LEGGE REGIONALE
14 luglio 2003
, N. 10
Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria – Testo unico della disciplina dei tributi regionali
(BURL n. 29, 1º suppl. ord. del 18 Luglio 2003 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-07-14;10
Art. 91.
Rateizzazione del tributo.
1. Le somme dovute a titolo di tributi di cui al Titolo III, ove non diversamente previsto, possono essere versate, previa esplicita comunicazione da parte del soggetto interessato, in rate mensili di uguale importo, con la maggiorazione degli interessi di cui al comma 2, decorrenti dal mese di scadenza. Il pagamento deve essere completato entro l’esercizio finanziario nel quale si sia costituita l’obbligazione tributaria.
2. La misura degli interessi è pari a quella fissata dall’articolo 21 del d.p.r. 602/1973 e successive modificazioni e integrazioni, la Giunta regionale può stabilire la maggiorazione dell’interesse in ragione d’anno.(176)
3. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere presentata, pena decadenza dal beneficio, entro il termine di scadenza del pagamento di cui si comunica la rateizzazione.
4. Con deliberazione della Giunta regionale sono determinate le scadenze entro cui effettuare i pagamenti di cui al presente articolo e la maggiorazione della misura dell’interesse di cui al comma 2.
5. Su richiesta dell’interessato è disposto il pagamento del tributo in rate mensili di pari importo fino ad un massimo di trenta, se l’ammontare complessivo del debito è inferiore a euro cinquantamila, e fino a un massimo di settantadue, se l’ammontare complessivo del debito é uguale o superiore a euro cinquantamila, con l’applicazione dell’interesse nella misura prevista dall’articolo 21 del d.p.r. 602/1973 e successive modificazioni e integrazioni. La Giunta regionale può stabilire la maggiorazione dell’interesse.(177)
6. La richiesta di cui al comma 5 deve essere presentata entro il termine di scadenza del pagamento di cui si chiede la rateizzazione. Qualora la richiesta sia presentata dopo il termine di scadenza del pagamento, nel piano di rateizzazione sono computate anche le sanzioni amministrative tributarie e gli eventuali oneri accessori. Il mancato pagamento di due rate determina la decadenza dal beneficio della rateizzazione.(178)
6 bis. Non è ammessa la rateizzazione di cui ai commi 5 e 6 nel caso in cui l’interessato sia stato dichiarato decaduto da analogo beneficio per almeno due volte negli ultimi cinque anni.(179)
7. In assenza di atti di contestazione regolarmente notificati, la rateizzazione può essere richiesta per importi superiori a euro duemila. La rateizzazione è concessa a condizione che i pagamenti dilazionati siano domiciliati mediante addebito sul conto corrente bancario o postale. Con provvedimento del dirigente della competente struttura tributaria sono stabilite le modalità applicative per il riconoscimento del beneficio di cui al comma 5.(180)
NOTE:
176. Il comma è stato modificato dall'art. 2, comma 1, lett. c), numero 1) della l.r. 29 dicembre 2016, n. 35.
177. Il comma è stato modificato dall'art. 2, comma 1, lett. l) della l.r. 26 maggio 2016, n. 14 e successivamente sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. c), numero 2) della l.r. 29 dicembre 2016, n. 35. Il comma è stato ulteriormente modificato dall'art. 7, comma 1, lett. d) della l.r. 6 agosto 2019, n. 15.
178. Il comma è stato sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. m) della l.r. 26 maggio 2016, n. 14 e successivamente modificato dall'art. 6, comma 1, lett. e) della l.r. 10 agosto 2017, n. 22.
180. Il comma è stato modificato dall'art. 2, comma 1, lett. c), numero 3) della l.r. 29 dicembre 2016, n. 35e successivamente dall'art. 7, comma 1, lett. e) della l.r. 6 agosto 2019, n. 15 e dall'art. 1 comma 1, lett. a) della l.r. 10 dicembre 2019, n. 21.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia