LEGGE REGIONALE 14 luglio 2003 , N. 10

Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria – Testo unico della disciplina dei tributi regionali

(BURL n. 29, 1º suppl. ord. del 18 Luglio 2003 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-07-14;10

Art. 62.(127)
Determinazione della tassa
1. A decorrere dall’anno accademico 2026/2027, in attuazione dell’articolo 3, comma 21, della legge 549/1995, l’importo della tassa regionale per il diritto allo studio universitario è articolato nelle tre fasce di seguito indicate:
a) la prima fascia, di importo pari a euro 130,00, si applica a coloro che presentano un indicatore di situazione economica equivalente (ISEE) non superiore ai requisiti di eleggibilità per l’accesso alla borsa di studio;
b) la seconda fascia, di importo pari a euro 160,00, si applica a coloro che presentano un ISEE superiore ai requisiti di eleggibilità per l’accesso alla borsa di studio e fino al doppio di tale livello;
c) la terza fascia, di importo pari a euro 190,00, si applica a coloro che presentano un ISEE superiore al doppio del livello previsto dai requisiti di eleggibilità per l’accesso alla borsa di studio e a coloro che non presentano l’attestazione ISEE al momento dell’iscrizione.
2. La terza fascia di cui al comma 1, lettera c), si applica anche agli iscritti ad enti universitari che non adottano un sistema di tasse e contributi articolati per fasce sulla base dell’ISEE.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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