell’ufficio che ha disposto la verifica. Decorso tale periodo, gli operatori possono ritornare nella sede del contribuente per esaminare le osservazioni e le richieste eventualmente presentate dal contribuente stesso dopo la conclusione delle operazioni di verifica ovvero, previo assenso motivato del dirigente della struttura competente, per specifiche ragioni.
6. Il contribuente regionale, nel caso ritenga che i verificatori procedano con modalità non conformi alla legge, può rivolgersi al Garante del contribuente regionale, secondo quanto previsto all’articolo 23.
7. Nel rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente regionale, entro sessanta giorni dal rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente può sottoporre alla valutazione delle competenti strutture regionali osservazioni e richieste. L’avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia