LEGGE REGIONALE
4 agosto 2003
, N. 13
Promozione all’accesso al lavoro delle persone disabili e svantaggiate
(BURL n. 32, 1º suppl. ord. del 08 Agosto 2003 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-08-04;13
Art. 6bis
1. La Giunta regionale, previo parere del Comitato istituzionale di coordinamento e della Commissione regionale per le politiche del lavoro e della formazione istituiti ai sensi della legislazione regionale vigente in materia di politiche del lavoro, provvede alla validazione delle convenzioni stipulate ai sensi dell’articolo 14 del d.lgs 276/2003. La validazione fa particolare riferimento:
a) al coefficiente di calcolo del valore unitario delle commesse che può essere determinato dalle convenzioni;
NOTE:
6. L’articolo è stato aggiunto dall’art. 28, comma 1, lett. a), della l.r. 28 settembre 2006, n. 22.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia