LEGGE REGIONALE
14 luglio 2003
, N. 10
Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria – Testo unico della disciplina dei tributi regionali
(BURL n. 29, 1º suppl. ord. del 18 Luglio 2003 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-07-14;10
Determinazione della tassa
1. A decorrere dall’anno accademico 2026/2027, in attuazione dell’articolo 3, comma 21, della legge 549/1995, l’importo della tassa regionale per il diritto allo studio universitario è articolato nelle tre fasce di seguito indicate:
a) la prima fascia, di importo pari a euro 130,00, si applica a coloro che presentano un indicatore di situazione economica equivalente (ISEE) non superiore ai requisiti di eleggibilità per l’accesso alla borsa di studio;
NOTE:
127. L’articolo è stato sostituito dall'art. 8, comma 1, lett. d) della l.r. 13 dicembre 2004, n. 33e ulteriormente sostituito dall'art. 6, comma 1, lett. a) della l.r. 7 agosto 2025, n. 13. 

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia