LEGGE REGIONALE
14 luglio 2003
, N. 10
Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria – Testo unico della disciplina dei tributi regionali
(BURL n. 29, 1º suppl. ord. del 18 Luglio 2003 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-07-14;10
Art. 40.
1. La tassa automobilistica regionale di proprietà deve essere corrisposta, distintamente per ciascun periodo d’imposta, per dodici mesi a decorrere dal mese di immatricolazione del veicolo. Il termine per il pagamento della tassa è fissato nell’ultimo giorno del mese in cui il veicolo è stato immatricolato. Tale termine rimane in vigore fino al verificarsi di eventi estintivi del veicolo.
2. Per i veicoli di nuova immatricolazione il termine per il primo pagamento della tassa automobilistica regionale di proprietàè stabilito nell’ultimo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuta l’immatricolazione.
3. La tassa automobilistica regionale di proprietà può essere corrisposta quadrimestralmente, sempre con decorrenza dal mese di immatricolazione nei seguenti casi: per le autovetture ed gli autoveicoli uso promiscuo persone e cose, alimentati a gasolio non ecologici (non conformi alla direttiva CEE 91/441) immatricolati dall’anno 1985; per gli autocarri e i complessi autotreni ed autoarticolati se dovuta, contestualmente, la tassa in relazione alla massa rimorchiabile; per gli autocarri ed i complessi autotreni ed autoarticolati di peso complessivo a pieno carico pari o superiore a 12 tonnellate; per i veicoli di cui all’articolo 84 del d.lgs. 285/1992. Nel casi di pagamento frazionato, ciascun quadrimestre costituisce obbligazione tributaria autonoma. (25)
4. Le scadenze vigenti all’entrata in vigore della presente legge restano valide fino al verificarsi di eventi che comportino l’esenzione o la sospensione d’imposta relativamente alla vita del veicolo, successivamente ai quali si applicano le disposizioni dei commi 1, 2 e 3. Per i veicoli per i quali sia intervenuta variazione di destinazione d’uso le scadenze di cui ai commi 1 e 2 decorrono dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data dell’annotazione della variazione sulla carta di circolazione. (26)
5. Per i veicoli importati temporaneamente che appartengano a cittadini italiani residenti all’estero o a stranieri che sono di passaggio, per i quali viene rilasciata una carta di circolazione della durata massima di un anno, salvo eventuale proroga, e una speciale targa di riconoscimento, come previsto all’articolo 134 del d.lgs. 285/1992, la tassa automobilistica regionale di proprietà non è dovuta per un periodo di tre mesi, decorso il quale il tributo è dovuto in misura di un dodicesimo per ciascun mese di validità residua della carta di circolazione stessa. La modalità di calcolo in dodicesimi della tassa automobilistica regionale si applica anche nelle ipotesi di cui all’articolo 132 del d.lgs. 285/1992, se il veicolo, introdotto in Italia la prima volta da oltre un anno, è utilizzato da un soggetto residente da oltre trecentosessantacinque giorni.(27)
6. Nel caso di cessazione dal regime di esenzione o sospensione d’imposta, di cui agli articoli 44 e 48, il pagamento della tassa automobilistica regionale di proprietà deve essere effettuato a copertura del periodo decorrente dal mese in cui è avvenuta la cessazione al mese precedente quello di prima immatricolazione. Il versamento deve essere effettuato entro il mese successivo a quello in cui è avvenuta la cessazione dall’esenzione o sospensione d’imposta.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia