LEGGE REGIONALE 4 agosto 2003 , N. 13

Promozione all’accesso al lavoro delle persone disabili e svantaggiate

(BURL n. 32, 1º suppl. ord. del 08 Agosto 2003 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-08-04;13

Art. 6bis
(Convenzioni Quadro per l'inserimento lavorativo delle persone disabili e svantaggiate) (6)
1. La Giunta regionale, previo parere del Comitato istituzionale di coordinamento e della Commissione regionale per le politiche del lavoro e della formazione istituiti ai sensi della legislazione regionale vigente in materia di politiche del lavoro, provvede alla validazione delle convenzioni stipulate ai sensi dell’articolo 14 del d.lgs 276/2003. La validazione fa particolare riferimento:
a) al coefficiente di calcolo del valore unitario delle commesse che può essere determinato dalle convenzioni;
b) ai limiti quantitativi massimi di copertura della quota d’obbligo da coprire che può essere realizzata con le convenzioni;
c) alle modalità con cui i datori di lavoro possono aderire alle convenzioni;
d) alle procedure per la individuazione dei lavoratori disabili che, presentando particolari difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario, devono essere assunti dalle cooperative sociali per poter usufruire delle convenzioni quadro.
NOTE:
6. L’articolo è stato aggiunto dall’art. 28, comma 1, lett. a), della l.r. 28 settembre 2006, n. 22. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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