LEGGE REGIONALE
14 luglio 2003
, N. 10
Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria – Testo unico della disciplina dei tributi regionali
(BURL n. 29, 1º suppl. ord. del 18 Luglio 2003 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-07-14;10
Art. 43.
Tassazione della massa rimorchiabile.
1. La tassa automobilistica regionale di proprietà dovuta in relazione alla massa rimorchiabile degli autoveicoli per trasporto cose è determinata in base ai parametri individuati nella seguente tabella, secondo le risultanze della carta di circolazione:
Tariffa | TIPO VEICOLO | Importo annuo Euro | Importo 4 mesi Euro |
1 | Per autoveicoli di massa complessiva superiore a 6 tonnellate ma inferiore a 18 tonnellate | 267,00 | 89,00 |
2 | Per autoveicoli di massa complessiva pari o superiore a 18 tonnellate | 585,00 | 195,00 |
3 | Per trattori stradali: a 2 assi a 3 assi | 585,00 825,00 | 195,00 275,00 |
2. La tassa automobilistica regionale in relazione alla massa rimorchiabile non è dovuta qualora, per i tipi di veicoli di cui ai punti 1 e 2 della tabella di cui al comma 1, dalla carta di circolazione risulti annotato "sospensione al traino". (37)
3. Non sono tenuti al pagamento della maggiorazione della tassa automobilistica regionale di proprietà commisurata alla massa rimorchiabile, i veicoli eccezionali e i trasporti in condizioni di eccezionalità, di cui all’articolo 10 del d.lgs. 285/1992 e successive modificazioni e integrazioni, che possono agganciare rimorchi, esclusivamente a seguito di visita e prova da parte dei competenti uffici tecnici, qualora sulla relativa carta di circolazione non sia annotato l’agganciamento specifico.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia