LEGGE REGIONALE 14 luglio 2003 , N. 10

Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria – Testo unico della disciplina dei tributi regionali

(BURL n. 29, 1º suppl. ord. del 18 Luglio 2003 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-07-14;10

Art. 49.
Accertamento, liquidazione e riscossione della tassa.
1. Le modalità di accertamento, di liquidazione, di riscossione, di recupero, di rimborso delle tasse di cui alla presente sezione e di applicazione delle sanzioni, nonché dei relativi ricorsi amministrativi sono stabilite con apposito regolamento di esecuzione.
2. Ove non diversamente disposto dalla presente legge e dal regolamento di cui al comma 1 si applicano le disposizioni contenute nel d.p.r. 39/1953 e successive modificazioni e integrazioni, nonché le disposizioni contenute nell’articolo 5 del d.l. 953/1982, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 1983, n. 53 nonché nel regolamento regionale di esecuzione 14 dicembre 2001, n. 7 (Regolamento regionale di esecuzione in materia di tassa automobilistica regionale).
2 bis. Non sono ammessi pagamenti della tassa automobilistica al di fuori del sistema di riscossione in tempo reale.(72)
2 ter. I pagamenti effettuati tramite il sistema di calcolo automatico della tassa automobilistica per il quale sia sufficiente indicare il numero di targa ovvero il codice identificativo della transazione di pagamento sono considerati regolari qualora il contribuente si sia uniformato alle indicazioni rese disponibili dal sistema medesimo.(72)
2 quater. In considerazione dell’avvio del sistema di riscossione coattiva, di cui alla deliberazione della Giunta regionale 31 ottobre 2014, n. 2562, mediante ordinanza ingiunzione di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 (Approvazione del Testo Unico delle disposizioni concernenti il procedimento coattivo per la riscossione delle entrate patrimoniali, e dei proventi di servizi pubblici contemplati dalla legge 24 dicembre 1908 n. 797, nonché delle tasse sugli affari), per favorire l’allineamento degli archivi regionali della tassa automobilistica con le risultanze dell’archivio nazionale della tassa automobilistica (SGATA) previsto dall’art. 5, comma 1, del decreto del Ministro delle Finanze 418/1998, e del Pubblico Registro Automobilistico, non si procede all’applicazione delle sanzioni e degli interessi per ritardati pagamenti della tassa automobilistica la cui scadenza sia stabilita tra il 1° gennaio 2010 e il 31 dicembre 2015, purché il versamento risulti effettuato entro il 31 ottobre 2016.(73)
2 quinquies. La regolarizzazione agevolata di cui al comma 2 quaterè estesa anche alle posizioni irregolari iscritte a ruolo coattivo e per le quali non siano state adottate misure esecutive mobiliari o immobiliari.(72)
2 sexies. Con decreto del dirigente della competente struttura tributaria regionale, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge recante “Legge di semplificazione 2015 – Ambiti istituzionale ed economico”, vengono definite le modalità attuative di quanto previsto ai commi 2 quater e 2 quinquies del presente articolo.(72)
2 septies. Non si fa luogo al rimborso di somme versate, entro la data di entrata in vigore della legge recante “Legge di semplificazione 2015 – Ambiti istituzionale ed economico”, a titolo di regolarizzazione di violazioni per ritardato pagamento della tassa automobilistica.(72)
2 octies. Le disposizioni di cui ai commi da 2 bis a 2 septies sono emanate in armonia con i principi stabiliti dallo statuto dei diritti del contribuente, di cui alla legge 212/2000.(72)
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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