LEGGE REGIONALE 14 luglio 2003 , N. 10

Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria – Testo unico della disciplina dei tributi regionali

(BURL n. 29, 1º suppl. ord. del 18 Luglio 2003 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-07-14;10

Art. 22.
Istituzione del Garante del contribuente regionale.(7)
1. È istituito nella Regione il Garante del contribuente regionale.
2. Il Difensore regionale, ai sensi dell’art. 61, comma 2, lett. b), dello Statuto d’autonomia, assolve alla funzione di Garante del contribuente regionale in piena autonomia, limitatamente alle vertenze inerenti i tributi di cui al Capo I del Titolo III.
3. Le funzioni di segreteria nonché quelle tecniche sono assicurate al Garante del contribuente regionale dagli uffici del Difensore regionale.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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