LEGGE REGIONALE
4 agosto 2003
, N. 13
Promozione all’accesso al lavoro delle persone disabili e svantaggiate
(BURL n. 32, 1º suppl. ord. del 08 Agosto 2003 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-08-04;13
Art. 7.
Fondo regionale per l’occupazione dei disabili.
1. La Regione , in attuazione dell’articolo 14 della legge 68/1999 , istituisce con la presente legge il Fondo regionale per l’occupazione dei disabili, di seguito nominato "Fondo", ne disciplina le modalità di funzionamento e ne determina l’organo amministrativo.
2. Il Fondo è alimentato dalle somme versate dai datori di lavoro a titolo di contributo esonerativo, dalle sanzioni di cui alla legge 68/1999 e dai conferimenti di enti pubblici, enti di natura privata e soggetti comunque interessati alle finalità della presente legge.
3. La Regione con il Fondo finanzia, anche sulla base di piani presentati dalle province e Città metropolitana di Milano in relazione alle funzioni di competenza, le iniziative di cui all’articolo 3, comma 1. A tal fine, la Regione può integrare il Fondo con risorse proprie nell’ambito della Programmazione ordinaria nei limiti delle disponibilità del bilancio regionale.(7)
NOTE:
7. Il comma è stato sostituito dall'art. 12, comma 1, lett. d) della l.r. 10 agosto 2018, n. 12 e modificato dall'art. 12, comma 1, lett. f) della l.r. 10 agosto 2018, n. 12.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia