LEGGE REGIONALE
14 luglio 2003
, N. 10
Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria – Testo unico della disciplina dei tributi regionali
(BURL n. 29, 1º suppl. ord. del 18 Luglio 2003 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-07-14;10
Art. 22.
2. Il Difensore regionale, ai sensi dell’art. 61, comma 2, lett. b), dello Statuto d’autonomia, assolve alla funzione di Garante del contribuente regionale in piena autonomia, limitatamente alle vertenze inerenti i tributi di cui al Capo I del Titolo III.
NOTE:
7. L'articolo è stato sostituito dall'art. 20, comma 4, lett. a) della l.r. 6 dicembre 2010, n. 18. Vedi anche art. 8, comma 2 lett. b) della l.r. 6 dicembre 2010, n. 18.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia