LEGGE REGIONALE
4 agosto 2003
, N. 13
Promozione all’accesso al lavoro delle persone disabili e svantaggiate
(BURL n. 32, 1º suppl. ord. del 08 Agosto 2003 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-08-04;13
Art. 5.
Strumenti del collocamento mirato.
1. Il collocamento mirato è diretto all’obiettivo dell’inserimento al lavoro dei disabili e si realizza attraverso i seguenti strumenti:
a) analisi delle capacità e potenzialità professionali, delle attitudini dei disabili, dei caratteri dell’organizzazione del lavoro nel contesto di riferimento e delle possibilità più congrue offerte dal mercato del lavoro;
b) interventi di istruzione e formazione professionale, orientamento e tirocini, ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (Norme in materia di promozione dell’occupazione);
c) azioni di tutoraggio e di supporto all’inserimento professionale, anche rivolte ai contesti familiari e di provenienza dei destinatari degli interventi;
d) incentivi, contributi e ogni altra provvidenza in attuazione delle finalità della legge 68/1999 ;
e) agevolazioni per le assunzioni di cui all’articolo 13, comma 1, lettere a) e b), della legge 68/1999 ;
f) adeguamenti di posti di lavoro di cui all’articolo 13, comma 1, lettera c), della legge 68/1999 ;
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia