LEGGE REGIONALE 14 luglio 2003 , N. 10

Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria – Testo unico della disciplina dei tributi regionali

(BURL n. 29, 1º suppl. ord. del 18 Luglio 2003 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-07-14;10

Art. 99.
Abrogazioni.
1. Dal 1º gennaio 2004 sono abrogati:
a) la legge regionale 15 dicembre 1971, n. 2 (Istituzione dei tributi propri della Regione Lombardia);(197)
b) gli articoli 13, 14, 16 e 18 della legge regionale 12 novembre 1982, n. 61 (Disciplina delle concessioni e licenze per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e delle relative tasse);(198)
d) la legge regionale 25 novembre 1994, n. 35 (Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali);(200)
e) la legge regionale 28 aprile 1997, n. 13 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, istituito dall’articolo 3, commi da 24 a 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549)(201), salvo l’articolo 13;
f) la legge regionale 19 maggio 1997, n. 15 (Inesigibilità di somme di modesto valore dovute a titolo di tributi di sanzioni per violazioni di leggi tributarie);(202)
g) gli articoli 1, 2, 4 e 5 della legge regionale 10 dicembre 1998, n. 34 (Disposizioni in materia di tasse sulle concessioni regionali, di tasse automobilistiche regionali, di imposta regionale sui beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, di canoni di concessione per derivazione di acque pubbliche, nonché il riordino delle sanzioni amministrative tributarie non penali in materia di tributi regionali);(203)
h) l’articolo 7, ad esclusione dei commi 1, 6, 8, 9, 10 e 11, della legge regionale 13 agosto 2001, n. 14 (Assestamento al bilancio per l’esercizio finanziario 2001 e bilancio pluriennale 2001/2003 a legislazione vigente e programmatico – I provvedimento di variazione con modifiche di legge regionali).(204)(205)
2. Ai rapporti tributari, il cui periodo d’imposta sia iniziato prima del 1º gennaio 2004, continuano ad applicarsi, fino al termine del medesimo periodo tributario, le disposizioni vigenti alla data del 31 dicembre 2003.
NOTE:
197. Si rinvia alla l.r. 15 dicembre 1971, n. 2 per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
198. Si rinvia alla l.r. 12 novembre 1982, n. 61, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
200. Si rinvia alla l.r. 25 novembre 1994, n. 35, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
201. Si rinvia alla l.r. 28 aprile 1997, n. 13, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
202. Si rinvia alla l.r. 19 maggio 1997, n. 15, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
203. Si rinvia alla l.r. 10 dicembre 1998, n. 34, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
204. Si rinvia alla l.r. 13 agosto 2001, n. 14, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
205. La lettera è stata modificata dall’art. 7, comma 22, lett. a), della l.r. 2 agosto 2006, n. 17. Ai sensi dell’art. 7, comma 23 della medesima legge la modifica di cui al comma 22 decorre, con effetto retroattivo, dalla data di entrata in vigore della l.r. 14 luglio 2003, n. 10. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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