LEGGE REGIONALE 14 luglio 2003 , N. 10

Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria – Testo unico della disciplina dei tributi regionali

(BURL n. 29, 1º suppl. ord. del 18 Luglio 2003 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-07-14;10

Art. 92.
Riscossione coattiva.
1. Per la riscossione coattiva dei tributi regionali di cui al Titolo III nonché delle altre entrate regionali, ove non diversamente disposto, si applicano le procedure previste dal Titolo II del d.p.r. 602/1973, come modificato dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 (Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell’articolo 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337) e successive modificazioni e integrazioni.
1 bis. Per la riscossione coattiva dei tributi regionali di cui al Titolo III, nonché delle altre entrate regionali possono altresì applicarsi le procedure previste dal r.d. 639/1910; in tal caso le procedure per la riscossione coattiva sono avviate con l’ingiunzione di pagamento, ai sensi dell’articolo 90, comma 5 bis.(181)
1 ter. Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti i criteri di economicità, nonché le modalità organizzative e operative delle procedure di cui ai commi 1 e 1 bis. Gli effetti della deliberazione di cui al presente comma decorrono dal 1° gennaio successivo alla data di approvazione della medesima. Nelle more dell’efficacia della deliberazione si applicano le procedure di cui al comma 1.(181)
2. Le procedure per la riscossione coattiva possono essere avviate previa constatazione di mancato adempimento di quanto notificato nell’atto di accertamento ovvero nell’ordinanza ingiunzione di pagamento, ai sensi dell’articolo 90, commi 4 e 5.
3. L’avviso di accertamento e l’ordinanza ingiunzione di pagamento costituiscono titolo esecutivo e definitivo per l’avvio delle procedure di cui al comma 1.
3 bis. Per la riscossione coattiva dei tributi regionali di cui al Titolo III, nonché delle altre entrate regionali, sono applicabili le modalità previste per gli enti locali.(182)
3 ter. A seguito di ingiunzione di pagamento inevasa e prima dell’avvio delle azioni esecutive, su richiesta dell’interessato, il soggetto incaricato della riscossione coattiva dispone il pagamento delle somme dovute in rate mensili di pari importo fino a un massimo di trenta, se l’ammontare complessivo del debito è inferiore a euro 50.000,00 e fino ad un massimo di settantadue, se l’ammontare del debito è uguale o superiore a euro 50.000,00 con l’applicazione dell’interesse nella misura prevista dall’articolo 21 del d.p.r. 602/1973. Nel piano di rateizzazione sono computati gli oneri accessori maturati dalla data di notifica dell’ingiunzione. Il mancato versamento di due rate determina la decadenza dal beneficio.(183)
3 quater. Le competenti strutture della Regione, degli enti e delle società di cui di cui all’Allegato A1 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di Programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della Programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2007) prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un contributo o l’attribuzione di un beneficio di qualsiasi importo o valore, verificano se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più ingiunzioni di pagamento di cui all’articolo 90, comma 4, consegnate al soggetto incaricato della riscossione coattiva. Nel caso di esito positivo della verifica le suddette strutture non procedono al pagamento o all’attribuzione dell’agevolazione e segnalano la circostanza al soggetto incaricato della riscossione coattiva che può procedere alla notifica dell’ordine di versamento di cui all’articolo 72-bis del d.p.r. 602/1973. Le presenti disposizioni non si applicano alle aziende o società per le quali siano stati disposti il sequestro o la confisca previsti dall’articolo 48 bis del d.p.r. 602/1973, nonché ai soggetti che abbiano ottenuto la dilazione di pagamento ai sensi del comma 3 ter. Le presenti disposizioni non si applicano altresì nel caso in cui sia intervenuta compensazione automatica ai sensi dell’articolo 55, comma 2 bis, della l.r. 34/1978.(184)
3 quinquies. Le disposizioni di cui al comma 3 quater trovano applicazione dalla data di pubblicazione sul BURL della deliberazione con cui la Giunta regionale ne definisce le relative modalità di attuazione, compresa la progressiva partecipazione degli enti e delle società di cui all’Allegato A1 della l.r. 30/2006.(184)
NOTE:
181. Il comma è stato aggiunto dall'art. 7, comma 6, lett. b) della l.r. 31 luglio 2013, n. 5. Torna al richiamo nota
182. Il comma è stato aggiunto dall'art. 6, comma 1, lett. b) della l.r. 5 agosto 2014, n. 24. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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